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Testo in vigore dal:
23-10-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge
1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e
l'allegato B;
Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/12/CE, del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, 2001/13/CE, del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze alle
imprese ferroviarie, e 2001/14/CE, del 20 febbraio 2001, relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, alla
imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza;
Visto l'articolo 131, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
aprile 2003;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1.
Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto
ferroviario nazionali e internazionali, nonche' i principi e le procedure
da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti
per il suo utilizzo;
b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata
da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al
rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione
di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto
di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;
d) i
principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a capacita' di
infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per
l'utilizzo della infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto
passeggeri;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione
di servizi passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie
regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali
da parte di un'impresa ferroviaria la cui attivita' si limita
all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e
interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, finche' non vi siano
richieste di utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro
richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse
infrastrutture.
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite le
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono
regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per
ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di
ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla
base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE e
dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n. 422/1997 e
successive modificazioni.
4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle
regioni interessate o da apposito organismo individuato dalle stesse
sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal
presente decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i criteri relativi
alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della
capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i
criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di
coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare
riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione
ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui
al comma 2, lettera c).
Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 131, commi 1, 3
e 5, l'allegato B, cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli
relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno
1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le
reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante
modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle
sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2001/12/CE e' pubblicata
in GUCE n. L 075 del 15 marzo 2001.
- La direttiva 2001/13/CE e'
pubblicata in GUCE n. L 075 del 15 marzo 2001.
- La direttiva 2001/14/CE
e' pubblicata in GUCE. n. L 075 del 15 marzo 200l.
- La legge 23 dicembre
2000, n. 388, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». L'art. 131, comma
1, cosi' recita: «1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe
e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il
Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli
autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a
quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si
tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo'
altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende
in concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente
l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto
ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. delibera le
conseguenti modifiche statutarie.».
- Il decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, reca: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto».
Note all'art.1:
- Per il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, vedi note alle premesse.
-
Per le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo n. 422/1997 vedi note alle
premesse.
Art. 2
Principi
1.
Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai
seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa
e contabile delle imprese ferroviarie;
b) possibilita' di risanamento
della struttura finanziaria delle imprese di settore;
c) separazione
contabile o costituzione di imprese separate per la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di
trasporto a mezzo ferrovia;
d) liberta' di accesso al mercato dei
trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese
ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni contenute nelle direttive
comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni
eque, non discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della
concorrenza nel settore ferroviario.
2 Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 3
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) «assegnazione di capacita»,
il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita
l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura
ferroviaria;
b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie,
ciascuna in possesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica
con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire
capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con il
gestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' di
intermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stesso
accordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le province
autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) «infrastruttura
saturata», una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se
solo in determinati periodi temporali di esercizio;
d) «piano di
potenziamento della capacita», una misura o una serie di misure con un
calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita'
che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura «infrastruttura
saturata»;
e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il
gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere
situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura
confliggenti;
f) «accordo quadro», un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i
diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore
dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da
assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla
vigenza di un orario di servizio;
g) «impresa ferroviaria», qualsiasi
impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di
merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la
trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in particolare
della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e
della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere
assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme
comunitarie vigenti e nel presente decreto;
i) «rete», l'intera
infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
l)
«rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci»,
l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci
come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;
m) «prospetto
informativo della rete», un documento in cui sono precisati in dettaglio
le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai
sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonche' quelli relativi
all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni altra
informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di
infrastruttura;
n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura
definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della
Commissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto delle voci
degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea
che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di «Edifici
adibiti al servizio delle infrastrutture»;
o) «associazione
internazionale di imprese ferroviarie», associazione che comprende
almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione
europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto
internazionale tra Stati membri;
p) «licenza», autorizzazione, valida
su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario,
con cui viene riconosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene
legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di
merci o di persone per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) «autorita' preposta al
rilascio delle licenze», l'organismo incaricato dallo Stato membro di
rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' l'organismo nazionale incaricato del
rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel
territorio italiano;
r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta
delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente
l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le
tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie
aventi sede all'estero o loro controllate; s) «servizio di trasporto
internazionale», di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il
treno puo' essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie
sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutto il
materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
t) «orario
di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei
treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante
il suo periodo di validita';
u) «traccia oraria», la frazione di
capacita' dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un
convoglio tra due localita' in un determinato periodo temporale;
v) «capacita»,
la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialita' di
utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) «servizi
regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in
materia di trasporto di una o piu' regioni.
Note
all'art. 3:
- Per la direttiva 2001/12/CE vedi note alle premesse.
- Il
regolamento (CEE) n. 2598/70 e' pubblicato in GUCE n. L 278 del 23
dicembre 1970.
- Il regolamento (CEE) n. 1108/70 e' pubblicato in GUCE n.
L 130 del 15 giugno 1970.
- Per la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
l'art. 131, comma 1, della citata legge, vedi note alle premesse.
