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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge n. 264/1991
e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di
esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di esercizio
dell'attivita' di autoscuola;
Considerata la necessita' di assicurare un confronto ordinato ed efficace
con le associazioni di categoria degli esercenti l'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dell'attivazione
di autoscuola, al fine di individuare le linee programmatiche di
intervento nell'ambito dei settori di interesse di dette associazioni,
tenendo conto dell'esigenza di contemperare le istanze di categoria con
la tutela degli utenti;
Considerato che tale obiettivo puo' efficacemente perseguirsi solo
attraverso la preventiva individuazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in analogia con quanto
avviene nelle situazioni di confronto tra la pubblica amministrazione e
le associazioni rappresentative di interessi di altre categorie;
Ritenuto pertanto di dover dettare i criteri per l'individuazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Decreta:
Art. 1
Presso il Ministero delle
infrastrutture e trasporti, Dipartimento trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e' istituito l'elenco delle associazioni
di categoria degli esercenti l'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e l'attivita' di autoscuola
maggiormente rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato
elenco.
L'elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
e' tenuto presso la Direzione generale della motorizzazione civile e
della sicurezza del trasporto terrestre, di seguito denominata D.G. I, la
quale e' competente all'istruttoria delle domande nonche' per i controlli
per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni
degli esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e di autoscuola.
Art. 1
1. Possono ottenere
l'accreditamento quali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
le associazioni che:
a) abbiano una anzianita' di costituzione di almeno tre anni alla data
della richiesta di accreditamento;
b) abbiano un numero di iscritti non inferiore al 10% del numero
complessivo nazionale, come risultante dai dati in possesso del «Centro
elaborazione dati» del Dipartimento trasporti terrestri, di imprese e
societa' esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto o di autoscuola;
c) abbiano una sede nazionale e siano presenti con una sede sul
territorio di almeno dieci regioni o province autonome, ed abbiano, in
ciascuna sede, una percentuale di iscritti non inferiore al 2% degli
iscritti a livello nazionale;
d) abbiano dipendenti propri.
2. Le associazioni cui aderiscono sia esercenti attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto che attivita' di autoscuola,
ai fini dell'accreditamento, dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti in relazione all'attivita' in rappresentanza della quale
intendono essere accreditate.
Art. 3
1. Le associazioni di
categoria degli esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto o di autoscuola, che intendono essere accreditate come
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, debbono produrre
istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, D.G. I,
sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione
dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. La domanda deve
essere corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante che la costituzione
dell'associazione e' avvenuta almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a
base democratica;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale
rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco nominativo degli
iscritti, l'articolazione delle sedi con l'indicazione dell'indirizzo e
del responsabile delle singole sedi, il numero dei dipendenti;
d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio
precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra
documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita';
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale
rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima.
Art. 4
1. Entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'istanza, o dal suo perfezionamento, in ipotesi di
carenza o incompletezza di documentazione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e per i
sistemi informativi e statistici, D.G.I, conclude l'istruttoria mediante
l'adozione di provvedimento motivato di accreditamento o di reiezione
dell'istanza. Detto provvedimento e' comunicato a mezzo del servizio
postale all'associazione interessata, presso la sede nazionale, quale
risultante dell'istanza di accreditamento.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici, D.G. I verificare in qualsiasi momento il permanere dei
requisiti delle associazioni accreditate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2003
Il Vice-Ministro: Tassone
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