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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di
aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e
privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri
consente di riacquistare punti;
Considerata l'esigenza di stabilire i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive
modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di svolgimento del corso
1. In
relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere
organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i
titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A,
B, B+E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D,
D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2. I
corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare
sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco
temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive;
ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. I
corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare
nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un
arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane
consecutive;
ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore
giornaliere.
4. Ogni corso non puo' essere frequentato da piu' di
venticinque partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali
autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con
separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
Art. 2
Programma dei corsi per il recupero di sei
punti
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende
le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di
comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2
ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita'
civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni
sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della
sicurezza stradale (1 ora).
Art. 3
Programma dei corsi per il recupero di nove
punti
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende
le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di
comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2
ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita'
civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni
sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilita' del trasporto pubblico di
persone (2 ore);
h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2
ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale
(2 ore).
Art. 4
Finalita' dei corsi
1. Nello svolgimento dei
corsi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno
cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla
tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio
dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresi' cura di
richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessita' di attenersi a
comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano
la tutela della vita umana.
Art. 5
Svolgimento dei corsi
1. I soggetti pubblici e
privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano
all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri
competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la
data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere
indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i
docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al
corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere
tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri competente per territorio.
Art. 6
Frequenza dei corsi
1. Non e' possibile
iscriversi ad un corso se non si e' prima ricevuta la comunicazione, da
parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del
punteggio. Non e' possibile frequentare piu' di un corso per ogni
comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non e' consentito
frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento
ordinario, sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i
corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i
corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
4. L'allievo che dovesse
essere assente per un numero superiore di ore dovra' ripetere l'intero
corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che
non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto
precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato
le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti
pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere
apposite lezioni di recupero.
Art. 7
Iscrizione e registri dei corsi
1. Tutti
coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere iscritti
in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto
all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le
autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di
frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul
quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori:
giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed
in uscita da parte del frequentatore.
L'assenza di un partecipante deve
essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio
della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate
consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Detti registri
devono essere conservati per almeno cinque anni.
Art. 8
Attestazione finale
1. Al termine del corso
viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso,
un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante
che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del
corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e
che hanno recuperato i punti previsti.
2. L'attestato deve essere
conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale
le firme del responsabile del corso e del frequentatore.
Art. 9
Decorrenza dei punti acquisiti
1. Il reintegro
dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza
del corso e verra' effettuato non appena il Centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti terrestri avra' avuto comunicazione
dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a
quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita
totale del punteggio residuo, il conducente non potra' godere dei
benefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di
revisione.
Roma, 29 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
Allegato 1
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI
PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
|
Numero di
iscrizione
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Nominativo
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Luogo e
data di nascita
|
Residenza
e indirizzo |
Categoria
di patente posseduta |
Data rilascio
attestazione |
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Il responsabile del corso
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Allegato 2
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato
...................
Corso per il recupero punti per la patente di guida
della categoria .........
Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
.....................................................
|
Nominativo |
Firma in entrata* |
Firma in uscita |
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*L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla
firma in entrata. Il responsabile del corso
Allegato 3
ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL
RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9)
Si attesta che il/la sig.
............................................................. nat... a
............................................ prov. (......), titolare
della patente di guida della categoria .............. n.
.............................. ha frequentato, presso quest...
(autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti della
patente di guida per un totale di (12/18) ore. Il responsabile del corso
(timbro dell'autoscuola o del soggetto abilitato) Il firmatario del
presente attestato si assume tutte le responsabilita' giuridica, ai sensi
delle norme vigenti, in ordine all'autenticita' di quanto dichiarato.
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