Art. 3
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per: a) «assegnazione di capacita»,
il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita
l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura
ferroviaria;
b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di
licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie,
ciascuna in possesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica
con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire
capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con il
gestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' di
intermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stesso
accordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le province
autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) «infrastruttura
saturata», una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di
capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se
solo in determinati periodi temporali di esercizio;
d) «piano di
potenziamento della capacita», una misura o una serie di misure con un
calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita'
che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura «infrastruttura
saturata»;
e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il
gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere
situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura
confliggenti;
f) «accordo quadro», un accordo di carattere generale
giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i
diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore
dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da
assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla
vigenza di un orario di servizio;
g) «impresa ferroviaria», qualsiasi
impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di
merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la
trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in particolare
della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e
della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere
assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme
comunitarie vigenti e nel presente decreto;
i) «rete», l'intera
infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
l)
«rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci»,
l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci
come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;
m) «prospetto
informativo della rete», un documento in cui sono precisati in dettaglio
le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai
sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonche' quelli relativi
all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni altra
informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di
infrastruttura;
n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura
definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della
Commissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto delle voci
degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n.
1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea
che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di «Edifici
adibiti al servizio delle infrastrutture»;
o) «associazione
internazionale di imprese ferroviarie», associazione che comprende
almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione
europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto
internazionale tra Stati membri;
p) «licenza», autorizzazione, valida
su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario,
con cui viene riconosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene
legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di
merci o di persone per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) «autorita' preposta al
rilascio delle licenze», l'organismo incaricato dallo Stato membro di
rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' l'organismo nazionale incaricato del
rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel
territorio italiano;
r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta
delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente
l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le
tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie
aventi sede all'estero o loro controllate;
s) «servizio di trasporto
internazionale», di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il
treno puo' essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie
sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutto il
materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
t) «orario
di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei
treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante
il suo periodo di validita';
u) «traccia oraria», la frazione di
capacita' dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un
convoglio tra due localita' in un determinato periodo temporale;
v) «capacita»,
la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialita' di
utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) «servizi
regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in
materia di trasporto di una o piu' regioni.
Note
all'art. 3:
- Per la direttiva 2001/12/CE vedi note alle premesse.
- Il
regolamento (CEE) n. 2598/70 e' pubblicato in GUCE n. L 278 del 23
dicembre 1970.
- Il regolamento (CEE) n. 1108/70 e' pubblicato in GUCE n.
L 130 del 15 giugno 1970.
- Per la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
l'art. 131, comma 1, della citata legge, vedi note alle premesse.
Imprese ferroviarie
Art. 4
Principi
1.
Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia devono
possedere uno status giuridico indipendente per quanto riguarda la
gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in materia
amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la
contabilita' delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli
dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
2. Le imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme di sicurezza
definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
del gestore dell'infrastruttura, nonche' le disposizioni e le
prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.
Art. 5
Contabilita' e
bilancio delle imprese ferroviarie
1. Le imprese ferroviarie rendono
pubblico il bilancio annuale.
2. Nel bilancio annuale sono tenute
separate le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto
merci.
3. Qualora siano erogati fondi per le attivita' relative alla
prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono
figurare separatamente nella pertinente contabilita' e non possono essere
trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di altri servizi di
trasporto o ad altre attivita'.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga
attivita' connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel
bilancio sono tenute separate le attivita' connesse alla prestazione di
servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due
settori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro. I conti
relativi ai due settori di attivita' sono tenuti in modo da riflettere
tale divieto.
Art. 6
Utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria
1. L'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria
dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p),
che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di
merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di
associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere
titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la
disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di sicurezza
rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si
richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
c) l'avvenuta conclusione
con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il
tramite dell'associazione internazionale eventualmente costituita con
altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici,
finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo, della
sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacita' e alla imposizione
dei diritti. Le condizioni degli accordi non devono essere
discriminatorie.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte
o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate,
devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo
autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):
a) nazionale
merci;
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte
di infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. In sede di stipulazione degli
accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una
licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 7
Licenza
1.
Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, lettera
p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si impegnano, con la
presentazione di un dettagliato piano aziendale, a disporre dal momento
dell'inizio dell'attivita':
a) di materiale rotabile;
b) del personale
incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli;
c) della
copertura assicurativa per la responsabilita' civile in caso di
incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio,
le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.
2. La domanda, presentata su
carta legale, deve indicare la tipologia o le tipologie dei servizi che
l'impresa intende espletare e deve essere firmata dal rappresentante
legale dell'impresa.
3. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni complete concernenti i requisiti indicati all'articolo 8,
con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il
rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della licenza
e' fatta comunicazione alla Commissione europea.
4. La licenza rilasciata
ai sensi del comma 3 deve indicare le tipologie del servizi, di sola
trazione o di trasporto per ferrovia di merci e/o di persone che
l'impresa e' legittimata ad espletare.
5. La licenza e' valida in tutto
il territorio dell'Unione europea.
6. Le imprese di cui al comma 1 sono
tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un
diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza.
Le modalita' del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8
Requisiti per il
rilascio della licenza
1. Le imprese ferroviarie devono essere in
possesso di requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza
professionale per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono
requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o
sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione
civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la
richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i
delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo
VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non
colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza
di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto
previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti
dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le societa'
che intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure
doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) non essere stati condannati in via
definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai
trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a)
dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa'
di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in
accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori
delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
4.
Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2,
lettera a), deve essere altresi' posseduto dall'ente che esercita
l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita'
dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti
in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici
mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria la
richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e
in particolare, dei seguenti elementi:
a) risorse finanziarie
disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto
corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo
di garanzia;
c) capitale di esercizio; d) costi di esercizio, compresi
costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e
materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa
ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della
capacita' finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione,
prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile,
valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi
indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una banca
o una cassa di risparmio.
8. In materia di competenza professionale,
l'impresa ferroviaria garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di
disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le
conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo
operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi
ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
b) che il personale
responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida
dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attivita';
c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali
da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da
espletare.
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza
professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche
informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione
del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonche'
alle modalita' di formazione del personale, fermo restando che il
rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato
mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono
essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di
acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la
manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle
norme di sicurezza.
Art. 9
Validita' della
licenza
1. La licenza ha validita' temporale illimitata, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in qualsiasi momento, puo' richiedere all'impresa di
comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno
consentito il rilascio della licenza.
3. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti revoca la licenza se accerta la mancanza
dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende
l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva
sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per l'effettuazione
dei necessari accertamenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il
mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un
altro Stato membro ha rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per
il possesso della stessa dalla direttiva 95/18/CE e successive
modificazioni, ne informa senza indugio tale autorita'.
5. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' rilasciare una licenza
temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa
ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di
rilascio, purche' non sia compromessa la sicurezza del servizio di
trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza e' dovuta al
mancato possesso dei requisiti di capacita' finanziaria.
6. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' sospendere la licenza o
richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa
ferroviaria sospende l'attivita' per oltre sei mesi o non la inizia
decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria puo'
chiedere la concessione di un termine piu' lungo di sei mesi per l'inizio
dell'attivita' in considerazione della specificita' dei servizi prestati.
7. L'impresa ferroviaria e tenuta a richiedere la conferma della licenza
nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione
giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione,
incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un
altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma puo'
continuare l'attivita' a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza
gia' rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di
trasporto.
8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in
modo rilevante la propria attivita' deve chiedere la revisione della
licenza.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad
una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilita' di una
soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
10.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica senza indugio
alla Commissione europea i provvedimenti di revoca, sospensione o
modifica delle licenze adottati.
11. Al fine di verificare l'effettivo
adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza
quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria
cui e' stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la
possibilita' di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche
circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
Nota all'art. 9:
- La
direttiva 95/18/CE e' pubblicata in GUCE n. L 143 del 27 giugno 1995.
Art. 10
Certificato di
sicurezza
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce
gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione.
2. Al
fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi
ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente articolo
attesta la conformita' alle normative nazionali, compatibili con il
diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi
specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al
personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna
dell'impresa ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in
materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e
prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
3. Per
il rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie devono
dimostrare che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento
dei convogli utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto
possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione.
4. Ai fini del
rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono
dimostrare che il materiale rotabile che compone i convogli e' stato
regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli
prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le regole di
esercizio dell'infrastruttura in questione.
5. Il certificato di
sicurezza e' rilasciato, su richiesta del legale rappresentante
dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi
dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria comunica ai richiedenti la ragione del mancato rilascio.
6.
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto per il rilascio
del certificato di sicurezza e puo' revocare in tutto o in parte il
certificato stesso, informandone immediatamente l'autorita' che ha
rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in cui accerta la
perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
7. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a rispettare gli obblighi di
riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su
notizie, informazioni e dati in proprio possesso, in conformita' alla
normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di
sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti
commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i
controlli e per le procedure di certificazione.
Gestore
dell'infrastruttura
Art. 11
Principi
1. Il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed
indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle
imprese operanti nel settore dei trasporti.
2. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della
circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e
finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' le
informazioni; deve altresi' assicurare la manutenzione e la pulizia degli
spazi pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza
delle informazioni commerciali in suo possesso.
4. Al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di propria
attribuzione, sono affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni
relativi al rilascio del certificato di sicurezza, nonche' il calcolo e
riscossione dei canoni e l'assegnazione di capacita' sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i
gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di gestione
dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia
titolare anche di un'impresa ferroviaria, le attivita' ed i compiti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, devono essere espletati senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e
distinta, sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre
strutture destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in
qualita' di impresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile
sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.
Nota all'art. 11:
- Per il
regolamento (CEE) n. 1108/70 vedi note all'art. 3.
Art. 12
Accesso
all'infrastruttura ferroviaria
1. Il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria mette a disposizione delle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le
modalita' previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria, e
presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di equita', allo scopo di garantire un'efficiente
gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della
relativa capacita'.
2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano
l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestore
dell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessita' e urgenza, puo'
disporre anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali e'
stata effettuata assegnazione di capacita' siano rese temporaneamente
indisponibili per il tempo necessario alla riparazione del guasto o alla
risoluzione del problema tecnico. Ove necessario, il gestore
dell'infrastruttura puo' altresi' richiedere alle imprese ferroviarie,
con le modalita' previste nel prospetto informativo della rete di cui
all'articolo 13, di mettere a disposizione risorse al fine di coadiuvarlo
nel ripristino della normalita'.
