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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99
del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a a tre
ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di
recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7
dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come
rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei
veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale,
obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al
progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 30 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure
amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei
veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli
a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto:
a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o
no, destinati a circolare su strada, nonche' ai loro componenti e alle
loro entita' tecniche;
b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
1) veicoli aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 6
km/h;
2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento
della direttiva 92/61/CEE;
6) trattori, macchine agricole o similari;
7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada
per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le
altre due posteriori;
8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il
veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare,
ne' ai loro componenti o entita' tecniche, salvo che non siano destinati
a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto;
c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel
caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di
componenti e di entita' tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai
sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con
il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli
Stati membri della Comunita' europea, in materia.
2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre
ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non
superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione
interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione
comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria
L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con
cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una
velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti
di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna
e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli
a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350
kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale
a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3
per i motori ad accensione comandata;
o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna;
o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo
altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' infeniore
a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
Art. 2
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):
1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e,
ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'art. 1);
2) costruiti dallo stesso costruttore;
3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa
parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i
principali componenti;
4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a
combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un
tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni;
b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso
tipo con le seguenti caratteristiche:
1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo
e quello massimo della massa in ordine di marcia non e' superiore al 20%
del valore minimo;
3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo
e quello massimo della massa massima ammissibile non e' superiore al 20%
del valore minimo;
4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);
5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo
e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a
combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo
stesso numero e disposizione dei cilindri;
7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo
e quello massimo della potenza del motore non e' superiore al 30% del
valore minimo;
8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che puo'
includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi
elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente
decreto a condizione che ci siano unicamente:
1) un valore per:
1.1) la massa in ordine di marcia;
1.2) la massa massima ammissibile;
1.3) la potenza del motore;
1.4) la cilindrata del motore;
e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformita'
dell'allegato VII al presente decreto;
d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni,
l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle
prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
e) «entita' tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o
silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva
CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere
omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di
veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite
disposizioni in tal senso;
f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione,
soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a
far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato indipendentemente da
un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite
disposizioni in tal senso;
g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunita' europea
ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti
l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entita' tecniche e dei
componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento interno;
h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorita' competente
dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di
entita' tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche
del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche
previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente
decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore;
i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che
la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di
tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate
come ruota unica;
l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi
diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e
sistema termico;
m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorita'
competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli
aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della
conformita' della produzione. Non e' indispensabile che partecipi
direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a
omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica
soggetta al procedimento di approvazione;
n) «autorita' competente», l'autorita' dello Stato italiano
responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli,
ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre;
o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorita'
competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o
ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i
sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici:
1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma;
3) Centro prove autoveicoli - Torino;
4) Centro prove autoveicoli - Milano;
5) Centro prove autoveicoli - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli - Verona;
7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;
8) Centro prove autoveicoli - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli - Bari;
12) Centro prove autoveicoli - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli - Catania.
Art. 3
1. Ogni domanda di
omologazione e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Essa
e' accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto
nell'allegato II al presente decreto, se trattasi di omologazione di un
veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice
di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica
o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi,
entita' tecniche o componenti, nonche' dai documenti menzionati in detta
scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o
di componente, tale domanda puo' essere presentata presso un solo Stato
membro della Comunita' europea.
Art. 4
1. L'autorita' competente
omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i sistemi, le entita' tecniche o i
componenti che soddisfino le seguenti condizioni:
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive
CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali
definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente
decreto;
b) il sistema, l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni
tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai
dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo
contenuto nell'allegato I al presente decreto.
2. L'autorita' competente, prima di procedere all'omologazione, verifica,
all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri
Stati membri della Comunita' europea nei quali il prodotto e' realizzato
o introdotto nella Comunita' europea, che siano rispettate le
disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinche' i nuovi
veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti prodotti, immessi sul
mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo
omologato.
3. L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le
autorita' competenti dello Stato membro nel quale il prodotto e'
realizzato o introdotto nella Comunita' europea, verifica che le
disposizioni dell'allegato VI al presente decreto continuino ad essere
rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione.
4. L'autorita' competente, nell'ambito della procedura di omologazione di
un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema,
di un'entita' tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati
membri della Comunita' europea, che corredano la domanda di omologazione
di un tipo di veicolo, evitando cosi' di procedere agli accertamenti di
cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i
componenti gia' omologati.
