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Testo in vigore dal:
9-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge
1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio,
del 22 giugno 1988;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della
direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto l'articolo 2, comma
5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 675;
Vista la decisione con la quale la Commissione europea in
data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva
2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende
effetto dal 20 gennaio 2003;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del
presente decreto, si intende per:
a) impresa di assicurazione: un'impresa
che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva
73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
b) stabilimento:
la sede sociale,
l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita
nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo
stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175;
c) veicolo:
un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero
1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
d) aventi diritto al
risarcimento:
ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a
seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli;
e)
Stato membro: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente
allo Spazio economico europeo;
f) Stato membro nel quale il veicolo
staziona abitualmente:
territorio nel quale il veicolo staziona
abitualmente come definito nell'articolo 1, numero 4, della direttiva
72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo;
g)
fondo di garanzia:
il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per
le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre
1969, n. 990;
h) ufficio nazionale per l'assicurazione:
l'ufficio
nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3,
della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio centrale italiano
riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
i) Stato terzo:
Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico
europeo.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.».
- L'art.
49 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 49 (Attuazione della direttiva
2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione dei veicoli).
- 1. L'attuazione della
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio,
del 22 giugno 1988, e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di
informazioni avente la finalita' di consentire alle persone lese di
chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi
assicurativi pubblici, CONSAP S.p.a., la funzione di organismo di
indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al
risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di
sussidiarieta';
d) prevedere che la comunicazione del nome e
dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle
gia' previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di
assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'art.
12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario
assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.». «Allegato B
(Articolo 1, commi l e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio,
del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione,
del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del
Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva
sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla
suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio,
del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000,
relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta di eradicazione
della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile
concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport
Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European
Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association
(IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la
direttiva 95/18/CE del consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 5/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 99/391/CEE).
2001/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di
taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa
al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale. 200/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata
in GUCE n. L. 181 del 20 luglio 2000.
- La direttiva 73/239/CEE e'
pubblicata in GUCE n. L. 166 del 16 giugno 1989.
- La direttiva
88/357/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 172 del 4 luglio 1988.
- La legge
24 dicembre 1969, n. 990, reca:
«Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti.».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, reca:
«Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio
effettivo, della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva n. 73/239/CEE».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, reca:
«Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».
- La
direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992.
- La legge 26 maggio 2000, n. 137, reca:
«Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».
- L'articolo
2, comma 5-quater, della citata legge, cosi' recita:
«5-quater. Allo
scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e' istituita presso
l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da
tale data ciascuna compagnia e' tenuta a comunicare all'ISVAP i dati
riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalita'
stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di
assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di
libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri
dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti
tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione
dei costi di vigilanza dell'ISVAP. (Omissis).».
- La legge 31 dicembre
1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali».
- La decisione con la quale la
Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'art. 6
della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16
maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003 e' pubblicata in GUCE n.
L. 8 del 14 gennaio 2003. Note all'art. 1:
- Per la direttiva 73/239/CEE
vedi note alle premesse.
- L'art. 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni).
- 1. Agli effetti del
presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente
decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di
un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5;
e)
Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero
beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano
coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato membro di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo
soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio
abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i
casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio
assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui
e' ubicato il rischio;
g) rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
in cui e' ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui
e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato
membro di stabilimento: lo Stato in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo
Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) societa' controllata:
una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'articolo
2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci,
controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.
Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola
l'esercizio del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa' controllate,
societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del
capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in
considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata
quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia
comunque la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole,
ancorche' non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE
10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno
Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto
dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui
mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
p) autorita' di
controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese;
q) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del
regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni,
applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
r) congruenza: la
rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con
corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari
all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono
considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata
del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7
(merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
b.
14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti
professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e
il rischio riguardi questa attivita';
c. 3 (corpi di veicoli terrestri,
esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli
marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti
all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1969. n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i limiti di
almeno due dei tre criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;
l'importo del
volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;
il numero dei
dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente
parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo
e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato
ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di
assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo «responsabilita' civile autoveicoli»;
z) fondo di
garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non
identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che
recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
bb) credito di
assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad
assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad
agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato 1, tabella
A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 nell'ambito di attivita'
dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per
la copertura a favore delle persone sopra citate, all'orquando alcuni
elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti
considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito
alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e
operazioni.».
- Per la direttiva 88/357/CEE vedi note alle premesse.
-
La direttiva 72/166/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 103 del 2 maggio
1972.
- La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 008 dell' 11
gennaio 1984.
- L'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi'
recita: «Art. 19. - E' costituito presso La Consap - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici- S.p.a. un «Fondo di garanzia per le
vittime della strada», per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente
legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia
stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o
natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante
risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione
coatta o vi venga posta successivamente. Nell'ipotesi di cui alla lettera
a) il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi
di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona
nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al
controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'art. 3
della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale
ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto
per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose. La liquidazione
dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo
art. 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale
azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti
della stessa impresa. La Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici - S.p.a., gestione autonoma delle «vittime della strada», puo'
intervenire nel processo, anche in grado di appello.».