Art. 13
Prospetto
informativo della rete
1. Il gestore dell'infrastruttura, previa
consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti
interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo
periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed
integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37.
2. Il prospetto
informativo della rete deve contenere:
a) un'esposizione dettagliata
delle caratteristiche dell'infrastruttura disponibile e delle condizioni
di accesso alla stessa, nonche' informazioni circa le modalita' di
accesso agli impianti merci di proprieta' del gestore
dell'infrastruttura, da parte delle imprese ferroviarie o di altri
richiedenti;
b) un'esposizione dettagliata dei principi, criteri,
procedure, modalita' e termini di calcolo e riscossione relativi al
canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di
servizi di cui all'articolo 20, qualora questi siano prestati da un unico
fornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, le norme
e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione
dell'articolo 17, comma 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 12, comma 2;
c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalita' e termini
relativi al sistema di assegnazione della capacita' di infrastruttura ed
all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20, nonche' ogni altra
informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di
infrastruttura e, in particolare:
1) le modalita' di presentazione delle
richieste di capacita';
2) i requisiti e le condizioni necessarie per
ottenere la capacita' richiesta;
3) i termini per la presentazione delle
richieste e per l'assegnazione della capacita';
4) i principi che
disciplinano la procedura di coordinamento di cui all'articolo 29;
5) le
procedure da seguire ed i criteri da utilizzare in ipotesi di
infrastruttura saturata;
6) informazioni dettagliate in ordine alle
restrizioni all'utilizzo dell'infrastruttura;
7) le condizioni sulla base
delle quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo della
capacita', anche ai fini della individuazione delle priorita' nell'ambito
della procedura di assegnazione della capacita';
d) una esposizione
dettagliata delle misure adottate per garantire un trattamento adeguato
delle richieste di capacita' per l'effettuazione di servizi di trasporto
merci e di servizi di trasporto internazionale, nonche' delle richieste
di capacita' per l'effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche
saltuari o occasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31;
3. E' consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del
prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita
domanda. Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine, la
corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese di
pubblicazione del prospetto informativo stesso.
4. Il prospetto
informativo della rete deve essere pubblicato almeno quattro mesi prima
della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di
assegnazione di capacita' d'infrastruttura.
Art. 14
Rapporti tra il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato
1. I
rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono
disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il
contratto di programma e' stipulato per un periodo minimo di tre anni,
nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato,
nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e
contabile dallo Stato, di economicita' in relazione alla qualita' del
servizio prestato e di programmazione delle attivita', degli investimenti
e dei finanziamenti, mirante alla realizzazione dell'equilibrio
finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi
per farvi fronte.
2. Nel contratto di programma di cui al comma 1 e'
disciplinata nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio
dello Stato la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi
investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura
ferroviaria, ai fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello
sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.
3. Nel contratto di
programma di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista, nei limiti
delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la
concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacita' di
infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse
della collettivita' definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero conseguenti alla assegnazione di capacita' di infrastruttura
ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei
trasporti ferroviari delle merci.
4. Nel contratto di programma di cui al
comma 1, tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle
operazioni di manutenzione, nonche' il miglioramento della qualita'
dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti, nei
limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato,
incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura
e l'entita' dei diritti di accesso.
5. Nell'ambito della politica
generale di Governo, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano di impresa comprendente
i programmi di finanziamento e di investimento, da sottoporre
all'approvazione dell'azionista e da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e
lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al
tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire
tali obiettivi.
Nota all'art. 14:
- Il
regolamento (CEE) n. 1191/69 e' pubblicato in GUCE n. L 156 del 28 giugno
1969.
Art. 15
Costo
dell'infrastruttura e contabilita'
1. I conti del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare e un tendenziale
equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui
agli articoli 17, 18 e 19 e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all'articolo 20, le eccedenze provenienti da altre
attivita' commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di
programma di cui all'articolo 14, da un lato, e i costi relativi alla
gestione dell'infastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.
2.
Il gestore dell'infrastruttura utilizza un sistema di contabilita'
regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazione dei costi relativi
a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita'. In
particolare tale sistema presenta un grado di disaggregazione delle poste
contabili tale da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai
singoli processi industriali, nonche' la destinazione dei contributi ed
incentivi pubblici. Il gestore dell'infrastruttura provvede ad aggiornare
periodicamente l'imputazione dei costi secondo la migliore pratica
internazionale.
3. I risultati derivanti dal sistema di contabilita' di
cui al comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni
necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto di
quanto previsto al comma 1.
Diritti e canoni
Art. 16
Diritto di
accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria
1. Le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede
principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito
sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di
trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea
in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.
2. Le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di
transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto
internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese
ferroviarie che costituiscono l'associazione.
3. Le imprese ferroviarie
con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso
all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di
trasporto internazionale di merci.
4. Le imprese ferroviarie con sede nel
territorio dell'Unione europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso
all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di
trasporto internazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria
nazionale, nonche' di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di
merci.
