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MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 gennaio 2003, n. 40
Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/3/2003 - Suppl. Ordinario n.42)

  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU);
Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1;
Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2;
Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, e' uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 17 dicembre 1997;
Ravvisata la necessita' di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilita'

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata nell'allegato A.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada: "10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccornandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta, per completezza d'informazione, il testo del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada:
"2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzeria laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1:
veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- cateoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;".

Art. 2

Veicoli esenti

1. Sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.

Art. 3

Caratteristiche tecniche dei pannelli

1. I pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all'articolo 1, devono essere di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01 e riportate nell'allegato B al presente decreto.
2. La conformita' dei pannelli alle norme regolamentari e' attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 70/01 riportato nell'allegato B.

Art. 4

Modalita' di installazione dei pannelli sui veicoli

1. I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo;
b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti piu' di m 0,40 dal limite posteriore di sagoma. Per la verticalita' dei pannelli e' ammessa una tolleranza di þ 5o;
c) nel caso delle configurazioni b), c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A i due elementi costituenti i pannelli devono essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari;
d) nel caso di pannelli marcati con la parola "TOP", l'installazione dovra' essere tale che la parola "TOP" risulti sul lato piu' alto del pannello;
e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non deve risultare inferiore a m 0,35;
f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve risultare superiore a:
1) m 1,70 per le configurazioni a) e b) delle figure 1 e 2 dell'allegato A;
2) m 2,20 per le configurazioni c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A;
g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, ne' costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono applicati. La distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a m 0,4;
h) l'installazione dovra' essere tale da garantire la visibilita' di almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello schema illustrato nella figura 3 dell'allegato A.
2. Nel caso in cui le prescrizioni del comma 1 risultino incompatibili con le caratteristiche di impiego del veicolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra' accordare deroghe alle modalita' di installazione.

Art. 5

Disposizioni transitorie relative all'articolo 3

1. A decorrere dal 12 settembre 2003 le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B non saranno piu' applicabili ai fini dell'omologazione dei pannelli posteriori di identificazione.
2. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate applicando le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B, potranno essere estese.
3. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate entro l'11 settembre 2003 e tutte le estensioni di omologazione, comprese quelle accordate in base a serie precedenti di emendamenti al regolamento n. 70, restano valide.
4. Se un tipo di pannello di identificazione posteriore omologato in base ad una versione precedente del regolamento ECE/ONU n. 70 soddisfa i requisiti del presente decreto, le autorita' che rilasciano l'omologazione ne danno comunicazione alle autorita' competenti degli altri Stati che sono parti contraenti del regolamento ECE/ONU n. 70.

Art. 6

Installazione dei pannelli sui veicoli

1. A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli di cui all'articolo 1, immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 ed installati secondo le modalita' stabilite all'articolo 4 del presente decreto.
2. A decorrere dal 12 settembre 2005 dovranno essere installati sui veicoli, la cui omologazione od approvazione in unico esemplare e' stata accordata dopo il 12 settembre 2003, pannelli di identificazione posteriore omologati in base alle prescrizioni del presente decreto, ai quali non sono state applicate le disposizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B.

Art. 7

Revisioni

1. I veicoli di cui all'articolo 1, che entro i termini di cui all'articolo 6 siano privi di pannelli ovvero che siano muniti di pannelli non conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 o installati in maniera difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 4, saranno esclusi dalla circolazione.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata in occasione della revisione annuale, disposta ai sensi dell'articolo 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001.

Art. 8

Allegati

1. Gli allegati A e B al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 9

Abrogazione di norme preesistenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 2003

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte conti il 28 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127

Allegato A

----> Vedere Allegato alle pagg. 8 - 9 della G.U. <----

Allegato B

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 43 della G.U. <----

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro: Lunardi

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