- Il decreto
ministeriale 26 maggio 1971, reca:
«Riconoscimento dell'Ufficio centrale
italiano di assistenza assicurativa degli automobilisti in circolazione
internazionale S.r.l., con sede in Milano.»
- L'art. 6 della legge 24
dicembre 1996, n. 990, cosi' recita:
«Art. 6.
- 1. Per i veicoli e i
natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati
esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque
territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della
permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti
l'obbligo di assicurazione e' assolto con la stipula di un contratto di
assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da
6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.
973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale
di assicurazione rilasciato dall'apposito ente costituzionale all'estero,
attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilita' civile per
i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in
Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei
limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei
limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione
alla quale si riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva
lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di
cui al comma 1 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato
ai sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite con l'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e
concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della
Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascun di essi.
4. L'obbligo
di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i veicoli a motore
muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri
Stati membri della Comunita' economica europea, quando l'apposito ente
costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di
accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati
della Comunita' economica europea e questa abbia riconosciuto detti
accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla
Comunita' economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia
nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica
europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa
di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso,
l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente
sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione
rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante
l'esistenza della assicurazione della responsabilita' civile per i danni
cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente
ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari
o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di
organiz-zazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4,
lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese
autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e
riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti
precisati nei commi precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per
conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel
regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) nelle ipotesi di
cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di
cui al presente articolo, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato,
del responsabile civile e del loro assicuratore;
c) e' legittimato a
stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per
conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei
suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei
confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro
l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.
9.
Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art.
163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di
due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono
essere comunque inferiori a sessanta giorni
Art. 2
Oggetto e campo di
applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche
relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di
residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati
e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatti salvi la
legislazione di Stati terzi in materia di responsabilita' civile e il
diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti
in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al
sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati
dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno
Stato membro.
3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel
caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
a) assicurato
tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di
residenza della persona avente diritto al risarcimento, e b) stazionante
abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della
persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 10 e 11 si
applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che
rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n.
990.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al
risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilita' civile del
responsabile.
Note all'art. 2:
- Per la
direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse.
- Per l'art. 6, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 1.
- L'art. 7, della
citata legge, cosi' recita:
«Art. 7.
- L'adempimento degli obblighi
stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito
certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio. L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per
il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto
dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio
del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre
all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della
targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e
giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il
certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui
l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del
testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per
l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento
della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilira' le
modalita' per il rilascio e le caratteristiche del certificato di
assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonche' le
modalita' per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di
sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve
avere con se' il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai
documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33
della presente legge.».
Art. 3
Mandatario per la
liquidazione dei sinistri
1. Le imprese di assicurazione aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione
aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la
responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario
incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di
cui all'articolo 2.
2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito
nel territorio dello Stato membro per il quale e' designato e deve
rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario,
che puo' operare per conto di una o piu' imprese di assicurazione,
acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione
dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la
liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facolta'
per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente
al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione
con la quale e' assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o
il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento
motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
6. L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo
mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione
di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalita'
procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni.
7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione
non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui
all'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il
mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.
Note all'art. 3:
- L'art.
4, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni), cosi' recita:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP).
- L'ISVAP,
in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa
e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal
Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n 449, e successive
modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque
denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica
attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in
qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste
assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni
che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nel caso
di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile
svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese
di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi . A tal fine
provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale;
b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli
operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
c-bis) all'adozione di ogni
provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e
degli utenti. Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita'
necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle
politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei
mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli
investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e
degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed
all'esame delle condizioni di polizza;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e)
(abrogata);
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) promuovere
tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi
di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di
rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in
libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel
territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio
degli altri Stati membri. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito
delle competenze per la regolazione e il controllo del settore
assicurativo. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a
statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. Ferma
restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle
proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi
dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli
adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.».
- L'art. 90, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita:
«Art. 90
(Rappresentante per la gestione dei sinistri).
- 1. Le imprese che
intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un
proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi indennizzi al rappresentante possono essere
indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi
diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della
Repubblica e non puo' svolgere per conto della impresa attivita' diretta
all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve
essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita'
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni,
nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati
dalla impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Le
funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere
esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89.
5. Le
generalita' e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati
nella polizza di assicurazione nonche' nel contrassegno e nel certificato
previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.».
- Il ramo
10 dell'allegato A al decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recita:
«10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilita' risultante
dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del
vettore).».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
«Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- L'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) cosi' recita:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di
polizia stradale).