Art. 17
Canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini dell'accesso e
dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria
da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle
imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro
competenza, e' stabilito il canone dovuto per l'accesso
all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria,
sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle
associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese
ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione
dello stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in
considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di
energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo
svolgimento della corrispondente attivita', nonche' le spese generali
dirette e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati devono
dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di
qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo
14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli
importi medi e marginali del canone per usi equivalenti
dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo
stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso
canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel
prospetto informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del
canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si
applicano i seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura
ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei
convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata
e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e
della linea elettrica, legata al peso e alla velocita' del convoglio,
nonche' alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d)
velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea
percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si
inserisce la traccia oraria richiesta;
e) consumo energetico, legato alla
tipologia di trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5,
lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce orarie
programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma
5 si applicano su base chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti puo' individuare con proprio decreto, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore
dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da
prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone.
8. Il
canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto
a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. Eventuali
modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono
essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data
di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma
1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla base dei
principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualita'
delle capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione del
mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi
globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e
riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente
determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del
recepimento delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel prospetto
informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, i
canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere
calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 21 marzo e del 22 marzo 2000,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del
21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per
l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione
della capacita' di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
Nota all'art. 17:
- Il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21
marzo 2000, reca: «Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione
del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l'anno 2000».
Art. 18
Maggiorazioni e
riduzioni dei canoni di accesso
1. Nel rispetto del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e della normativa comunitaria in materia, con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, possono essere
previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per
l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi,
nonche' modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti
ambientali causati dalla circolazione dei treni.
Art. 19
Sistema di
compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi
connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
1. Nel rispetto degli
articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
della normativa comunitaria in materia possono essere istituiti sistemi
di compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore del modo di
trasporto ferroviario laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei
costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di
infrastruttura da parte di modi di trasporto concorrenti e nei limiti
della differenza tra tali costi rispetto ai costi equivalenti imputabili
alla modalita' di trasporto ferroviario.
2. Se i soggetti che beneficiano
di una compensazione di cui al comma 1 usufruiscono di un diritto
esclusivo, la compensazione deve essere accompagnata da vantaggi
comparabili per gli utenti.
3. Le metodologie di definizione e di calcolo
utilizzate per la determinazione delle compensazioni di cui al presente
articolo devono essere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare
l'entita' dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti
che vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo il
trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di compensazioni.
Nota all'art. 19:
- Gli
articoli 73, 87 e 88 del trattato della Comunita' europea, cosi'
recitano: «Art. 73 (ex art. 77). - Sono compatibili con il presente
trattato gli aiuti richiesti dalle necessita' del coordinamento dei
trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitu' inerenti
alla nozione di pubblico servizio.». Aiuti concessi dagli Stati. «Art.
87 (ex art. 92).
- 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato,
sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a
carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali
oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di
determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti
destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere
la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunita' in misura
contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti,
determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della commissione.». «Art. 88 (ex art. 93).
-
1. La commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi
le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto
concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con
il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato
in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si
conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di
giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato
membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle
disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la
commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale
procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data
della richiesta, la commissione delibera.
3. Alla commissione sono
comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87,
la commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
Art. 20
Servizi
1. Il
gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioni internazionali
di imprese ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui sono state
assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza
corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso,
la fornitura dei seguenti servizi:
a) trattamento delle richieste di
capacita' di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti di
cui all'articolo 25;
b) utilizzo della capacita' assegnata;
c) uso degli
scambi e dei raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei
treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonche' comunicazione
di ogni informazione relativa alla circolazione;
e) uso del sistema di
alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
f)
ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del
servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
2. Le associazioni
internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresi' il
diritto all'accesso ed all'utilizzo, a condizioni eque e non
discriminatorie, di:
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c) scali e
terminali merci;
d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei
treni;
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed
al deposito di materiale rotabile e di merci;
f) centri di manutenzione
ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g) servizi di manovra;
h) controllo
dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti
specifici con il gestore dell'infrastruttura; i) assistenza alla
circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti
specifici con il gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore
dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al comma 2 dietro
pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori, che tengano conto
della situazione della concorrenza nel settore e puo' rifiutare le
richieste delle imprese ferroviarie di fornitura dei servizi stessi
esclusivamente qualora sussistano valide alternative a condizioni di
mercato.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei
servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese
ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e
non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore
dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more
dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non
discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente.
5. Su
richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie
o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove
disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni
altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui e' consentito
l'accesso.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo', su espressa richiesta
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese
ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a)
accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni
complementari;
c) verifica tecnica sul materiale rotabile. Il gestore
dell'infrastruttura non e' obbligato a fornire i servizi di cui al
presente comma.
7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da
un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza,
devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla
base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono
offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi di
mercato
8. L'accesso e la prestazione di servizi connessi con attivita'
ferroviarie nei porti indicati all'allegato I della direttiva 2001/12/CE,
che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti
a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a
restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di
mercato.
9. La definizione delle linee guida generali di regolazione,
relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente
articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla
disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte
delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospetto informativo della rete, di
cui all'articolo 13, dovranno essere contenute le procedure specifiche di
attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al
presente articolo.
Nota all'art. 20:
- Per la
direttiva n. 2001/12/CE e l'allegato I vedi note all'art. 3.
