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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6/8/2003) |
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Visto l'art. 7 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti; Decreta: Art. 1 Autorizzazione ad effettuare i corsi 1. I corsi previsti dall'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive
modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito
di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che
dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza
nell'attivita' di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza
della circolazione stradale con particolare riferimento alle
responsabilita' del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento
dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi. Art. 2 Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione 1. I soggetti
pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la
disponibilita': Art. 3 Docenti dei corsi di recupero dei punti 1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i
corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di
insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver
svolto tale attivita' negli ultimi cinque anni per almeno tre anni
consecutivi. Art. 4 Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri effettuano controlli periodici presso i soggetti
pubblici e privati di cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza
dei requisiti previsti nel presente decreto. In occasione delle visite
ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita'
riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante
dell'ente autorizzato. Art. 5 Corsi effettuati dalle autoscuole 1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi solo per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti. Roma, 29 luglio 2003 Il Ministro: Lunardi Allegato Fac simile della
richiesta di autorizzazione MARCA DA BOLLO Al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e
dei sistemi informativi e statistici Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui
all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e
successive modificazioni. Data ................. Firma ................. |
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MINISTERO
DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/7/2006) |
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Visto l'art. 126-bis del codice della strada e
successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2006 recante «Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»; Ravvisata la necessità di uniformare gli orari e i termini entro i quali devono essere frequentati i corsi di recupero, sia per i corsi riservati ai titolari della patente di guida delle categorie A, B e B+E nonché della sottocategoria A1, sia ai titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e dei certificati di abilitazione professionali di tipo KB. Decreta:
Art. 1
1. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003
sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni
si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Modifica all'art 1, comma 3 Art. 2 Modifiche all'allegato 3 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2006 Il Ministro: Bianchi
Allegato 1
ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO
PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA (art. 126-bis del codice della strada)
Si attesta che il/la
sig..... nat.. a ....prov. (....), il ...., titolare della
patente di guida della categoria.....n. ....
ha frequentato presso quest.. (autoscuola/ente) il corso per il recupero dei
punti della patente di guida dal....al.... per
un totale di (12/18) ore.
Il/La sig..... e' iscritto nel registro di iscrizione al n..... Data...................... Il responsabile del corso (Timbro dell'autoscuola o dell'ente) Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato. |
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