|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 82 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e
la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad
apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della
M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri,
rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti,
l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di
noleggio con conducente e viceversa;
Visto il successivo comma 7
dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della
strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei
veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi
possono essere adibiti;
Visto l'art. 243 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23
aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002,
di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20
dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del
24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della rettifica
concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al
trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183
dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le
masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e
dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998;
Visto il decreto del
Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche
costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 19 maggio 1977;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 8-16
maggio 1997, n. 135, pubblicata nella serie speciale della Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, recante «Distrazione
degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con
conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998
e i successivi decreti ministeriali di proroga dei termini di validita'
e, in particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio
di autobus con conducente».
Vista la circolare prot. n. 3868-MOT2/C del
15 ottobre 2003 relativa all'applicazione del decreto 20 giugno 2003 per
il rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per
piccola serie;
Considerata la necessita' di disciplinare la destinazione
ed uso degli autobus in base alle caratteristiche costruttive degli
stessi stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti
ministeriali citati in premessa;
Considerato che e' presupposto
indispensabile per dettare direttive concernenti gli aspetti tecnici
connessi all'utilizzo di autobus per un uso o una destinazione diversa da
quella riconosciuta idonea in sede di immatricolazione, aver prima
individuato i limiti delle possibili destinazioni ed usi che gli autobus
omologati in base alle nuove norme tecniche devono avere;
Considerato che
il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, del
decreto legislativo n. 285/1992, che attiene al mutamento di destinazione
di autobus da servizio di noleggio con conducente a servizio di linea, e
viceversa, implica una valutazione, conformemente a quanto statuito dalla
Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 135 del 1997, che si
fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza
dei trasporti;
Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1998,
emanato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 135
del 1997, ha dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione
di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente e
viceversa, prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei
quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validita' del decreto
del 27 febbraio 1998;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente
decreto si applica agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3,
omologati ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 o del decreto
ministeriale 18 aprile 1977, ovvero sottoposti ad accertamento dei
requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione di cui all'art. 78 del
decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 2
Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche
costruttive
1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del
presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei
veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003.
2. I veicoli
aventi piu' di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II»,
possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli
servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere
utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso,
possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di
noleggio con conducente.
3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti,
ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in
uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe
«B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in
quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea
che per i servizi di noleggio con conducente.
4. Gli enti competenti, ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata
classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie
della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di
esercizio.
Art. 3
Distrazione degli autobus
1. I veicoli di classe «III» e «B»,
nonche' i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute del decreto
ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus,
immatricolati in servizio di noleggio con conducente non necessitano,
sotto il profilo tecnico, per essere impiegati in servizi di linea, della
specifica autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando che gli scuolabus o
miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il trasporto delle
categorie di alunni indicato nelle relative carte di circolazione.
L'impiego di tali veicoli per il servizio di linea e' soggetto ad
autorizzazione rilasciata dall'ente concedente la linea.
2. I veicoli di
classe «I» e «A», immatricolati in servizio di linea, non possono
essere impiegati in servizi di noleggio con conducente.
3. I veicoli di
classe «B» ed i veicoli di classe «II» e «III», con l'esclusione
degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati, nonche' i veicoli
rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18
aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in
servizio di linea, possono essere impiegati, in via eccezionale, in
servizio di noleggio con conducente, nel rispetto dei principi stabiliti
nell'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 1993, n. 218 e dei relativi
criteri stabiliti da singoli ordinamenti regionali, previo rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata
dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto gia'
indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di
ordine tecnico relative all'obbligatorieta' dell'installazione del
cronotagrigafo e al trasporto di passeggeri seduti.
5. L'autorizzazione
di cui al comma 3, congiuntamente all'autorizzazione di cui all'art. 87,
comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 rilasciata dagli enti
concedenti la linea sulla quale il veicolo e' impiegato, deve essere
tenuta a bordo dello stesso nell'effettuazione del servizio di noleggio
con conducente.
Art. 4
Corrispondenza della classificazione dei veicoli
La
classificazione dei veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 18 aprile 1977 trova corrispondenza nelle classi
previste dalla direttiva 2001/85/CE, recepita con decreto ministeriale 20
giugno 2003, secondo la tabella allegata al presente decreto. Agli stessi
veicoli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto ministeriale,
per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sostituisce il
decreto ministeriale 27 febbraio 1998.
2. Le autorizzazioni per la
distrazione rilasciate, ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio
1998, prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la
loro validita' fino alla loro scadenza. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23
dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Allegato
---->
Vedere Allegato a pag. 43 della G.U. <----
|