Art. 21
Sistema di
controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario
1. Al fine di
ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni
arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura
adotta, entro il 31 dicembre 2004, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e secondo quanto stabilito dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del
trasporto ferroviario, che puo' prevedere la possibilita' sia di
comminare sanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano tali
perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete
danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli
utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato
prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di
accesso all'infrastruttura.
2. I principi di base del sistema di
controllo delle prestazioni di cui al presente articolo si applicano
all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura.
Assegnazione della
capacita' di infrastruttura
Art. 22
Diritti connessi
alla capacita'
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' il
soggetto preposto all'assegnazione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede alla
ripartizione della capacita', garantendo che:
a) la capacita' sia
ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi
stabiliti dal successivo art. 27; b) la ripartizione della capacita'
consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
3. La capacita' di infrastruttura assegnata ad un richiedente non puo'
essere trasferita a pena di nullita' ed ogni violazione ha come
conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacita',
nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente
successivo. L'utilizzo della capacita' da parte di un'impresa ferroviaria
al fine di svolgere attivita' di trasporto per conto di un richiedente
che non e' un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di
imprese ferroviarie, non e' considerato un trasferimento.
4. Il diritto
di utilizzare capacita' specifiche di infrastruttura sotto forma di
tracce orarie puo' essere concesso per una durata massima non superiore
alla vigenza di un orario di servizio.
5. Il gestore dell'infrastruttura
e un richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma
dell'articolo 23, per l'utilizzo di capacita' sull'infrastruttura
ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di
un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile,
compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di
capacita' nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete.
6. I
diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura e dei
richiedenti in materia di assegnazione della capacita' sono definiti in
sede contrattuale, con modalita' individuate nel prospetto informativo
della rete di cui all'articolo 13.
Art. 23
Accordi quadro
1.
Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5,
specifica le caratteristiche della capacita' di infrastruttura richiesta
dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla
vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di
servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per
l'assegnazione di capacita' nell'articolo 27 e nel prospetto informativo
della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce
orarie richieste, ma mira a rispondere alle legittime esigenze
commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare
l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti
o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea
ferroviaria, la quota massima di capacita' acquisibile da un singolo
richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un
anno, non puo' essere superiore al limite che sara' fissato con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
3. Sono ammesse
modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purche' finalizzate a
consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
4.
L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso di modifica o di
cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola
per un periodo di cinque anni. In casi specifici e' ammessa una durata
maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non
superiore a dieci anni, e' motivato dall'esistenza di contratti
commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare
rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacita'
acquisita con l'accordo quadro.
6. Nel rispetto della riservatezza
commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati
a tutte le parti interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro
non e' un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese
ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al gestore
dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto,
almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di
trasporto relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro. A
tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali
d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla
richiesta di assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce
orarie, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore
dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25
e nel prospetto informativo della rete.
8. Il gestore dell'infrastruttura
puo' stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue
legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo
dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e
non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di
assegnazione della capacita', nel prospetto informativo della rete e ne
e' informata la Commissione europea.
9. Le condizioni di cui al comma
precedente riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia
finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attivita'
previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneita' a presentare
offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacita' di
infrastruttura. Le regioni e le province autonome, fermo restando
l'impegno ad utilizzare comunque la capacita' richiesta, sono esentate
dalla prestazione di garanzia finanziaria.
Nota all'art. 23:
- Gli
articoli 81, 82 e 86 del trattato della Comunita' europea, cosi'
recitano: «Art. 81 (ex art. 85). - 1. Sono incompatibili con il mercato
comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la
produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c)
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei
rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o
decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo I possono essere
dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni
di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche
concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la
distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o
economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per
una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.». «Art. 82 (ex art.
86).
- E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo
sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali
pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre
direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre
condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli
sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
c) nell'applicare
nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.».
«Art. 86 (ex
art. 90).
- 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti
delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza,
nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
agli interessi della comunita'.
3. La commissione vigila
sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo,
ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».
Art. 24
Richieste di
tracce orarie
1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura
sotto forma di tracce orarie possono essere presentate dalle imprese
ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti condizioni
volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e
l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei
principi di assegnazione della capacita', nel prospetto informativo della
rete e ne e' informata la Commissione europea.
3. Le condizioni di cui al
comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia
finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attivita'
previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneita' a presentare
offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacita' di
infrastruttura.
Art. 25
Contratto per la
concessione dei diritti di utilizzo
1. I soggetti di cui all'articolo 24
possono presentare al gestore dell'infrastruttura una richiesta di
conclusione di un contratto per la concessione di diritti di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui
all'articolo 17.
2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono
rispettare i termini fissati nell'articolo 27 e recepiti nel prospetto
informativo della rete.
3. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che hanno concluso un accordo
quadro ai sensi dell'articolo 23, presentano la richiesta di capacita'
specifica sotto forma di tracce orarie in base a tale accordo.
4. Il
gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di
capacita' di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo
comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso
cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
Art. 26
Riesame delle
determinazioni in materia di assegnazione di capacita' e di riscossione
del canone di accesso all'infrastruttura
1. Le imprese ferroviarie e le
associazioni internazionali hanno facolta' di richiedere all'organismo di
regolazione di cui all'articolo 37, il riesame delle determinazioni
adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria o in materia
di riscossione del canone. Il suddetto organismo di regolazione si
pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le
informazioni necessarie.
