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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, promuove e
coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla
tutela dell'integrita' della vita;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Premesso:
che la sicurezza stradale rappresenta per i Paesi membri della U.E., uno
dei temi fondamentali dell'azione politica ed istituzionale dei Governi;
che tale azione e' stata ulteriormente rafforzata durante il semestre di
Presidenza italiana dell'Unione europea;
che, infatti, nel corso del Consiglio informale dei Ministri dei
trasporti della U.E. svoltosi a Verona nei giorni 23, 24 ottobre 2003, e'
stato confermato il convincimento che la sicurezza stradale e' oggi una
priorita' assoluta per tutti i Governi dell'U.E.;
che, per quanto concerne l'Italia, ottimi risultati, in termini di
riduzione del numero dei morti e dei feriti sulle strade, sono stati
raggiunti a seguito dell'introduzione della patente a punti, offrendo
ulteriore slancio alla politica nazionale di contrasto all'incidentalita'
stradale e confermando la concreta possibilita', per il nostro Paese, di
raggiungere l'obiettivo fissato dall'U.E. di ridurre del 40% il numero
dei morti e dei feriti gravi per incidenti stradali entro il 2010;
che la strategia da seguire per il raggiungimento di tale obiettivo e'
indicata nel Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal CIPE
nel novembre del 2002, che prevede una costante concertazione
interistituzionale per l'individuazione degli obiettivi comuni, per la
definizione delle competenze specifiche di ciascuna istituzione, e delle
modalita' di coordinamento tra le medesime e della verifica dei
risultati;
che l'esigenza di una strategia di coordinamento diviene ancora piu'
evidente nei momenti in cui la mobilita' stradale, nell'ambito della
quale si genera l'incidentalita', assume particolari livelli di
intensita'; che tali circostanze si verificano in particolare in periodi
di grande esodo quando aumentano le aspettative di svago e di serenita'
della collettivita' e quindi si riproporranno in occasione delle ormai
imminenti festivita' natalizie, coniugandosi con prevedibili condizioni
di avversita' atmosferiche;
che l'esigenza di coordinamento interessa i soggetti maggiormente
coinvolti nella gestione della mobilita' e delle emergenze con
particolare riferimento agli enti proprietari e gestori di strade, ai
servizi di Polizia stradale, agli organi della Protezione civile, alle
strutture sanitarie, ecc.; Considerato che un'organica strategia di
intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti
sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie;
Considerato che in tale ambito si rende necessario dare indicazioni
operative agli enti proprietari e gestori di reti stradali affinche'
ciascuno possa contribuire a ridurre i rischi di incidenti e di
congestione della circolazione ed a limitarne le conseguenze; Considerato
che, a tal fine, un ruolo istituzionale fondamentale e' svolto dai
servizi di Polizia stradale;
Considerato altresi' che ai fini del conseguimento dei comuni obiettivi
e' necessario prevedere il coinvolgimento delle componenti e strutture
operative della Protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per le attivita' di previsione, prevenzione e
assistenza agli utenti;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Emana
la seguente direttiva:
Gli enti proprietari e
gestori delle reti stradali di rilevanza nazionale provvederanno a:
attuare la rimozione di tutti i cantieri stradali presenti sulla propria
rete, ad eccezione di quelli relativi a lavori di lunga durata per i
quali dovra' in ogni caso essere ridotto, per quanto possibile,
l'ingombro e verificato il corretto segnalamento, specie nelle ore
notturne, con l'esclusiva eccezione degli interventi urgenti ed
improcrastinabili;
predisporre, di concerto con i locali comandi di Polizia stradale e
informandone il Dipartimento della protezione civile, i piani di gestione
del traffico in emergenza, all'interno dei quali prevedere l'utilizzo di
percorsi alternativi, dopo averne verificato, con i soggetti proprietari
e gestori, l'effettiva capacita' di assorbimento dei flussi di traffico
in dirottamento; rafforzare il pattugliamento sulla rete stradale di
competenza con proprio personale, provvedendo a informare tempestivamente
il CCISS, e contestualmente l'Ufficio gestione delle emergenze - Centro
situazioni del Dipartimento della protezione civile, sulla presenza di
eventuali incidenti, rallentamenti del traffico o situazioni ambientali
e/o meteorologiche che incidano localmente sulla sicurezza della
circolazione;
garantire, in analogia alle procedure previste nel progetto «Estate
sicura 2003», il supporto e l'assistenza logistica alle organizzazioni
di volontariato di protezione civile, attivate dal Dipartimento della
protezione civile.
Gli enti proprietari e gestori delle reti stradali locali dovranno:
adottare iniziative finalizzate a fronteggiare emergenze collegate alla
congestione da traffico e/o alle avversita' atmosferiche.
Il Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, anche
con il coinvolgimento delle regioni, provvedera' a:
coordinare le attivita' di protezione civile delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale. Per l'efficace svolgimento di tale
attivita' il Dipartimento della protezione civile potra' richiedere la
disponibilita' di rappresentanti degli enti proprietari e gestori delle
reti stradali di rilevanza nazionale che opereranno presso l'Ufficio
gestione delle emergenze - Centro situazioni del Dipartimento;
attivare, su richiesta delle autorita' competenti ai sensi della legge n.
225/1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
del decreto legislativo n. 112/1998, le organizzazioni di volontariato di
Protezione civile riconosciute ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194/2001 garantendo i benefici previsti
dagli articoli 9 e 10 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica;
condividere con gli enti proprietari e gestori di reti stradali le
informazioni preventive sulle condizioni meteorologiche, comunque
predisposte e/o disponibili, onde consentire in tempo utile adeguati
interventi di sgombero neve o spargimento di sale nonche', per quanto
possibile, migliorare l'efficacia dell'attivita' di sorveglianza anche a
scala locale;
assicurare ogni dovuta collaborazione ed assistenza nelle forme ritenute
piu' opportune per garantire la compiuta applicazione di quanto contenuto
nella presente direttiva.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
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