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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la
legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree
di atterraggio;
Visto il decreto 10 marzo 1988 con il quale il Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e
della difesa, ha modificato il decreto ministeriale 27 dicembre 1971
recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518,
concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;
Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente
nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche
nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura
regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
Visto l'art.
2, comma 2, l.a5, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e
della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma di
organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Viste la nota n. 1723/DG del 5 agosto 2003; con la quale
l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica che il presente decreto
tiene conto delle osservazioni formulate dai Ministeri interessati e
dalle associazioni di settore;
Considerata la necessita' di adeguare i
contenuti normativi del citato decreto ministeriale 10 marzo 1988 alle
nuove esigenze in tema di sicurezza delle operazioni e protezione da atti
illeciti e di introdurre una piu' organica disciplina sulla sicurezza
delle aviosuperfici e sulle relative modalita' di attuazione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea
alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio
aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non
insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della
navigazione.
2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie
destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
3.
Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso
esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per «aviosuperficie
in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza,
ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima
lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il
due percento.
5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende
una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per
la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
6. Per «elisuperficie
in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura
avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello della
superficie.
Art. 2
Applicabilita'
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle aviosuperfici
come definite all'art. 1;
b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato.
3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la
gestione e l'uso delle aviosuperfici;
b) le caratteristiche fisiche e la
segnaletica delle aviosuperfici;
c) le operazioni su aviosuperfici.
Art. 3
Gestione ed uso
delle aviosuperfici
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8,
l'aviosuperficie e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono
responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente
decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in
relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e
atterraggio, e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative
installate.
2. La gestione di un'aviosuperficie e' subordinata al
consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie
e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti pubblici, la
gestione e' subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte
della competente autorita' amministrativa.
3. L'uso di un'aviosuperficie
e' subordinato al consenso del gestore, che e' tenuto a fornire agli
utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attivita',
ed e' limitato ai voli intracomunitari.
4. Nei casi di cui agli articoli
13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e
l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione
rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.
Art. 4
Gestione - Norme
procedurali
1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona
giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della
sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della
inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato.
2. Il gestore
trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio
della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al
precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del
proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici
dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.
3.
Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre
dichiarare:
a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa urbanistica in materia di edificabilita';
b) che l'elisuperficie
e' conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero
dell'interno in materia di assistenza antincendio.
4. L'avvenuto inizio
della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei
precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal
gestore all'ENAC, al comune ed all'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia
competente per territorio.
5. Le informazioni di cui ai commi precedenti
sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed
aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
ed alla questura competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di
finanza, all'Agenzia delle dogane, all'Ente nazionale per l'assistenza al
volo S.p.a. nonche' alla regione ed al comune competenti per territorio
nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.
6. Le
informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le
quali e' stata iniziata l'attivita' sono diffusi dall'ENAC per via
informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.
Art. 5
Raccolta dati dei
movimenti su aviosuperfici
1. Il pilota oltre a richiedere il consenso di
cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun
movimento:
a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
b) tipo
dell'aeromobile;
c) marche dell'aeromobile: d) numero persone a bordo; e)
orario partenza e destinazione; f) orario di arrivo e provenienza; g)
tipo del volo.
2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati
di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per
almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita'
di pubblica sicurezza ed all'ENAC.
Art. 6
Attivita' su
aviosuperfici
1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di
attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto
pubblico, scuola e lavoro aereo.
2. Ferma restando la responsabilita' del
gestore dell'aviosuperficie, le attivita' di trasporto pubblico, scuola e
lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della
licenza di cui all'art. 788 del Codice della navigazione ed al
regolamento CEE/2407/1992.
Art. 7
Elisuperfici
occasionali
1. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di
dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni
occasionali di decollo e atterraggio.
2. Al fine di determinare
l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una
ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve
essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi
dell'elicottero con i rotori in moto;
b) l'andamento plano-altimetrico e
la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle
operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;
c)
esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini
dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo
e di approdo;
d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie
di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i
margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di
decollo;
e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che
possano ostacolare le operazioni;
f) le fasi di decollo e di atterraggio
non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di
case e assembramenti di persone.
3. L'uso di elisuperfici occasionali e'
consentito nei seguenti casi:
a) effettuazione di attivita' aerea
occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR
diurno;
b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
4. Per l'uso
delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore
di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza
antincendio;
il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della
condotta delle operazioni.
5. L'uso delle elisuperfici occasionali e'
consentito anche per lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e'
limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale
senza scali intermedi in territorio di altro Stato.
6. L'uso delle
elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprieta' privata e'
subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici
occasionali sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da
parte della competente autorita' amministrativa.
7. Il pilota e'
responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del
territorio e di tutela dell'ambiente.
8. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto
sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio,
soccorso ed emergenza.