Art. 27
Assegnazione di
capacita'
1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di
assegnazione della capacita'. In particolare, egli assicura che la
capacita' di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente
e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario, osservando
i principi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
il decreto di cui all'articolo 17, comma 11.
2. Il gestore
dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle
informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in
grado di fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla
capacita' di infrastruttura assegnata per l'effettuazione di servizi di
trasporto ferroviario.
3. L'assegnazione della capacita' avviene secondo
il seguente schema:
a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima
di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di
servizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i
soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri
Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto
internazionale che vanno integrati nello stesso orario;
b) soltanto in
caso di assoluta e comprovata necessita' il gestore dell'infrastruttura
puo' apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai
servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al punto
precedente;
c) l'orario di servizio e' stabilito una volta per anno
civile;
d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario il
gestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2
dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE;
e) non oltre undici mesi
prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, il gestore
dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie provvisoriamente
riservate ai servizi di trasporto internazionale siano definite in
cooperazione con i soggetti competenti in materia di assegnazione di
capacita' negli altri Stati membri. Il gestore dell'infrastruttura
assicura per quanto possibile che la programmazione di tali tracce sia
mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione dell'orario
di servizio;
f) il termine per la presentazione delle richieste di
capacita' da integrare nell'orario di servizio non puo' essere superiore
a dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario;
g) il gestore
dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro due mesi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle
imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il rigetto della
richiesta deve essere motivato;
h) quando il rigetto della richiesta di
capacita' e' motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta e'
riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo
adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli
adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai
soggetti interessati;
i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese
ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie,
il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di
servizio.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a
comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni
modifica rilevante della qualita' delle linee e della capacita'
utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari.
Nota all'art. 27:
- Per la
direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse.
Art. 28
Cooperazione per
l'assegnazione della capacita' di infrastruttura
1. Nell'ambito delle
procedure di assegnazione della capacita' il gestore dell'infrastruttura
coopera con i gestori degli altri paesi, in conformita' a quanto indicato
negli articoli 4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE, per consentire la
creazione e l'assegnazione efficienti della capacita' di infrastruttura
su piu' reti nazionali, anche mediante la definizione di tracce orarie
per servizi di trasporto internazionale, in particolare per quelli
effettuati nell'ambito della rete ferroviaria transeuropea per il
trasporto di merci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e
per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una
richiesta ad hoc di cui all'articolo 31.
2. In tale ambito i gestori
dell'infrastruttura valutano le diverse esigenze ed eventualmente
propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a
servizi di trasporto ferroviario internazionale.
3. I principi di cui al
presente articolo si applicano anche in relazione alle diverse reti
ferroviarie presenti nel territorio nazionale che rientrano nell'ambito
di applicazione del presente decreto.
Nota all'art. 28:
- Per la
direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse. - Per la direttiva n.
2001/12/CE vedi note all'art. 3.
Art. 29
Procedura di
programmazione e coordinamento
1. Nell'ambito del processo di
assegnazione di capacita', devono essere soddisfatte, per quanto
possibile, tutte le richieste di capacita' di infrastruttura, comprese
quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a piu' reti, anche
tenendo conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui
richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attivita'.
2. Nei
soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore
dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento,
finalizzata all'assegnazione di capacita' puo' accordare la priorita' a
servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti nel decreto di cui
all'articolo 17, comma 11.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa
consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di
servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai
fini della ripartizione della capacita' di infrastruttura.
4. In caso di
richieste di capacita' configgenti, il gestore dell'infrastruttura si
adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare per quanto
possibile tutte le richieste anche, se del caso, proponendo capacita' di
infrastruttura diverse da quelle richieste.
5. La procedura di
coordinamento e' esposta nel prospetto informativo della rete e tiene
conto della difficolta' di predisporre tracce orarie per i servizi di
trasporto internazionale e dell'effetto che ogni modificazione puo'
comportare su altri gestori dell'infrastruttura.
6. Fatte salve le
procedure di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all'articolo 37,
in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura e' predisposto dal gestore dell'infrastruttura un sistema
di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione
delle stesse. Le decisioni in merito devono essere adottate dal gestore
dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.
Art. 30
Infrastruttura
saturata
1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e
la consultazione con i richiedenti non e' possibile soddisfare
adeguatamente le richieste di capacita' di infrastruttura, il gestore
dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento
dell'infrastruttura in causa e' saturata. Tale dichiarazione e' emessa
anche per un'infrastruttura che e' prevedibile sia insufficiente in un
prossimo futuro.
2. Quando un'infrastruttura e' stata dichiarata
saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della
capacita', a norma dell'articolo 33, a meno che sia gia' in corso un
piano di potenziamento della capacita' a norma dell'articolo 34. 3. Le
procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazione di
capacita' quando l'infrastruttura e' a capacita' limitata o saturata sono
indicati nel prospetto informativo della rete, tenendo in debito conto
l'importanza dei servizi di trasporto merci, in particolare
internazionali.
Art. 31
Richieste ad hoc
1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro
cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernenti singole tracce
orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni
internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza
dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacita'
disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedenti eventualmente
interessati ad utilizzare questa capacita'.
