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Testo in vigore dal: 15-7-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che
assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si
articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della
tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Aree funzionali
1. All'articolo 42, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi
e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e
dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle
citta' e delle aree metropolitane.».
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia,
Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: «Art.
76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». «Art. 87. - Il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
1997, n. 63. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
agosto 1999, n. 203 S.O. n. 163.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, reca:
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001,
n. 114 S.O. n. 120.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, reca: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino
della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002.
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 42
(Aree funzionali).
- 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche,
idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa,
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone
sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale, aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sui porti;
demanio marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate del sistema
idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei
trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e
regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal
presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle
citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio,
controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di
vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla
concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 43
(Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti
non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali
definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni
generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla
cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei
limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del
2001 e' ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non
si applica il disposto dell'art. 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi
decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area
infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un
dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al
S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un
dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di
carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti
attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale,
servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni
pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento
autonomo, nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e
dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale
dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio
dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti
bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato
agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualita' delle
funzioni e delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle imprese
e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei
trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza
facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in
materia di lavori pubblici.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177,
vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' il seguente: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al
50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
- Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' il seguente: «3. Gli incarichi di Segretario generale di
Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41 S.O. n. 1.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali».
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, vedi note alle premesse.
Art. 2
Ordinamento
1. All'articolo 43 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di
funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti
di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica
dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e' ridotta di due
unita'.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali
non si applica il disposto dell'articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi integrati
infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi
decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area
infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un
dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al
S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un
dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni
di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti
attivita' di servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale,
servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni
pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento
autonomo, nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e
dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e
funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo
il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei
corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il
personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la
qualita' delle funzioni e delle attivita' rese nei confronti dei singoli,
delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti
territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei
trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza
facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in
materia di lavori pubblici.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12
giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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