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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 9,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto
2003, n. 241;
Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita'
le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di
protezione individuale;
Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di
segnalazione ad alta visibilita';
Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli
utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta
visibilita' al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo
le strade;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta il seguente decreto:
Decreta:
Art. 1
1.1. I giubbotti e le
bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma
4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere
conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione
individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come
modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e
le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di
presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE,
l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la
certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato
certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e'
fabbricato in conformita' alle relative norme nazionali, che traspongono
le norme armonizzate.
Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento
e' la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma
armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od
applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di
cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2
2.1. Al fine di assicurare
un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e
le bretelle ad alta visibilita' devono essere realizzati con materiali
conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di
classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471,
che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o
equivalenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
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