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Testo in vigore dal:
24-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5;
Vista la direttiva 2000/9/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio
decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Visto il regio decreto-legge 7
settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
771;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e
per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in
commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di
sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a
15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che
limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un
sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per
tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, e' punito con
l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni della legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1°
marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n.
72, supplemento ordinario». L'art. 1, commi 1, 2, 3, e 5 cosi' recita:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A) e B).
2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B) nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A), sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a
quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i
decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per regioni e
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».
- La direttiva
2000/9/CE e' pubblicata in GUCE n. L 106 del 3 maggio 2000.
- Il regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, reca: «Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili».
- Il regio
decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, reca: «Approvazione del regolamento
per il Corpo degli agenti di P.S.».
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110,
reca: «Provvedimenti per la concessione all'industria privata
dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in
servizio pubblico».
- Il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632,
reca: «Modificazioni della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle
funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico».
- Il regio decreto 7
settembre 1938, n. 1696 reca: «Norme per l'impianto e l'esercizio delle
slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza
rotaie».
- La legge 5 gennaio 1939, n. 8, reca: «Conversione in legge del regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate
norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri
mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie».
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, reca: «Decentramento
dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, reca: «Trasferimento
alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di
navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici».
- Il
decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto».
Art. 2
Sanzioni
amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica
o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a
fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», e'
punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato
componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della
dichiarazione «CE» di conformita' e' punito con la sanzione
amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la
marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta
marcatura e' punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui
componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilita' o la
leggibilita' della marcatura «CE» e' punito con la sanzione
amministrativa da 200 a 1.000 euro.
5. Chiunque, essendo legalmente
tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di
sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a
richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, e'
punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Art. 3
Campo di
applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le
condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi
costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul
mercato e messa in servizio.
2. Il presente decreto si applica:
a) alle
funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da
altri dispositivi di sostegno e trainati da una o piu' funi;
b) alle
funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o piu' funi; questa
categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
c) alle sciovie,
che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura
appropriata;
d) ai sottosistemi indicati nell'allegato I ed ai componenti
di sicurezza.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente decreto:
a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
b) le tranvie a funi di tipo
tradizionale;
c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
d) i
materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti,
nonche' gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non
come mezzi adibiti al trasporto di persone;
e) gli impianti installati e
utilizzati per scopi industriali;
f) i traghetti fluviali a fune;
g) le
ferrovie a cremagliera;
h) gli impianti trainati mediante catene.
Note all'art. 3:
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, reca: «Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla-osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio».
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «impianto»: il
sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e
dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura progettata
specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il
tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che
sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto,
fondazioni comprese;
b) «impianti a fune adibiti al trasporto di persone»:
impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati
e autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone. In tali
impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in
veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da
funi disposte lungo il tracciato;
c) «componente di sicurezza»:
qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o
insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato
nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato
dall'analisi di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, il cui guasto
comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti,
personale o terzi;
d) «committente dell'impianto o suo rappresentante»:
qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo,
appalta la realizzazione dell'impianto;
e) «requisiti tecnici per
l'esercizio»:
l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che
incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili
alla sicurezza dell'esercizio;
f) «requisiti relativi alla manutenzione
tecnica»:
l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che
incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili
alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;
g) «specifica
europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea
o una norma nazionale che recepisce una norma europea;
h) «amministrazione
competente»:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto
speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro
statuti;
i) «costruttore o suo rappresentante»: il costruttore di
componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Note all'art. 4:
- La
legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza
pubblica». L'art. 1, comma 9, cosi' recita: «9. E' istituito il
Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti
funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi
Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10».
- Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Art. 5
Conformita' ai
requisiti
1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi,
nonche' i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. E' consentita
l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi
in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli
impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
3. Sono
fatte salve le disposizioni che prescrivono l'adozione di determinati
requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e,
in particolare, dei lavoratori, durante l'uso degli impianti, purche' gli
impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui al presente decreto.
Art. 6
Analisi di
sicurezza
1. Il progetto di impianto e' sottoposto, a richiesta del
committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui
all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti
alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di
progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare
i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.
2. Sulla
base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla
sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad
affrontare i rischi, nonche' l'elenco dei componenti di sicurezza e dei
sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9,
10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del
progetto.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2
sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista
abilitato alla progettazione stessa.
Art. 7
Norme di
riferimento
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i
sottosistemi, nonche' i componenti di sicurezza di un impianto costruiti
ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea
armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
3. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative
infrastrutture, dei sottosistemi, nonche' dei componenti di sicurezza di
un impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, si
applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee
particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o
disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I
riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.