5. La responsabilita' dell'omologazione di un sistema, di un'entita'
tecnica o di un componente e' dell'autorita' competente dello Stato
membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione stessa.
L'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha
rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della
conformita' di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le
autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea che
ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entita' tecniche
o componenti.
6. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entita'
tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma
1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, puo'
rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli
altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione indicando i
motivi alla base della decisione del rifiuto.
Art. 5
1. Per ogni tipo di
veicolo da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato
di omologazione riportato nell'allegato III al presente decreto e indica
i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui
all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di
omologazione.
2. Per ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa
omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione
riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare
relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione.
3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entita'
tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo
descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.
Art. 6
1. L'autorita' competente
invia a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea, entro il
termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli
allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di
omologare.
2. L'autorita' competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati
membri della Comunita' europea un elenco delle omologazioni dei sistemi,
delle entita' tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato
durante quel mese.
Essa, inoltre, su richiesta delle autorita' suddette, invia alle stesse
senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per
ogni tipo di sistema, entita' tecniche o componente.
Art. 7
1. Per ciascun veicolo
costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un
certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV,
parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun
veicolo. L'autorita' competente puo' prescrivere, dopo averne informato
le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea
e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, ai fini della
tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di
immatricolazione, che sul certificato di conformita' siano riportate
indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte A,
purche' le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il
certificato di conformita' deve essere emesso in modo da non poter essere
falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta
mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del
costruttore del veicolo apposto in filigrana.
2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto
conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di
conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al
presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entita'
tecniche o i componenti d'origine.
3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare
soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare
soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il
rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato soltanto
quando l'entita' tecnica o il componente da omologare funzionano in
connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito
dell'omologazione dell'entita' tecnica o del componente deve essere
conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entita'
tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni
concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il
rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto
dell'omologazione del veicolo.
4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione
di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'art. 4
e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica o su ciascun componente
conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale,
l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il
marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e'
tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2.
5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entita' tecnica o di
un componente che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti
l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun
componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni
ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.
6. Il titolare dell'omologazione di entita' tecniche di equipaggiamento
non d'origine, rilasciata in connessione con uno o piu' tipi di veicoli,
deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni
dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.
Art. 8
1. Ogni veicolo prodotto
in conformita' al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto
conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito
dall'allegato V, parte A, al presente decreto.
2. Ogni entita' tecnica ed ogni componente prodotti in conformita' del
tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva CE particolare ad essi
relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui
all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione
di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2., e' composto conformemente
alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A.
Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere
completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di
talune caratteristiche proprie dell'entita' tecnica o del componente in
questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza,
specificate nelle direttive particolari relative a dette entita' tecniche
o componenti.
Art. 9
1. Il costruttore e'
responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema,
di ciascuna entita' tecnica o di ciascun componente in conformita' al
tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione nonche' qualsiasi
altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve
essere comunicato dal titolare dell'omologazione all'autorita' competente
che ha rilasciato l'omologazione stessa.
2. Se l'autorita' competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui
al comma 1, non comporta la modifica del certificato di omologazione
esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne
informa il costruttore.
3. Se l'autorita' competente constata che un cambiamento dei dati
contenuti nella scheda informativa giustifica nuove verifiche o nuove
prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel
caso in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del
certificato di omologazione gia' rilasciato o la compilazione di un nuovo
certificato, l'autorita' competente ne informa le autorita' competenti
degli altri Stati membri della Comunita' europea a norma dell'art. 6.
4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda
informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo
documento all'autorita' competente che rilascia l'omologazione, indicando
chiaramente le modifiche apportate nonche' la data di sostituzione sulle
pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa
viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la
modifica di uno o piu' dei punti del certificato di conformita' di cui
all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso) al
presente decreto.
5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere
validita' a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di
veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente
omologato, l'autorita' competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo
comunica entro un mese alle autorita' competenti degli altri Stati membri
della Comunita' europea.
Art. 10
1. Se l'autorita'
competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti
non sono conformi al tipo da essa omologato, prende le misure necessarie
per assicurare nuovamente la conformita' della produzione al tipo
omologato e comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri
della Comunita' europea le misure adottate che possono giungere, se del
caso, fino alla revoca dell'omologazione.
