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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 novembre
2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito
regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo
indicato nell'allegato A, n. 6, della medesima legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il «Regolamento
di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione
di prova dei veicoli»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che le
modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione
alla circolazione di prova sono stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito
il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti
normativi, espresso nell'Adunanza del 15 luglio 2002;
Ritenuto di non potere condividere il citato parere del Consiglio di
Stato, con riferimento a: l'articolo 1, comma 4, in quanto costituirebbe
una distonia del sistema, cosi' come delineato dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, prevedere, per il caso della
revoca dell'autorizzazione, una disciplina inerente alle sorti della
targa di prova differente da quella prevista per i casi di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento dell'autorizzazione medesima;
l'articolo 2, comma 2, lettera a), in quanto il termine «prenotamotorizzazione»
risulta presente nell'ordinamento, ed in particolare all'articolo 4,
comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, con lo stesso significato che gli e' attribuito
nel citato articolo 2, comma 2, lettera a);
l'articolo 2, comma 5, in quanto il sistema non prevede una stampa di
documenti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione ed una
successiva trasmissione cartacea degli stessi, bensi' una mera
trasmissione di dati per via telematica che consente, ai soggetti che
esercitano l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, di stampare i documenti in questione direttamente attraverso
le stampanti installate presso le loro rispettive sedi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n.
1924UL del 10 aprile 2003);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per ottenere
l'autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano
apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato
ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti
esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito
denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto
l'abilitazione di cui all'articolo 2.
2. Con circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre, e' stabilita la documentazione che gli
interessati allegano all'istanza per dimostrare di trovarsi nelle
condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento. Con la
medesima circolare sono altresi' stabilite le istruzioni operative per la
gestione informatizzata delle procedure di rilascio, di revoca e di
rinnovo della autorizzazione alla circolazione di prova, nonche' quelle
per la produzione e la consegna dei documenti e delle targhe da parte
delle imprese di consulenza automobilistica.
3. Scaduto il periodo di validita', fissato in un anno dalla data di
primo rilascio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento,
l'autorizzazione e' rinnovata, previa verifica della persistenza delle
condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, del regolamento, con le
medesime modalita' descritte al comma 1 del presente articolo.
4. La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' disposta
dall'ufficio provinciale della motorizzazione, nel caso in cui venga meno
una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa e' stata
rilasciata. A seguito della revoca, l'interessato restituisce
l'autorizzazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione
e, contestualmente, provvede alla distruzione della relativa targa di
prova.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- La legge 24 novembre 2000, n. 240, recante: «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25.
- L'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
474/2001 cosi' recita: «3. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il
rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
Note
all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 474/2001 si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.
Art. 2
1. Le imprese di
consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attivita' relative
al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova
e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di
prova, presentano apposita domanda all'ufficio provinciale della
motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e
consente il collegamento con il centro elaborazione dati della
motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo
scopo predisposte e assegna un quantitativo di moduli in bianco
sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente,
dopo aver verificato che quest'ultima:
a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica denominata «prenotamotorizzazione»
alla data della domanda di cui al comma 1;
b) usufruisce di un collegamento telematico con il centro elaborazione
dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi;
c) e' dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del regolamento, per la stampa delle targhe di
prova.
3. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2
espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al
presente decreto.
4. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui
all'articolo 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta
l'identita' del richiedente ed acquisisce la fotocopia del documento di
identita' dello stesso, verifica l'idoneita' e la completezza della
domanda e della documentazione di cui all'articolo 1, comma 2, l'avvenuto
versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente
le informazioni necessarie al centro elaborazione dati della
motorizzazione. Il centro elaborazione dati della motorizzazione,
effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, autorizza
l'impresa richiedente a stampare immediatamente il documento richiesto.
Stampato il documento, l'impresa di consulenza automobilistica produce la
relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui e' dotata
e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.
5. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di
consulenza chiede al centro elaborazione dati della motorizzazione,
utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso di
stampa contenente l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il centro
elaborazione dati della motorizzazione provvede ad inviare copia del
suddetto elenco all'ufficio provinciale della motorizzazione competente
per territorio.
6. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l'impresa di consulenza consegna al competente
ufficio provinciale della motorizzazione l'elenco dei documenti emessi
corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa
documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del
richiedente. L'ufficio controlla che l'elenco corrisponda alla propria
copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione,
provvede a protocollarle e ad archiviarle.
7. In caso di accertata irregolarita' della domanda o della
documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il
termine di cui al comma 6, l'ufficio provinciale della motorizzazione
respinge la richiesta e la documentazione e cancella il documento
irregolarmente emesso dall'archivio elettronico. Entro l'orario di
apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di
consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'ufficio
provinciale della motorizzazione che provvede alla sua distruzione. A tal
fine, l'utente interessato riconsegna all'impresa di consulenza, su
richiesta scritta di quest'ultima, il documento irregolarmente emesso.
Ove la restituzione all'ufficio provinciale della motorizzazione non
avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita'
del documento, l'ufficio provinciale medesimo sospende l'operativita' del
collegamento telematico con il centro elaborazione dati della
motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso
e segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i
conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il
ritiro del documento.
8. Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico,
l'impresa di consulenza automobilistica non espone, all'esterno dei
locali dove ha la sede, l'insegna di cui al comma 3.
9. L'ufficio provinciale della motorizzazione provvede ad effettuare le
verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle
procedure previste dal presente articolo, anche mediante ispezioni presso
le imprese di consulenza automobilistica abilitate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 22 dicembre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n.
104
Allegato
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Vedere allegato di pag. 18 <----
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