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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al
Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il
titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a
norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze
di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei
servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21
dicembre 2001 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei
corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e
dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a
titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo
di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un
onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81
applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre
2001 ed al 31 dicembre 2002;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di
riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione
quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato
decreto interministeriale n. 85/1999;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con
la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e
gli organi competenti, atto di indirizzo cui ci si deve uniformare nella
determinazione di diritti, tasse e corrispettivi nella stessa indicati;
Considerata l'emergenza apertasi in materia di sicurezza aeroportuale a
seguito dei gravi accadimenti internazionali dopo l'11 settembre 2001 che
hanno reso necessario ridefinire il livello dei controlli aeroportuali e
rafforzare le misure di sicurezza sugli aeroporti nazionali;
Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza,
approvate dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti
aerei e degli aeroporti (CISA) a seguito dei fatti dell'11 settembre
2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed
organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al
bagaglio a mano al seguito, e' al momento di difficile commisurazione,
tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
del 30 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza
dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il
Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che consentira' di
rilevare gli standard posti a base di calcolo dei costi dei servizi di
sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n. 86/2000;
Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con nota n. 421177 del
31 dicembre 2002 l'attuazione della sopra citata delibera CIPE n. 86/2000
e' ancora in corso, a causa della complessita' dei parametri di calcolo
anche per la indisponibilita' attuale dei dati costituiti dalla
contabilita' analitica e certificata relativi all'anno appena trascorso;
Riconosciuta pertanto la necessita' di confermare provvisoriamente e per
il tempo per i controlli necessario alla definitiva determinazione della
misura del contributo applicabile di sicurezza sul passeggero e sul
bagaglio a mano al seguito, determinata con i decreti gia' citati in
premessa;
Decreta:
Art. 1
1. Fino alla
rideterminazione da effettuarsi con decreto ministeriale sulla base dei
criteri di calcolo previsti dalla deliberazione CIPE n. 86/2000 entro il
30 marzo 2004, per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e
sul bagaglio a mano al seguito, continua ad applicarsi il corrispettivo
di Euro 1,81 quale integrazione del diritto di imbarco gia' determinato
con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 marzo
2004 con proprio decreto, ridetermina l'importo di cui al comma 1 sulla
base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003 nonche' delle
risultanze della contabilita' analitica e certificata presentata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore
aeroportuale, in conformita' alla delibera CIPE n. 86/2000.
3. I gestori aeroportuali sono tenuti a presentare la documentazione di
cui al presente comma entro la data del 20 gennaio 2004.
Art. 2
1. Il presente decreto
sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2003
Il Vice Ministro: Tassone
Registrato alla Corte dei
conti il 9 maggio 2003 Ufficio controllo sugli atti del Ministero delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 292
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IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al
sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone, e' stato attribuito il
titolo di vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a
norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze
di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei
servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21
dicembre 2001 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei
corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e
dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a
titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo
di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un
onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a euro 1,81
applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre
2001 ed al 31 dicembre 2002;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di
riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione
quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato
decreto interministeriale n. 85/1999; Considerato che lo schema di
riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n.
86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di
indirizzo cui ci si deve uniformare nella determinazione di diritti,
tasse e corrispettivi nella stessa indicati;
Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza,
approvate dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti
aerei e degli aeroporti (CISA) a seguito dei fatti dell'11 settembre
2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed
organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al
bagaglio a mano al seguito, e' al momento di difficile commisurazione,
tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 16
dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
del 30 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza
dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il
Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che consentira' di
rilevare gli standard posti a base di calcolo dei costi dei servizi di
sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n. 86/2000;
Viste le lettere, rispettivamente del 6 febbraio 2004, prot. 420385/SSA e
del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali l'ENAC ha
comunicato che le societa' di gestione non sono in grado di fornire i
richiesti dati di bilancio relativi all'anno 2003, certificati secondo le
prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000, prima del prossimo 31
luglio 2004 e che, pertanto, e' opportuno prorogare congruamente il
termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30
settembre 2004; Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;
Riconosciuta la necessita' di confermare provvisoriamente, e per il tempo
necessario a provvedere alla definitiva determinazione della misura del
contributo applicabile per i controlli di sicurezza sul passeggero e sul
bagaglio a mano, la misura gia' prorogata con il decreto 14 marzo 2003;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e'
prorogato al 31 dicembre 2004.
2. Il termine di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 30 settembre
2004.
Art. 2
1. Il presente decreto
sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2004
Il vice Ministro: Tassone
Registrato alla Corte dei
conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 4, foglio n. 47
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