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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 marzo 2003
Servizio controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli di stiva.

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3/6/2003)

  
IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti:
Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 con il quale, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, era stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali;
Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
Viste le note dell'ENAC n. 420071 del 27 gennaio 2003, n. 420255 del 14 febbraio 2002 e n. 420515 dell'11 marzo 2003 relative all'istruttoria condotta dall'Ente sui corrispettivi proposti dai gestori per l'espletamento, sui vari scali, dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, sulla base dei criteri generali indicati dallo «Schema di riordino tariffario» di cui alla delibera CIPE n. 86/2000;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati; Considerate che l'attivazione dei servizi di controllo sui bagagli da stiva e' fissata, dalle norme comunitarie e dalle disposizioni nazionali, alla data del 1° gennaio 2003 e che, pertanto, l'applicazione compiuta della delibera CIPE potra' avvenire a consuntivo di un primo periodo sperimentale di effettuazione delle procedure connesse ai nuovi servizi di sicurezza per cui il corrispettivo, al momento, deve essere calcolato sulla base dei dati disponibili e relativi a valori tendenzialmente previsionali;
Considerato che l'istruttoria ha tenuto conto, anche, dei maggiori oneri connessi alla fase di avvio del sistema dei controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva ed alla effettuazione di tali controlli fino al definitivo assetto organizzativo e di servizio nonche' di pieno impiego degli apparati utilizzati nei controlli medesimi;
Considerata l'attuale indisponibilita' di dati derivanti da contabilita' analitica e certificata, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000 perche' il servizio e' di nuova istituzione;
Considerato altresi' che, a termine di legge, occorre attivare il servizio di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva e che pertanto, in ragione dell'urgenza, si impone una determinazione provvisoria dell'importo dei corrispettivi da fissare;
Ritenuto che, in sede di prima applicazione e nell'attuale situazione di difficolta' strutturale del settore, i costi sostenuti dalla societa' di gestione per l'effettuazione del servizio non debbano essere gravati dal canone concessorio;

Decreta:

Art. 1

1. L'importo dovuto per il servizio dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, di cui in premessa, e' provvisoriamente determinato, per gli aeroporti di seguito elencati, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente decreto:
Roma Fiumicino;
Roma Ciampino;
Milano Malpensa;
Milano Linate;
Bergamo;
Genova;
Torino;
Venezia Tessera;
Napoli;
Bologna;
Catania;
Palermo;
Verona;
Cagliari;
Firenze;
Pisa;
Olbia;
Bari;
Brindisi;
Lamezia;
Alghero;
Trieste;
Treviso;
Reggio Calabria;
Ancona;
Brescia;
Pescara;
Rimini.
2 L'importo e' esigibile a far tempo dalla data di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al gestore aeroportuale, resa dall'ENAC, sulla accertata rispondenza del servizio offerto, secondo quanto richiede l'apposita normativa.
3. La rispondenza del servizio reso concerne sia i requisiti del personale addetto che quelli prescritti per gli apparati.

Art. 2

1. Gli importi indicati alla colonna 1 dell'allegata tabella A), sono dovuti per la copertura dei costi sostenuti per l'effettuazione del servizio di controllo bagagli da stiva dal passeggero originante dall'aeroporto nel quale il servizio viene effettuato.
2. Alla applicazione e, alla riscossione di tali importi nonche' al loro integrale versamento alla Societa' di gestione provvede, direttamente, il vettore aereo che e' tenuto a dare al passeggero pagante, di cui al precedente comma, una informativa trasparente che evidenzi in modo separato, sul titolo di viaggio, l'importo stesso.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 non si applicano ai biglietti gratuiti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e trasporti che viaggia per ragioni di servizio.

Art. 3

1. Alle colonne 2 e 3 dell'allegata tabella sono rappresentate, rispettivamente, le componenti, fissa e variabile, dell'importo complessivo indicato alla colonna 1.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro il 30 marzo 2004, ridetermina gli importi di cui al comma 1 sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale nonche' della contabilita' analitica e certificata presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore aeroportuale, in conformita' alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, ed ai parametri di qualita' definiti dall'ENAC e determinati con il medesimo decreto.
3. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 2 i gestori aeroportuali sono tenuti a presentare la documentazione di cui al precedente comma entro il 20 gennaio 2004.

Art. 4

1. Gli importi di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella sono dovuti alla Societa' di gestione, per la copertura dei costi da questa sostenuti per la complessiva organizzazione e per l'effettuazione, in ambito aeroportuale, dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, e quale corrispettivo del servizio prestato.
2. Gli importi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino alla loro rideterminazione, da operarsi con decreto ministeriale, e comunque non oltre il 30 marzo 2004.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro la data indicata al comma 2 ridetermina gli importi di cui al comma 1 sulla base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003 nonche' delle risultanze della contabilita' analitica e certificata presentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore aeroportuale, in conformita' alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86.

Art. 5

1. Gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella sono destinati a far fronte alle esigenze di costante adeguamento del livello del servizio agli standard determinati secondo quanto richiede l'apposita normativa, nonche' per il rinnovamento e l'adeguamento degli apparati di sicurezza da impiegare nei controlli sul bagaglio da stiva; tali somme, a cura del gestore aeroportuale, dovranno essere evidenziate separatamente nella contabilita' aziendale.
2. Gli importi di cui al presente articolo rimangono in vigore fino alla loro rideterminazione con nuovo decreto ministeriale.

Art. 6

1. Al fine di non gravare eccessivamente il passeggero gli importi di cui alla colonna 1 dell'allegata tabella, nella fase di avvio del servizio del controllo di sicurezza sul bagaglio da stiva e fino alla rideterminazione dei corrispettivi prevista dall'art. 4 del presente provvedimento, da operarsi con decreto ministeriale, non tengono conto di quanto dovuto dal gestore a titolo di canone concessorio per l'affidamento del servizio.

Art. 7

Il decreto ministeriale 11 maggio 2000 e' abrogato.

Art. 8

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Vice Ministro: Tassone

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 291

Allegato A

Tabella

----> Vedere immagine a pag. 43 della G.U. <----

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2004
Proroga dei termini per i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli di stiva.

(Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/7/2004)

  
IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al sottosegretario di Stato on.le Mario Tassone e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Viste le nuove disposizioni del programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
Viste le lettere, rispettivamente del 6 febbraio 2004, prot. 420385/SSA e del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali l'ENAC ha comunicato che le societa' di gestione non sono in grado di fornire i richiesti dati di bilancio relativi all'anno 2003, certificati secondo le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000, prima del prossimo 31 luglio 2004 e che, pertanto, e' opportuno prorogare congruamente il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30 settembre 2004;
Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;
Riconosciuta la necessita' di confermare provvisoriamente, e per il tempo necessario a provvedere alla definitiva determinazione della misura del contributo applicabile per i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva determinata dal proprio decreto 14 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
2. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 30 settembre 2004. 3. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 2

1. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il vice Ministro: Tassone

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 48

  

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