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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con
il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei
pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli
pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU);
Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui
prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.
1 Add. 69/Amend. 1;
Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU
n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.
1 Add. 69/Amend. 2;
Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU
n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.
1 Add. 69/Amend. 3;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, e'
uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha aderito con
decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 17 dicembre
1997;
Ravvisata la necessita' di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi
supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del
Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo
le relative prescrizioni;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Veicoli soggetti
all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilita'
1. Gli autoveicoli adibiti
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5
t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati
posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e
fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni a), b), c)
e d) della figura 1 riportata nell'allegato A al presente decreto.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali
O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli
retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e
conformi alle configurazioni a), b), c) e d) della figura 2 riportata
nell'allegato A.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 72 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, codice della strada: "10. Qualora le norme
di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive
comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e'
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccornandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta, per completezza d'informazione, il testo del comma 2
dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della
strada:
"2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base
alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita'
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzeria laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed
aventi almeno quattro ruote; - categoria M1:
veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci,
aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- cateoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;".
Art. 2
Veicoli esenti
1. Sono esentati dall'obbligo
dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.
Art. 3
Caratteristiche tecniche
dei pannelli
1. I pannelli
retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti impiegati per la
segnalazione dei veicoli di cui all'articolo 1, devono essere di tipo
approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel
regolamento ECE/ONU n. 70/01 e riportate nell'allegato B al presente
decreto.
2. La conformita' dei pannelli alle norme regolamentari e' attestata
dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto
nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 70/01 riportato nell'allegato
B.
Art. 4
Modalita' di
installazione dei pannelli sui veicoli
1. I pannelli devono
essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte
posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano
verticale longitudinale mediano del veicolo;
b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale
perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti
piu' di m 0,40 dal limite posteriore di sagoma. Per la verticalita' dei
pannelli e' ammessa una tolleranza di þ 5o;
c) nel caso delle configurazioni b), c) e d) delle figure 1 e 2
dell'allegato A i due elementi costituenti i pannelli devono essere
installati sul veicolo in modo da risultare complanari;
d) nel caso di pannelli marcati con la parola "TOP",
l'installazione dovra' essere tale che la parola "TOP" risulti
sul lato piu' alto del pannello;
e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non
deve risultare inferiore a m 0,35;
f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non
deve risultare superiore a:
1) m 1,70 per le configurazioni a) e b) delle figure 1 e 2 dell'allegato
A;
2) m 2,20 per le configurazioni c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato
A;
g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, ne'
costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte di carrozzeria sulla
quale sono applicati. La distanza massima dei pannelli dal limite di
sagoma non deve risultare superiore a m 0,4;
h) l'installazione dovra' essere tale da garantire la visibilita' di
almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello
schema illustrato nella figura 3 dell'allegato A.
2. Nel caso in cui le prescrizioni del comma 1 risultino incompatibili
con le caratteristiche di impiego del veicolo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti potra' accordare deroghe alle modalita' di
installazione.
Art. 5
Disposizioni transitorie
relative all'articolo 3
1. A decorrere dal 12
settembre 2003 le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B non
saranno piu' applicabili ai fini dell'omologazione dei pannelli
posteriori di identificazione.
2. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate
applicando le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B, potranno
essere estese.
3. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate
entro l'11 settembre 2003 e tutte le estensioni di omologazione, comprese
quelle accordate in base a serie precedenti di emendamenti al regolamento
n. 70, restano valide.
4. Se un tipo di pannello di identificazione posteriore omologato in base
ad una versione precedente del regolamento ECE/ONU n. 70 soddisfa i
requisiti del presente decreto, le autorita' che rilasciano
l'omologazione ne danno comunicazione alle autorita' competenti degli
altri Stati che sono parti contraenti del regolamento ECE/ONU n. 70.
Art. 6
Installazione dei
pannelli sui veicoli
1. A decorrere da un anno
dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli di cui all'articolo
1, immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono
essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi alle
prescrizioni di cui all'articolo 3 ed installati secondo le modalita'
stabilite all'articolo 4 del presente decreto.
2. A decorrere dal 12 settembre 2005 dovranno essere installati sui
veicoli, la cui omologazione od approvazione in unico esemplare e' stata
accordata dopo il 12 settembre 2003, pannelli di identificazione
posteriore omologati in base alle prescrizioni del presente decreto, ai
quali non sono state applicate le disposizioni del paragrafo 7.2
dell'allegato B.
Art. 7
Revisioni
1. I veicoli di cui
all'articolo 1, che entro i termini di cui all'articolo 6 siano privi di
pannelli ovvero che siano muniti di pannelli non conformi alle
caratteristiche di cui all'articolo 3 o installati in maniera difforme
dalle prescrizioni di cui all'articolo 4, saranno esclusi dalla
circolazione.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata in occasione della
revisione annuale, disposta ai sensi dell'articolo 80 del nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della
direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2
aprile 2001.
Art. 8
Allegati
1. Gli allegati A e B al
presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Art. 9
Abrogazione di norme
preesistenti
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 30
giugno 1988, n. 388, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte
conti il 28 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127
Allegato A
----> Vedere
Allegato alle pagg. 8 - 9 della G.U.
<----
Allegato B
----> Vedere
Allegato da pag. 10 a pag. 43 della G.U.
<----
Roma, 17 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
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