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla
specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di
Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno
addetti al servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di
cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1
e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito
dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b)
dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai
dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle
strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal
personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di
porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei
servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato
dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente
articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di
polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme
al modello stabilito nel regolamento.».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca:
«Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione».
- L'art. 25 , comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999), cosi' recita:
«2. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.. 29 del 1993 hanno
accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o
documenti da chiunque conoscibili.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca:
«Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione».
- Gli articoli 225, commi 1, lettera b) e
226, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi' recitano: «Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionale).
- 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e
degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) (omissis);
b)
presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei
veicoli;». «Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale).
- 1. - 4 (omissis).
5. Presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati
relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h),
i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di
identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del
certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei
ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi
sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente
informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati,
con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono
specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le
modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10.
Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente,
i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a
tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste
dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano
l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla
guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe
nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con
i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi'
specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.
- Per la legge 12
agosto 1982, n. 576, vedi note all'art. 3.
Art. 4
Richiesta di
risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della
Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che
risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati
da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro
e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde,
hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al
responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale
e' assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo
mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di
mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il
sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo di indennizzo
nazionale, di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo
8.
Art. 5
Centro di
informazione
1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il
risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, e' istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale puo'
anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici
o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui alla
lettera a), un Centro di informazione incaricato:
a) di tenere un
registro contenente le seguenti informazioni:
1) la targa di
immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio
della Repubblica;
2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di
assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10
dell'allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi
dalla responsabilita' del vettore;
3) le imprese di assicurazione che
coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato A al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilita' del
vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali
imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al
Centro di informazione conformemente al comma 3;
b) di assistere gli
aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla
lettera a), numeri 1, 2 e 3. 2. Le informazioni di cui al comma 1,
lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di
cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto
di assicurazione.
3. Le imprese di assicurazione comunicano
tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il
nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei
sinistri designato in ciascuno Stato membro.
4. I danneggiati, a seguito
dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al
Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome
ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di
assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione
nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei
casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel
territorio della Repubblica, o
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio
della Repubblica.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente
decreto legislativo.
6. Nel caso in cui gli aventi diritto al
risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo
del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del
veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi
diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali
informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione,
o b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
7. Le imprese di
assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi
ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla
data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei
mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato
membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed
indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con
patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing
finanziario.
8. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le
forze di polizia, nonche' gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione,
fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale
italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6,
possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno
interesse motivato.
9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di
informazione, l'ISVAP puo', ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalita' della
banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater,
della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L'ISVAP
dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati
sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le
esigenze del Centro di informazione.
10. Le procedure, i tempi e le
modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le
modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di
informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi
diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle
informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con
provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca
dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento
anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati
sensibili.
11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai
veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici
registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresi' titolo ad accedere ai dati
dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1,
lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. 12. Il Centro di informazione coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle
disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.
13. L'inosservanza del
termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al
Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di
cui al comma 10, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative, secondo le modalita' procedurali di cui all'articolo 4
della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:
a) la
sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e' contenuto negli otto
giorni successivi a detto termine;
b) la sanzione da euro 400 a euro
1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30
giorni dalla scadenza del termine di invio;
c) la sanzione da euro 600 a
euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b).
14.
Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio
di dati incompleti.
Art. 6
Organismo di
indennizzo nazionale
1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
- CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, e' riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.
2.
L'Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie
funzioni, si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo le modalita'
stabilite con apposita convenzione.
Art. 7
Intervento
dell'Organismo di indennizzo nazionale
1. L'Organismo di indennizzo
nazionale e' incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano
residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati
dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in
un altro Stato membro e stazionante abitualmente in un altro Stato
membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un
veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro,
identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1,
lettera a), l'Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora
il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo, il cui ufficio nazionale per
l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art. 8
Sinistri causati
da veicoli regolarmente assicurati
1. Nel caso previsto dall'articolo 7,
comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare
all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento:
a)
qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di
risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno
presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa
di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione
dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi
diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una
richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta
direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha
provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre
mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo
nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto
al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale
direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il
responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo
nazionale e' sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della
persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei
confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia,
l'Organismo di indennizzo nazionale non puo' subordinare il risarcimento
alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o
rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di
indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma
scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
telefax, purche' con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o
consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di
ricevuta.
5. L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due
mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le
modalita' di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento,
ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata
dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei
sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.
6.
L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:
a) l'impresa
di assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che ha causato il
sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo
di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato
il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello
Stato ove e' avvenuto il sinistro se il sinistro e' stato causato da un
veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e'
accaduto il sinistro; di aver ricevuto una richiesta di risarcimento
dagli aventi diritto e che interverra' entro due mesi a decorrere dalla
presentazione di detta richiesta.
