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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 116 del nuovo
codice della strada, cosi' come modificato dall'art. 6 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
Visto l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto 30 giugno 2003 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti che individua i funzionari del
Dipartimento dei trasporti terrestri che possono espletare gli esami per
il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei
ciclomotori;
Considerata la necessita' di implementare il numero degli esaminatori in
considerazione del rilevante numero di candidati che sosterranno, presso
le scuole, gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione
alla guida dei ciclomotori;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
1. I commi 5 e 6 dell'art.
3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno
2003 sono sostituiti dai seguenti:
a) «5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti
scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di idoneita' per
il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categoria A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un
dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso
almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere
gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida
dei ciclomotori, previa frequenza di apposti corso organizzato dal
Dipartimento dei trasporti terrestri. In entrambi i casi, i funzionari
del Dipartimento dei trasporti terrestri svolgono l'esame congiuntamente
all'operatore responsabile della gestione dei corsi.»;
b) «6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le
autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di idoneita' per
il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B,
secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un
dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso
almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere
gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida
dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal
Dipartimento dei trasporti terrestri.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
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