4. In assenza di norme europee
armonizzate, l'amministrazione competente, a richiesta del committente
dell'impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate
le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza
ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
5. Le ulteriori
specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le
norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 8
Immissione sul
mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza
1. Fatto salvo
l'articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al
presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I componenti di sicurezza
di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non
consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 5, comma 1.
3. I componenti di sicurezza di cui al comma
1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che,
in caso di corretta installazione e manutenzione, nonche' di esercizio
conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la
sicurezza delle persone e dei beni.
Art. 9
Dichiarazione di
conformita' e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza
1. I
componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma
2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo
5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformita' di cui
all'articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformita' di cui
all'allegato IV.
2. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o
il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una
procedura di valutazione della conformita' ai sensi dell'allegato V,
apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformita' di
cui all'articolo 20 e redigere la dichiarazione «CE» di conformita' ai
sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella
decisione 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformita' di
un componente di sicurezza e' svolta su richiesta del costruttore o del
suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'articolo 15.
4.
Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive
comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della
marcatura «CE» di conformita' per aspetti diversi da quelli previsti
dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di
sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso e' anche
conforme alle suddette disposizioni.
5. Qualora il costruttore o il suo
rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai
commi 2 e 3 e' tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di
sicurezza. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque costruisce i
componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.
Note all'art. 9:
- La
decisione 93/465/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 220 del 30 agosto 1993.
Art. 10
Immissione sul
mercato dei sottosistemi
1. Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di
cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I sottosistemi di cui
all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono
di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 11
Dichiarazione di
conformita' dei sottosistemi
1. I sottosistemi indicati all'allegato I
sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui
all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di
conformita' prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica
prevista al comma 3.
2. Su richiesta del costruttore o del suo
rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il
sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 15 effettua la
procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII.
3.
L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi
dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La
documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche
del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformita' dei
componenti di sicurezza, nonche' gli elementi relativi alle condizioni,
ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.
4. Il
costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il
sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformita' di cui
all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato
dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
Art. 12
Impianti
1. Ferme
restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio
del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei
progetti, nonche' le procedure di autorizzazione alla costruzione, al
rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura
all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle
stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. L'amministrazione competente, se
ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta
caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione,
stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri,
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli
effetti del presente decreto per la costruzione, l'esercizio e il
mantenimento in servizio dell'impianto nel quale il componente di
sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali
particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province
autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti concernenti le particolari condizioni e le
relative motivazioni da esse stabilite.
4. Il committente o il suo
rappresentante consegna all'amministrazione competente, oltre all'analisi
di sicurezza e alla relativa relazione di cui all'articolo 6, comma 2, le
dichiarazioni «CE» di conformita' e la relativa documentazione tecnica
dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I;
copia di detti documenti e' altresi' consegnata dal committente o dal suo
rappresentante all'esercente dell'impianto che la conserva presso
l'impianto medesimo.
5. Il committente o il suo rappresentante o
l'esercente dell'impianto rende disponibile, a richiesta dell'organo di
vigilanza dell'amministrazione competente, la seguente documentazione:
a)
l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione
tecnica ed i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto;
b)
eventuali documenti che attestano la conformita' dei componenti di
sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I;
c) gli atti che
stabiliscono le condizioni e le limitazioni di esercizio, nonche' le
istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la
manutenzione dell'impianto.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti
della sicurezza, nonche' di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte
salve le disposizioni previste dal presente decreto.
Note all'art. 12:
- Per il
regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, vedi note alle premesse.
Art. 13
Misure di
salvaguardia
1. L'amministrazione competente adotta provvedimenti
provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di
sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata
che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di
conformita' di cui all'articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato
conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur
corredato della dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'articolo
11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la
salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.
2. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la
Commissione europea ed il Ministero delle attivita' produttive dei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, direttamente o dalle altre
amministrazioni competenti, indicando altresi' se la mancata conformita'
deriva, in particolare:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di
cui all'articolo 5, comma 1;
b) da una non corretta applicazione delle
specifiche europee di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), qualora ne
sia invocata l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 2, le
regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi
comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui
provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati.
4. L'amministrazione
competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi
conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A
tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute
dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti.
5. Fatti
salvi gli articoli 1, 2 e 18, se un componente di sicurezza corredato
della marcatura «CE» di conformita' o un sottosistema corredato della
dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle
attivita' produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal
mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del
costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione
sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi,
informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.
Art. 14
Misure
cautelative
1. Se l'amministrazione competente constata che un impianto
autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli
aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la
sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per
limitarne o vietarne l'esercizio.
Art. 15
Organismi
notificati
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere
autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di
cui all'articolo 9 e di esame «CE» di cui all'articolo 11; fra tali
requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso
decreto e' disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data
di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni
procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.