2. Il gestore
dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere a disposizione,
nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacita' di riserva per
poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste ad hoc di capacita'.
Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.
Art. 32
Infrastruttura
specializzata
1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la
capacita' di infrastruttura e' considerata disponibile per tutte le
tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie
per l'utilizzo della linea ferroviaria.
2. Se esistono itinerari
alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione
di tutte le parti interessate, puo' designare un'infrastruttura
particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi
gli articoli 81, 82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avuto
luogo, il gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a tali
tipologie di traffico nell'assegnazione della capacita' di
infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo
dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi e' capacita'
disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle
caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In
caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne e' fatta
menzione nel prospetto informativo della rete.
Note
all'art. 32:
- Per gli articoli 81, 82 e 83 del trattato dell'Unione europea, vedi
note all'art. 23.
Art. 33
Analisi della
capacita'
1. L'analisi della capacita' in caso di infrastruttura saturata
mira a determinare le restrizioni di capacita' di infrastruttura che
impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre
metodi volti al soddisfacimento di richieste di capacita' supplementari.
L'analisi individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a
breve e medio termine per porvi rimedio.
2. L'analisi verte
sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi
servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacita' di
infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura puo' adottare misure che
comprendano la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei
servizi, i cambiamenti di velocita' e i miglioramenti
dell'infrastruttura.
3. L'analisi della capacita' deve essere completata
entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura e' stata dichiarata
saturata.
Art. 34
Piano di
potenziamento della capacita'
1. Entro sei mesi dal completamento
dell'analisi di capacita', il gestore dell'infrastruttura presenta un
piano di potenziamento della capacita'.
2. Il piano di potenziamento
della capacita' e' elaborato previa consultazione dell'utenza
dell'infrastruttura saturata e deve indicare:
a) i motivi della
saturazione;
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
c) i vincoli
allo sviluppo dell'infrastruttura; d) le opzioni e i costi del
potenziamento della capacita', tra cui le probabili modifiche dei canoni
di accesso.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di
potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefici delle
possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la
capacita' di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione
delle misure.
4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di
determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a norma
dell'articolo 32, cessa di esigere il pagamento della componente del
canone legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture e
tratti infrastrutturali, qualora:
a) non sia in grado di presentare un
piano di potenziamento della capacita;
b) non porti avanti il piano di
azione stabilito nel piano di potenziamento della capacita'.
5. Il
gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo', previa
approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37,
continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al
medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacita' non puo'
essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;
b) le opzioni
disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
Art. 35
Utilizzo delle
tracce orarie
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in
caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie
che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto
della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno
che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che
sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della
rete, il gestore dell'infrastruttura puo' specificare le condizioni in
base alle quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo delle
tracce orarie nella determinazione delle priorita' nella procedura di
assegnazione di capacita'.
Disposizioni finali
Art. 36
Ulteriori
obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di
imprese ferroviarie
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura
ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone
osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la
legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate in modo non
discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle
prescrizioni in materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici
per i servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al
personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle
imprese ferroviarie;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti
dei lavoratori e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le
imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o
protezione agli utenti.
2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed
alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli
accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonche' le
pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
Art. 37
Organismo di
regolazione
1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della
direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei
servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano
organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria,
dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso
all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della
capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente
articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli
altri Paesi membri della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle
proprie attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati,
al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura,
ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se
ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di
discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente
dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue
a) prospetto
informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di
accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi
di cui all'articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo
20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto
delle norme e degli standard di sicurezza.
4. L'organismo di regolazione,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al
gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte
interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al
fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed
i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20,
applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni
devono essere fornite senza indebiti ritardi.
5. Con riferimento alle
attivita' di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base
di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione
dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e'
destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di
capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di
assegnazione di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che
non e' necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura
o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti
precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le
determinazioni dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 37:
- Per la
direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse.
Art. 38
Abrogazione
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146,
salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino all'adozione
del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
2. Si intende
fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui al comma 1,
contenuto nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, nonche' nelle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.
Note all'art. 38:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, reca: «Regolamento
recante norme di attuazione della direttiva n. 91/440/CEE relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione della direttiva n. 95/18/CE, relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie, e della direttiva n. 95/19/CE, relativa alla
ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla
riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura». L'art. 8,
commi 3 e 5, cosi' recitano: «3. Nella ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria il gestore da' priorita':
a) ai servizi di
trasporto quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare
la mobilita' dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di
servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le
regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacita' per altri
servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacita' delle tratte e
delle fasce orarie interessate;
b) ai servizi di trasporto ad alta
velocita' effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture
appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci
effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CEE.
(Omissis).
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve
le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CEE e
sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali,
su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono
determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:
a) per
garantire un buon livello di servizio pubblico;
b) per garantire un
utilizzo efficace della capacita' d'infrastruttura;
c) per consentire il
finanziamento di nuove infrastrutture.».
- Per il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, vedi note alle premesse.
Art. 39
Clausola di
cedevolezza espressa
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto
afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 39:
- L'art.
117, quinto comma della Costituzione cosi' recita: «Le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, vedi note alle
premesse.
Art. 40
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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