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MINISTERO
DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 aprile 2003
Individuazione dei soggetti
legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i
responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a
motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18/6/2003)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visti il C.C.N.L. 1° luglio 1996 relativo ai lavoratori dipendenti del
settore artigiano, metalmeccanico e installazione di impianti e il
C.C.N.L. 1° gennaio 1999 relativo ai dipendenti del settore commercio;
Attesa la necessita' di individuare i soggetti legittimati a sostituire i
responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli
a motore in caso di temporanea assenza od impedimento di questi, nonche'
le modalita' per effettuare la predetta sostituzione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 27 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 240,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile
tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il
responsabile stesso puo' essere sostituito, per un periodo non superiore
a trenta giorni l'anno, da:
a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240,
comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
ovvero b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale
all'esercizio dell'attivita' di revisione che sia in possesso, da almeno
tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:
i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);
ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).
2. Al fine della nomina di uno o piu' sostituti, il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di revisione propone
istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al
comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalita' del sostituto sono
comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione.
3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle
attivita' di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed
all'Ufficio della motorizzazione.
Roma, 30 aprile 2003
Il Ministro: Lunardi
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