2. Ai
fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui
al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero
delle attivita' produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si
considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi
soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme
europee armonizzate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata
entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda:
decorso tale
termine l'autorizzazione si intende rifiutata.
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i
quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli
articoli 9 e 11, nonche' ogni successiva variazione.
5. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati
il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli
organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.
Art. 16
Attivita' di
vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15,
comma 1, e sull'attivita' degli organismi notificati, adottando idonei
provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle
altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei
componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle
certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle attivita'
produttive.
2. L'organismo notificato fornisce al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le
informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il
rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.
Art. 17
Compiti dell'organismo
notificato
1. Se un organismo notificato constata che i
requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non
sono piu' soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non
avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a
limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della
proporzionalita', a meno che la conformita' a tali requisiti non sia
assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da
parte del costruttore o del suo rappresentante.
2. L'organismo notificato
comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre
amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h),
tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a
limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre
a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari
pertinenti.
Art. 18
Revoca e
sospensione dell'autorizzazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a
seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1,
che un organismo notificato non rispetta piu' i requisiti di cui
all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione e', inoltre, revocata nel caso
in cui si constata che l'organismo notificato abbia piu' volte rilasciato
nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di
sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui
all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, sospende
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, previa contestazione
all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo
notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri
compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali
elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla
contestazione preliminare se la sospensione e' giustificata da motivi di
grave rischio per la sicurezza e la salute.
3. Nel caso in cui
l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento
di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla
sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3
all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli
altri Stati membri, indicandone le motivazioni.
Art. 19
Rinnovo
1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e
puo' essere rinnovata.
2. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1,
l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di
scadenza dell'autorizzazione.
3. La domanda di rinnovo segue la procedura
prevista all'articolo 15 perla prima autorizzazione.
Art. 20
Marcatura «CE»
di conformita'
1. La marcatura «CE» di conformita' e' costituita dalle
iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX;
essa a' apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza
o, se cio' non e' possibile, su una etichetta fissata al componente di
sicurezza in modo permanente, ed e' corredata dalle ultime due cifre
dell'anno nel quale e' stata apposta e dal numero di identificazione
dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 9, comma 3.
2. E' vietato apporre sui componenti di
sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il
significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformita'.
Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilita' della
marcatura «CE» di conformita'.
Art. 21
lndebita
apposizione della marcatura CE
1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18,
qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della
marcatura «CE» di conformita' in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di
conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare
l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di
persistenza dell'infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, adotta i
provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto
componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese
del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile
dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli
altri Stati membri.
Art. 22
Disposizioni
finanziarie
1. Alla procedura di valutazione della conformita' del
componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame «CE»
dei sottosistemi di cui all'articolo 11, alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all'articolo 15 ed
al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 19, alla vigilanza sugli
organismi prevista dall'articolo 16, nonche' all'effettuazione dei
controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi
dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe
per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.
Note all'art. 22:
- La
legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
-
Legge comunitaria 1994». L'art. 47, cosi' recita: «Art. 47 (Procedure
di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).
- 1.
Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria,
nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze
presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del
suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative
alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad
effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati
sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima
tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti
dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita'
di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro,
agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati
al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita'
di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul
mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante
l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i
produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti
dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di
cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi,
nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a
copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli
stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei
compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle
attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione
dei prodotti i fini dei controlli sul mercato effettuati dalle
amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla
normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in
vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le
disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitanie
in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono
emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione
della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
le amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».
Art. 23
Disposizioni
transitorie e finali
1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del
presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei
sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere
motivata. Essa e' notificata ai soggetti interessati con l'indicazione
delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei
termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
(( 2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui
progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il
rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio
2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente
decreto, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11
a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche
tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la
rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati
nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla
scadenza della data di cui alla lettera b). ))
[ 2. Sino al
2 maggio 2004 sono ammesse la costruzione e la messa in servizio degli
impianti e l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di
sicurezza che osservano le disposizioni vigenti al 3 maggio 2000 nella
materia regolata dal presente decreto. ]
3. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del
presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva n. 2000/9/CE, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 23:
- L'art.
117, comma 5, della Costituzione cosi recita: «Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per la
direttiva 200/9/CE vedi note alle premesse.
Allegati
---->
vedere allegati da pag. 12 a pag. 33 del S.O. (in formato .zip - 854 kB) <----
N.B.: la
modifica all'art. 23, di cui al D.Lgs. 10/6/2004, n. 152 piu' sotto
riportato, e' indicata in grassetto tra parentesi tonde (( ... )).
Il testo originario del comma 2 dell'art. 23 e' riportato in corsivo tra
parentesi quadre [ ... ].
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