7. L'Organismo di indennizzo nazionale
cui e' stata presentata la richiesta di risarcimento e' tenuto a
rispettare, per la determinazione della responsabilita' e la
quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili
nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
Nota all'art. 8:
- Per la
direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.
Art. 9
Rimborso da parte
dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di
assicurazione del responsabile all'Organismo di indennizzo nazionale
1.
L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito
nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede
lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per
quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a
titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno
nella misura e con le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi
di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2.
Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di
residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri
avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e
causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di
assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di
indennizzo nazionale e' tenuto al rimborso della somma eventualmente
pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi
diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi.
3.
L'Organismo di indennizzo nazionale e' surrogato nei diritti degli aventi
diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del
responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo
dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi
ultimi per il danno subito. Detta impresa e' tenuta a rimborsare entro
trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da
quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal
medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al
comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto
pagamento. L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di
contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui
l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui
all'articolo 8, comma 6, lettera a).
Art. 10
Sinistri causati
da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti
dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo
nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne
immedia-tamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il
veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si
tratti di un veicolo non assicurato, nonche' il fondo di garanzia dello
Stato membro in cui e' accaduto il sinistro se diverso da quello ove
staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato
membro in cui si e' verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia
stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non
assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo nazionale,
ricevuta la richiesta di risarcimento, e' tenuto a rispettare, per la
determinazione della responsabilita' e la quantificazione del danno, le
norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il
sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito
gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e
di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e
secondo le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al
fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di
assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e'
verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo
di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso
di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 11
Rimborso da parte
del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato
dagli organismi di indennizzo
1. Il Fondo di garanzia per le vittime
della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello
Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della
somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi
diritto, nonche' delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10,
comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro
diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e
causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della
Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di
assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e
causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada,
dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare
l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni.
Note all'art. 11:
- Per
l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 3.
-
L'articolo 29, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 29. L'impresa
designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei
casi previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere a) e b), ha azione di
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. Nel caso
previsto alla lettera c) del primo comma dell'art. 19, l'impresa che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per
l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato
verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.».
Art. 12
Modifiche al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
1. Al comma 2 dell'articolo 11
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' aggiunta la seguente
lettera:
«e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati
membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A
dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore;».
2. Al comma 1
dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e'
aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo
del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno
degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel
ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore».
Nota all'art. 12:
- Il
testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art.
11 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione).
- 1. Per ottenere
l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la
prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per
azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di
societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata
nell'art. 12.
1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di
assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede
l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni
chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale
condizione.
1-ter. La Direzione generale e amministrativa dell'impresa
richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.
2.
L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve
indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare
e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette,
anche la riassicurazione;
b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto
costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e
della relativa iscrizione a norma del codice civile;
c) l'elenco
nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di
amministrazione, direzione nonche' di controllo. Le medesime persone
debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita'
prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;
d) l'elenco
nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente
o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione
qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste
partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di
onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP,
tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti
requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori
generali e dai sindaci delle stesse;
e) il programma dell'attivita' che
intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e
accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15.
e-bis) il nome e
l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare
in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono
classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la
responsabilita' del vettore.
3. L'impresa richiedente deve inoltre
fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
4. Il rilascio
dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello
statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.». «Art. 94 (Altre condizioni
per il rilascio dell'autorizzazione).
- 1. Per ottenere l'autorizzazione
l'impresa deve inoltre:
a) presentare insieme alla domanda i seguenti
documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto,
dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria
e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;
2) un
certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel
territorio della Repubblica;
3) l'elenco nominativo degli amministratori
e dei responsabili della gestione;
4) il certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' di controllo dello Stato in cui si trova la sede
legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A)
della tabella allegata l'impresa e' autorizzata ad esercitare ed i rischi
effettivamente esercitati;
b) obbligarsi a tenere presso la sede
secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita'
specifica dell'attivita' esercitata nel territorio stesso e a conservarvi
i documenti relativi agli affari trattati;
c) obbligarsi a costituire un
margine di solvibilita' in conformita' a quanto previsto dagli articoli
103 e seguenti;
d) presentare un programma dell'attivita' che intende
esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle
disposizioni di cui all'art. 95;
e) fornire ogni altro documento che sia
ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al
presente decreto. e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario
per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri
Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del
punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore.».
Art. 13
Modifiche alla
legge 12 agosto 1982, n. 576
1. Al secondo comma dell'articolo 11 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente:
«In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati
di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore e natanti.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP,
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 30 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 13:
- Si
riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 11 (Consiglio).
- Il
consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente
dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono
essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti
fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata
competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita'
assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di
componenti dotati di specifica professionalita' nel settore
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. I componenti del
consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita,
in favore degli enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e
societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio compete
una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono
dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni
consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza
della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il
vice direttore generale.».
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