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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di
motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il
quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il
calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno
2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle
revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;
Visto il
decreto ministeriale 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale sono state emanate
disposizioni in ordine alla revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori, fissando al 1° luglio 2003 la data dalla quale procedere
agli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti per ciclomotori e
motoveicoli, nonche' la prova di velocita' dei ciclomotori;
Visto il
decreto direttoriale 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 6 marzo 2002 con cui sono state definite le caratteristiche
tecniche dell'analizzatore dei gas di scarico e banco prova velocita' per
prove inquinamento;
Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003
con cui sono state definite le caratteristiche tecniche di omologazione
dei banchi a rulli per prove di velocita' di ciclomotori a tre ruote e
quadricicli leggeri;
Vista la circolare n. 1066/404 del 19 maggio 2003
con cui viene definita la procedura di prova per il controllo della
velocita' massima dei ciclomotori, art. 52 del codice della strada;
Visto
il decreto direttoriale 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003 con cui viene definita la procedura
di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e
motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003 con cui viene prorogata al 1°
gennaio 2004 la prova di velocita' dei veicoli a tre e quattro ruote,
art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a tre
e quattro ruote articoli 52 e 53 del codice della strada;
Considerato che
le prove di velocita' ed emissione dei gas di scarico sui veicoli in
esame debbono essere effettuate con specifiche attrezzature e che non
tutte le officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada hanno
provveduto tempestivamente alla loro installazione, non potendo pertanto
essere operative alla data del 1° luglio 2003;
Considerata l'istanza
avanzata da alcune associazioni di categoria delle officine autorizzate
ex art. 80 del codice della strada di prorogare, per un limitato lasso
temporale, l'effettuazione delle prove di velocita' ed emissione sui
veicoli ciclomotori e' motoveicoli per dar modo alle officine non ancora
dotate delle specifiche attrezzature di provvedere alla loro
installazione e messa in esercizio, e per poter dar corso, nell'ambito
del gruppo di lavoro attrezzature costituito in seno al Dipartimento dei
trasporti terrestri ad un confronto sollecitato dalle stesse associazioni
di categoria delle officine con le associazioni dei costruttori delle
attrezzature sul livello di sicurezza di alcuni apparati che non
offrirebbero, secondo il parere delle prime un grado ottimale di
protezione per gli addetti e per i veicoli in revisione;
Considerato che
dagli incontri tenuti dal Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero con le rappresentanze delle associazioni di categoria sulla
richiesta di proroga, e' scaturito e formalmente verbalizzato che la
concessione di detta proroga sino al 1° gennaio 2004, risulta da un lato
sufficiente a garantire che le officine non ancora approvvigionate si
allineino per offrire la massima diffusione del servizio sul territorio,
e dall'altra piu' che congruo per un confronto tecnico tra le
associazioni delle officine e quelle dei costruttori di attrezzature sui
livelli di sicurezza di alcuni apparecchi;
Considerata l'opportunita' di
realizzare nell'intero ambito nazionale una rete adeguata di officine ex
art. 80, fornita di tutte le apparecchiature necessarie, in grado di
soddisfare pienamente la richiesta dell'utenza;
Decreta:
Art. 1
Fatto
salvo quanto gia' previsto dal decreto ministeriale del 30 giugno 2003
relativamente ai ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, la
prova di velocita' dei veicoli a due ruote di cui all'art. 52 del codice
della strada e la prova di emissione dei veicoli a due ruote di cui agli
articoli 52 e 53 del codice della strada viene prorogata al 1° gennaio
2004.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
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