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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2003
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12/8/2003)

  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi e da ultimo il decreto 27 marzo 2001, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;
Considerato che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 298/1974, il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, con nota dell'11 dicembre 2002, ha proposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un adeguamento tariffario nella misura del 9,74%;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 298/1974, la proposta e' stata rinviata al comitato centrale, con nota del 10 aprile 2003, con l'invito a tener conto degli andamenti economici ed inflattivi del Paese e con l'indicazione di una possibile misura percentuale di aumento tariffario pari al 5%;
Considerato che il comitato centrale ha confermato, con nota del 17 aprile 2003, la richiesta di aumento delle tariffe in vigore sulla base del 9,74%;
Interpellate con nota del 30 aprile 2003 le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
Considerati i pareri e le osservazioni pervenute;
Ritenuta congrua, ai fini dell'adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, la misura del 5%;

Decreta:

Art. 1

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime; alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.

Art. 2

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: Lunardi

  

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