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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per
l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei
loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva
70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle
direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
adegua, da ultimo, al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998, di
attuazione della direttiva 96/53/CE che stabilisce per taluni veicoli
stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2002, che modifica
la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli
stradali che circolano nella Comunita' le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale;
Vista la rettifica della direttiva 96/53/CE
del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 19 del 24 gennaio 1998, che stabilisce per taluni veicoli
stradali che circolano nella Comunita' le dimensioni massime autorizzate
nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati
nel traffico internazionale;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1.
Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1998,
e' modificato come segue:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
«a) alle dimensioni dei veicoli a motore
delle categorie M2 ed M3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei
veicoli a motore delle categorie N2 ed N3 e dei loro rimorchi delle
categorie O3 ed O4 quali definiti nell'allegato II al decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 e successive
modificazioni.»;
b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente
comma: «3. Il presente decreto non si applica agli autosnodati che
presentano piu' di una sezione snodata.»;
c) all'art. 3, comma 1, il
periodo «nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto di merci
immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per
ragioni inerenti alle dimensioni», e' sostituito dal periodo: «nel
traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in
un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,»;
d)
all'art. 4, i commi 1 e 2, sono sostituiti, rispettivamente, dai
seguenti:
«1. Non e' consentito autorizzare la normale circolazione:
a)
di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci
non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;
b) di veicoli adibiti al trasporto
nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui
all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4-bis, 1.5 e 1.5-bis.
2. Tuttavia, e'
consentito autorizzare la circolazione:
a) di veicoli o di veicoli
combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle
caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;
b) di
veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle
caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.»;
e)
all'art. 4, comma 4, le parole «di merci», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
f) all'art. 4, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma:
«7-bis. E' consentito autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la
circolazione degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione in
Italia anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, le
cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2,
1.5 e 1.5-bis.»;
g) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. - Il
presente decreto non esclude l'applicazione di disposizioni di
circolazione stradale che consentono limitazioni dei pesi e/o delle
dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria
civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono
immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto non esclude la
possibilita' di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime
autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono
essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui
l'infrastruttura non e' adatta alla circolazione dei veicoli lunghi e
pesanti, come ad esempio, nel centro delle citta', nei piccoli villaggi o
nei siti di particolare interesse naturale.».
h) nell'allegato I, il
punto 1.1, e' sostituito dal seguente: «1.1 Lunghezza massima: veicolo a
motore diverso da un autobus |12,00 m rimorchio.... |12,00 m
autoarticolato.... |16.50 m autotreno.... |18,75 m autosnodato.... |18.75
m autobus a 2 assi.... |13,50 m autobus aventi piu' di 2 assi.... |15,00
m autobus + rimorchio.... |18,75 m};
i) nell'allegato I, dopo il punto
1.4 e' aggiunto il seguente punto: «1.4-bis Qualora ad un autobus siano
aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del
veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima
prevista al punto 1.1»;
l) nell'allegato I, dopo il punto 1.5 e'
aggiunto il seguente punto: «1.5-bis Ulteriori requisiti per gli
autobus: A veicolo fermo e' tracciato con una linea sul terreno un piano
verticale tangente al lato del veicolo ed orientato verso l'esterno della
circonferenza. Per gli autosnodati le due unita' rigide devono essere
allineate al piano. Quando il veicolo entra con un movimento in linea
retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua
parte deve discostarsi da tale piano verticale di piu' di 0,60 m».
m)
nell'allegato I, il punto 3.1 e' sostituito dal seguente punto: «3.1
Assi semplici. Asse non motore semplice 10 t».
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12
settembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7
ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 14
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