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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1,
del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di
veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare
la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi
dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
Decreta:
Art. 1
1. Si dispone di vietare
la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri
particolari giorni dell'anno 2004 di seguito elencati: a) tutte le
domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 9 aprile;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 10 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 12 aprile;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
i) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
j) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 giugno;
k) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio;
o) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 luglio;
p) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 luglio;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto;
r) dalle ore 16 alle ore 24 del 13 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto;
t) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto;
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre;
w) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre;
x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
z) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui
quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli
provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo di
riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n.
3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di
usufruire con decorrenza dal termine del periodo di riposo di un
posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto
e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli
interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai
terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi,
all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli
che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile,
semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals
intermodali, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che
siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle
merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del
trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente
dalla Calabria, purche' muniti di idonea documentazione attestante
l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o
titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1
non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, e'
accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con
le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione
attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto
e' anticipato di due ore.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o
diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui
all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di
veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio
Nettezza Urbana» nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purche' muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili
o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea
documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano
diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte
freschi e sementi vive.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4
1. Dal divieto di cui
all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui
all'art. 3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per i fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati
all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita' ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al
punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima
della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura
della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di
quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art.
4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in
base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo
l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e'
consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1,
dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono
essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere
esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4,
nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa
la facolta', da parte della Prefettura, di rinnovare, anche piu' di una
volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare,
l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di
convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al
punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma
alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali
e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e'
ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in
piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito
in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati
cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia'
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati
ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel
caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei
prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non
superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per
ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla
circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche
dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha
inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire
il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura della provincia
di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a
cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare,
oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del
trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di
percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta'
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o
autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui
all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di
veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del
fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio
Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purche' muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti ai servizi
postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle
merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art.
168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla
massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario
indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore
18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti
nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per
l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a
condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative
vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa
verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo
tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche
nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico
e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed
in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in
dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni
saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi
Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di
massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la
massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata
dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni
prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano
scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e
che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture
attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e
provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 19 dicembre 2003
Registro n. 4, foglio n. 99
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