2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita'
tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato chiede all'autorita'
competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha proceduto
all'omologazione di verificare le diversita' riscontrate. La predetta
autorita' competente che ha proceduto all'omologazione esegue il
controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della
richiesta e se accerta un difetto di conformita' adotta le misure di cui
al comma 1.
3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' europea si
informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi
revoca dell'omologazione concessa nonche' dei motivi che giustificano
tale provvedimento.
4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri della
Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto
di conformita' di cui e stato informato, le autorita' competenti degli
Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La
Commissione e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle
consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 11
1. L'applicazione di
eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative
all'omologazione dei veicoli, sistemi, entita' tecniche e componenti
stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva 2002/24/CE
e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative
internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o
bilaterali tra la Comunita' ed i paesi terzi sono adottate a seguito del
riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 12
1. Se l'autorita'
competente accerta che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti
appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della
circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo di sei mesi,
vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o
l'uso. Essa informa immediatamente le autorita' competenti degli altri
Stati membri della Comunita' europea e la Commissione, precisando i
motivi della sua decisione.
Art. 13
1. Ogni decisione di
diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un
veicolo, di un'entita', tecnica o di un componente, presa in base alle
disposizioni adottate in applicazione del presente decreto, e' motivata
in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con
l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale
e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti.
Art. 14
1. I nomi e gli indirizzi
dei servizi tecnici designati, dall'autorita' competente in materia di
omologazione, successivamente all'adozione del presente decreto e le
procedure di prova per le quali ciascuno di essi e' stato designato sono
comunicati alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri
Stati membri della Comunita' europea.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme
armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN
45001) nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico salvo i
casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari;
b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da
parte dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purche' abbia il
consenso dell'autorita' competente in materia di omologazione.
3. I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea
possono essere notificati dall'autorita' competente in quanto servizio
tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o
multilaterali conclusi dalla Comunita' europea con il paese stesso.
Art. 15
1. Non e' consentito
vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e
l'uso di veicoli nuovi conformi al presente decreto. E' consentito
presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle
disposizioni del presente decreto.
2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso
di entita' tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto.
E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro
utilizzazione, soltanto le entita' tecniche ed i componenti conformi al
presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta dal
rispetto di una o piu' prescrizione delle direttive CE particolari i
veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti destinati:
1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita'
all'anno per tipo di veicolo, sistema componente o entita' tecnica;
oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento
dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del
fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro
il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle
autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea.
Entro tre mesi le autorita' degli altri Stati membri decidono se
accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro
territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione
«certificato di omologazione CE»;
b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano
valide fino al 17 giugno 2003.
I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul
mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo ed il
loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la vendita
e l'uso dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti destinati ai
veicoli di cui sopra non e' limitata nel tempo.
Art. 16
1. In deroga all'art. 15,
commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente
decreto, immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli
nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu'
valida. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di dodici mesi a
decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida.
Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul
territorio della Comunita' europea e che erano accompagnati da un
certificato di conformita' valido rilasciato quando l'omologazione del
tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati
immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione
perdesse la validita'.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o piu' tipi di veicoli di
una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorita'
competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La
domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano.
Entro tre mesi l'autorita' competente decide se autorizzare o meno
l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso
affermativo, il numero delle unita' ed accerta che il costruttore
rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorita'
competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe
accordate.
3. Per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche concepiti secondo
tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o piu'
requisiti di una o piu' direttiva CE particolare, si applica l'art. 8,
comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.
Art. 17
1. Il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della
direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due
o a tre ruote, e' abrogato con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti
alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva
2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la tabella di
corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto.
Art. 18
1. L'elenco degli allegati
e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Art. 19
1. L'applicazione delle
disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia,
su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di
conformita' puo' essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da
tale data.
2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima messa
in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto.
Art. 20
1. Il presente decreto non
invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e
non impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto
ministeriale, di recepimento di direttive CE, a norma del quale sono
state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre
2004 tutti i certificati di conformita' emessi dal costruttore sono
conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto.
Art. 21
1. Ai fini
dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia
di codici nazionali di immatricolazione.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 19 marzo 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195
Allegati
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Vedere allegati da pag. 12 a pag. 46 <----
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