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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di
motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei
trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni
dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni
dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002;
Visto il D.D. 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 6 marzo 2002;
Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003, con cui sono state
definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli
per prove di velocita' di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri;
Visto il D.D. 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145
del 25 giugno 2003;
Tenuto conto che le prove di velocita' dei veicoli a 3 e 4 ruote di cui
all'art. 52 del codice della strada e che le prove di emissione dei
veicoli a 3 e 4 ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della
strada, debbono essere effettuate con apparecchiature specificatamente
destinate allo scopo;
Valutato che l'Amministrazione ha introdotto un doppio regime di prova
per le revisioni per tenere conto delle indicazioni contenute nella
direttiva 97/24/CE, doppio regime che si sostanzia in differenziate
condizioni di prova ed in diversi parametri da controllare, in ragione
della rispondenza o meno dei veicoli sottoposti al controllo al dettato
della citata direttiva;
Considerato che la rete dei soggetti abilitati ex art. 80 del codice
della strada risulta ancora non convenientemente approvvigionata con le
necessarie attrezzature per far fronte alla complessiva domanda nel
doppio regime;
Considerata l'opportunita' di uniformare temporalmente l'esecuzione delle
prove di emissione per i veicoli omologati conformemente e non alla
direttiva 97/24/CE, per garantire uniformita' di trattamento dell'utenza;
Decreta:
Art. 1
La prova di velocita' dei
veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del codice della strada,
e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro ruote di cui agli
articoli 52 e 53 del codice della strada, prevista a partire dal 1°
luglio 2003, e' prorogata al 1° gennaio 2004.
Art. 2
A partire dal 1° luglio
2003, sui veicoli ciclomotori e motoveicoli verranno effettuate tutte le
prove previste dalle disposizioni fino ad oggi emanate ad eccezione di
quelle esplicitate all'art. 1 del presente decreto relativamente ai
veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice
della strada.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
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