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MINISTERO
DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2003) |
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Visto l'art. 80, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada); Decreta: Art. 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. Art. 2 1. Le operazioni di
revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003: Roma, 17 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi |
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