|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71
del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di
norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per
l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei
loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva
70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di
recepimento della direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la
direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio
1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 1977, recante prescrizioni per l'omologazione parziale CEE
dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda
l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa, in attuazione della direttiva 76/756/CEE;
Visto il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1998, di recepimento della direttiva 97/28/CE che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della direttiva 97/27/CE
concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni
veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva
70/156/CEE;
Vista la direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 42 del 13 febbraio 2002, relativa alle
disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto
passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE;
Vista la rettifica della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 125 del 21 maggio 2003;
Constatato che le
modifiche di cui all'art. 4 della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre
2001, concernenti gli allegati I, III e IV della direttiva 70/156/CEE,
sono state gia' introdotte nell'ordinamento interno con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio
2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 che
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE sostituendo tutti gli
allegati alla direttiva stessa;
Adotta il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2001, e della relativa rettifica, concernente
le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto
passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.
Art. 1
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicolo», i
veicoli a motore delle categorie M2 o M3 definiti nell'allegato II, parte
A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 e successive modificazioni;
b) «carrozzeria», un'entita' tecnica
definita all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
c) «classe di
veicoli», un veicolo conforme alla descrizione di classe di cui
all'allegato I al presente decreto.
Art. 2
1. A decorrere dal
13 agosto 2003 non e' consentito rifiutare l'omologazione CE o
l'omologazione di portata nazionale:
a) di un tipo di veicolo;
b) di un
tipo di carrozzeria;
c) di un tipo di veicolo la cui carrozzeria e' gia'
stata omologata come entita' tecnica; e non e' consentito rifiutare
l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un
veicolo o di una carrozzeria in quanto entita' tecnica, per motivi
concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto di
passeggeri, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente, se sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto e
dei relativi allegati.
2. Il comma 1 si applica anche ai veicoli a
pianale ribassato delle classi I o II omologati prima del 13 agosto 2002
e successive estensioni che non comportano variazioni di elementi
essenziali del veicolo, rispondenti alle prescrizioni del decreto del
Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, e successive modificazioni, e
che possono disporre di corsie con pendenza del 12,5% definita al punto
7.7.6.2 dell'allegato I al presente decreto.
3. Fatte salve le
disposizioni del comma 4.:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2004 non e'
piu' consentito rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo e di
un tipo di carrozzeria in quanto entita' tecnica;
b) a decorrere dal 13
ottobre 2005 non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione di portata
nazionale di un tipo di veicolo, ed c) a decorrere dal 13 febbraio 2006
non e' consentito immatricolare, vendere o immettere in circolazione
veicoli nuovi e carrozzerie nuove in quanto entita' tecniche, per motivi
concernenti le disposizioni relative ai veicoli destinati al trasporto di
passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto
e dei relativi allegati.
4. A decorrere dal 13 febbraio 2006 non e'
consentito immatricolare, vendere o immettere in circolazione veicoli
nuovi e carrozzerie nuove in quanto entita' tecniche, che siano stati
omologati conformemente al disposto del comma 2.
5. Per i veicoli delle
categorie M2 ed M3 omologati secondo le prescrizioni tecniche adottate
dall'UNECE - Commissione economica per l'Europa dell'ONU - con i
regolamenti n. 52 serie 01 e n. 107 serie 00, non sono applicabili le
date di scadenza di cui al comma 3., lettera c), ed al comma 4, relative
all'immatricolazione, alla vendita ed all'immissione in circolazione.
Art. 3
1. I veicoli della
classe I sono accessibili ai passeggeri con ridotta capacita' motoria,
comprese le persone su sedia a rotelle, in conformita' alle prescrizioni
tecniche di cui all'allegato VII del presente decreto.
2. I veicoli
diversi da quelli di classe I e dotati di dispositivi per passeggeri con
ridotta capacita' motoria e/o per le persone su sedia a rotelle,
soddisfano le pertinenti prescrizioni tecniche di cui all'allegato VII al
presente decreto.
Art. 4
1 . L'allegato I
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre
1997, e' cosi' modificato:
a) i punti da 2.1.2.1. a 2.1.2.1.4. sono
abrogati;
b) sono inseriti i seguenti punti: «2.1.2.1. per "autobus
di linea o granturismo" si intende un veicolo definito al punto 2
dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE; 2.1.2.2. per
"classe" di autobus di linea o granturismo si intende un
veicolo di una classe definita ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell'allegato I
della direttiva 2001/85/CE; 2.1.2.3. per "autosnodato" si
intende un veicolo definito al punto 2.1.3 dell'allegato I della
direttiva 2001/85/CE; 2.1.2.4. per "autobus di linea o granturismo a
due piani" si intende un veicolo definito al punto 2.1.6
dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE», c) l'ex punto 2.1.2.2.
assume il nuovo numero 2.1.2.5.
Art. 5
1. L'elenco degli
allegati e gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX al presente
decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20
giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'8
luglio 2003 Ufficio di controllo sulle infrastrutture del territorio,
registro n. 3, foglio n. 178
Allegati
Scarica
gli allegati al supplemento in formato Zip
(2,35 Mb)
|