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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato
art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto
ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19 agosto 1994, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre
1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L235 del
17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L150 del 7 giugno
1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto
ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre
1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L237
del 21 settembre 2000;
Considerata la necessita' di adeguare le procedure
nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la
necessita' di allineare al diritto comunitario il codice della strada,
nonche' il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico
decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in
materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta il seguente
decreto:
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e
recepimento della direttiva 2000/56/CE
Art. 1
1. Si istituisce, la
patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto
nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea
sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3
Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di validita',
rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza
normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le
disposizioni italiane in materia di durata di validita' della patente, di
controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente,
delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Art. 2
1. La sigla distintiva
delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana,
figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle
gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per
evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali
modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di
patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato
italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le
disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui
all'allegato I non puo' contenere dispositivi elettronici informatici.
Art. 3
I. La patente di guida di
cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A: motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e
quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima
autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della
categoria B e da un rimorchio.
La massa massima autorizzata del complesso
non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio
non deve eccedere la massa a vuoto della motrice; categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg.
Agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg; categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una
motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa
massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D: autoveicoli destinati al
trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria
puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg;
categoria D+E: complessi di veicoli composti da una
motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg. Nell'ambito della categoria A e'
rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si
intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito
di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna
e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore
con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una
velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione
comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli
altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg
(550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del
motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per
costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo,
destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero
al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o
di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli
collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i
trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale»,
ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la
cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente
concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine,
attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende
agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di
persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al
trasporto di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli
aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5,
del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per
il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili,
possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
Art. 4
1. La patente di guida
menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto
per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica
delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a
bordo di tali veicoli.
Art. 5
1. Il rilascio della
patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente
per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti
gia' in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le
categorie B+E, C+E, D+E puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti
gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la
patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche per guidare
complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E
e' valida anche per la categoria D+E se il suo titolare e' gia' in
possesso di patente per la categoria D;
c) la patente della categoria D
rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli
per la cui guida e' richiesta la categoria C;
la patente di categoria D
rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la
cui guida e' richiesta la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall'art. 3,
comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non
superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con
una patente di guida categoria B.
Art. 6
1. In materia di eta'
minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le
seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per le
categorie B, B+E;
per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni
previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n.
3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore
dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o
con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o
motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg),
e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni.
Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta'
non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della
capacita' e dei comportamenti.
Art. 7
1. Il rilascio della
patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova
di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di
controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche,
conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla
residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo
di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la
patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare alle
disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con
i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato,
previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di
polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare,
per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa
italiana. 4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.
Art. 8
1. Nell'allegato I al
presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati,
elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato per
le patenti di guida»
Art. 9
1. Il titolare di una
patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro
della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente
patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che
la patente sia effettivamente in corso di validita'.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi
penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di
una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunita'
europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la
limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida
e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla sostituzione della
patente.
3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la
patente originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha
rilasciata, precisandone i motivi.
4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti
citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di una patente di
guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea. Puo'
rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida ad un candidato
che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della
Comunita' europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro
della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo' essere
ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale.
Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base
alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un
attestato delle autorita' competenti dello Stato membro che ha rilasciato
la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida
rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunita' europea con una
patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla
patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale
conversione puo' essere effettuata solo se la patente rilasciata da un
Paese terzo e' stata consegnata all'organo che procede alla conversione.
Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria,
convertita da un altro Stato membro della Comunita' europea con la
patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art. 10
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si
intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno
centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi
professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra
detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi
personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi
diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in
cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi
ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non e' necessaria se la
persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una
missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o
scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Art. 11
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogati: decreto ministeriale 8
agosto 1994; decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14
novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale
18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto
ministeriale 29 marzo 1999.
Art. 12
1. Le equipollenze tra le
categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1°
luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella
di cui all'allegato IV al presente decreto.
Art. 13
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 14
Il presente decreto,
unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano
parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 169
Allegato I
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Vedere allegato da pag. 18 a pag. 24 della G.U. <----
Allegato II
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Vedere allegato da pag. 25 a pag. 35 della G.U. <----
Allegato III
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Vedere allegato da pag. 36 a pag. 39 della G.U. <----
Allegato IV
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Vedere allegato a pag. 40 della G.U. <----
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