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Testo in vigore dal: 4-3-2004
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di
legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a
trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la
concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n.
1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e
l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al
trasporto di persone;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
di trasporto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4
agosto 1998, n. 400, recante «Regolamento generale per le funicolari
aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di
esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione
della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza
nel settore;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province
autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400
1. Il comma 6,
dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 agosto 1998, n. 400, e' sostituito dal seguente: «6.
L'area che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza
dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da
effettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative di settore sono
competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o
valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione;
comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di
protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le
valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante
opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto
delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero
1), e' ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose
contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali
fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato
dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la
chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di
rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e
3) e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle
province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua
le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla
sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile
della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie
all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo
sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere
in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame
finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo
ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata
dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da
istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente
documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista
di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza e'
dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di valanga, ovvero
l'efficacia degli interventi proposti, e' verificata ed approvata dalle
regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.». Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 29 gennaio 2004
Ufficio di controllo sugli
atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 75
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla
premessa:
- Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante: «Approvazione del
testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: «Provvedimenti per la
concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367,
recante: «Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio
pubblico destinate al trasporto di persone», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32.
- Gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza, e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
di trasporto», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, cosi' recitano: «Art. 1 (Ambito di
applicazione delle norme del presente decreto).
- 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio
pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di
gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza
delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda
categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447.
2. Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano
tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie
in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che
quelle in regime di gestione commissariale governativa.
3. Salvo quanto specificato nei successivi articoli le norme comunque
riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri
servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli
organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza
dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
4. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto
applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle
ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello
Stato. 5. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla
"FS" e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
e con la sigla "MCTC" la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.».
«Art. 95 (Norme regolamentari). - 1. Il Ministro dei trasporti emana le
norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle
ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla
circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle
stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il
materiale mobile.
2. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme
del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di
esecuzione e delle leggi speciali.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto
1998, n. 400, recante: «Regolamento generale per le funicolari aree e
terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1998, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compitialle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel
supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, cosi' recita: Art. 11 (Decreti legislativi emanazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu'
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e
la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le
societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e
sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli
organismi operanti nel settore stesso;
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di
cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il
31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti
legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98
della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra
compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico
delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto
di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo
forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi
comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano
altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro
istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di
settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere
che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva
debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto
di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative al
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le
modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da
parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione del codici e le modalita' di raccordo degli
organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere
delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi.
Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e), le parole:
"ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla
lettera i), le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera
h), la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite
dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le
aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti
in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q), e'
abrogata; alla lettera t), dopo le parole: "concorsi unici per
profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da
espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia
stato gia' pubblicato il bando di concorso.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114.
Nota
all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 400/1998, modificato dal regolamento qui pubblicato e' il
seguente: «Art. 7 (Tracciato e profilo della linea). - 1. Il tracciato
scelto e' di per se' genericamente adatto al tipo di impianto previsto.
2. Il tracciato dell'asse di un impianto aereo e' rettilineo; solo in via
eccezionale e per riconosciuta necessita' possono essere consentite
deviazioni planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta stabilita'
delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli con effetti dinamici non
disturbanti per il viaggiatore.
3. La lunghezza della linea non supera, caso per caso, quel limite oltre
il quale il viaggio puo' divenire disagevole oppure, nell'eventualita' di
arresto dell'impianto, puo' rendere difficile il pronto recupero di tutti
i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza eccessivo disturbo,
tenuto conto delle categorie e del tipo dell'impianto, del profilo, delle
condizioni del terreno, dell'altitudine e del clima.
4. La pendenza massima della tangente alla traiettoria dei veicoli puo'
essere soggetta ad una limitazione per esigenze imposte dalla categoria e
dal tipo dell'impianto, dal tipo del collegamento del veicolo alla fune
traente o portante-traente e da particolari caratteristiche geometriche o
costruttive.
5. Il profilo della linea non e' tormentato. Quando il recupero dei
viaggiatori in linea, nell'eventualita' di immobilizzazione
dell'impianto, si attua con procedimenti che non risentono della distanza
dei veicoli dal suolo, sono determinati opportunamente il numero e
l'altezza dei sostegni e le caratteristiche delle funi in relazione all'entita'
dei carichi viaggianti. Negli impianti in cui tale recupero si effettua
con discesa verticale dei viaggiatori, l'impianto e' posto su un terreno
avente andamento altimetrico longitudinale e trasversale non accidentato
o, comunque, reso percorribile con opportuni interventi.
6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza
dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni
daeffettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative di settore
sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o
valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione;
comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di
protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le
valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante
opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto
delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero
1), e' ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose
contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali
fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato
dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la
chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di
rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e
3) e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle
province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua
le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla
sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile
della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie
all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo
sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere
in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame
finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo
ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata
dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da
istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente
documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista
di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza e'
dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di valanga, ovvero
l'efficacia degli interventi proposti, e' verificata ed approvata dalle
regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.
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