Art. 8
Aviosuperfici
occasionali
1. E' considerata aviosuperficie occasionale qualunque area
di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e
atterraggio di velivoli.
2. L'uso di aviosuperfici occasionali da parte
di velivoli e' consentito esclusivamente per attivita' di lavoro aereo.
Per l'uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura
del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio;
l'esercente certificato di lavoro aereo effettua preventivamente le
proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle
condizioni di cui ai punti b) c) d) e) e f) dell'art. 7.2, tenuto conto
che, in ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee
all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo dei
velivoli di cui e' previsto l'impiego. L'uso di idrosuperfici occasionali
per operazioni e' consentito anche per attivita' diverse dal lavoro
aereo.
3. L'uso delle aviosuperfici occasionali e' limitato ai voli con
origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in
territorio di altro Stato.
4. L'uso delle aviosuperfici occasionali
ubicate su un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso del
proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su
un'area di proprieta' dello Stato o di enti pubblici, l'uso e'
subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della
competente autorita' amministrativa. Nel caso di idrosuperfici
occasionali che siano ubicate in aeree aperte al traffico nautico
pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo
restando la responsabilita' dell'operatore ad operare nel rispetto delle
regole della navigazione.
5. Il pilota e' responsabile del rispetto della
normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela
dell'ambiente.
Art. 9
Comunicazioni
1.
Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie
occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve
trasmettere alla direzione di circoscrizione aeroportuale e all'autorita'
di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla localita' nella
quale l'aviosuperficie di destinazione e' ubicata, le seguenti
informazioni:
a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di
destinazione ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale l'elisuperficie
o aviosuperficie di destinazione e' ubicata;
c) tipo, marche e nominativo
dell'aeromobile;
d) ora prevista di decollo;
e) ora prevista di approdo;
f) nominativo del pilota responsabile del volo;
g) numero delle persone
trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
h) tipo dell'eventuale
attivita' aerea locale che sara' svolta sull'elisuperficie o
aviosuperficie di destinazione;
i) previsto periodo di tempo durante il
quale sara' svolta l'attivita' aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie
o aviosuperficie di destinazione.
2. L'annullamento del volo o il ritardo
superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve
essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo
precedente.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si
applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui
all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza
scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le
informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle
autorita' di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario
d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso
ed emergenza.
Art. 10
Limitazioni
1. La
scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al
rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle
apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti
alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti
autorita' civili o militari.
2. L'adempimento delle disposizioni del
presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche
riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorita' centrali e
periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attivita' sulle
aviosuperfici.
3. L'ENAC puo' in qualsiasi momento limitare, sospendere o
far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie.
La cessazione dell'attivita' di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie
e' comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di
cui all'art. 4.1. E' comunque immediatamente disposta allorquando ne
viene fatta richiesta dalla Autorita' di pubblica sicurezza.
4. L'ENAC
puo' altresi' limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato,
l'attivita' aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali. 5. Le
informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla
cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai
soggetti di cui all'art. 4.5.
Art. 11
Disposizioni
generali
1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici
sotto la propria responsabilita' ed e' tenuto a conformarsi alle norme e
alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e
alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti
autorita'.
2. L'attivita' aerea sulle aviosuperfici deve essere
effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche
non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e,
limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.
3. Il pilota e' responsabile
del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico
aereo.
4. Qualora l'attivita' aerea avvenga in montagna o comunque in
zona ove non e' possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di
controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la
radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche
chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.
5. L'ENAC
puo' revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa
vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati
quando e' accertata la violazione dei requisiti di cui al presente
decreto.
Art. 12
Elisuperfici -
Caratteristiche tecniche
1. La dimensione minima dell'area di approdo e
decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i
punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.
2. L'andamento
plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla
effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in
superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da
ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle
manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti
lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter
essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase
di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere
sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le
operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. La
segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.
8. In caso
di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della
segnaletica notturna indicata in Appendice 2.
9. Per le operazioni
notturne in aree geografiche di particolare difficolta' per
l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di
guida visiva di planata.
Art. 13
Elisuperfici in
elevazione - Caratteristiche tecniche
1. Oltre ai requisiti di cui al
precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i
requisiti di seguito riportati.
2. L'area destinata ad elisuperficie deve
essere: a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad
evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi; b) dotata di protezione
perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.
3. Ciascun punto della
superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo
statico e dinamico dell'elicottero piu' pesante destinato ad operarvi,
anche in caso di atterraggio violento.
4. Nell'area circostante l'area di
decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno
che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo
frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono
essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve
eccedere i 25 cm.
5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee
ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o
raccolta del combustibile eventualmente fuoruscito dall'elicottero e deve
essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio
adeguata al tipo di elicottero utilizzato.
6. La segnaletica diurna deve
essere quella indicata in Appendice 2.
7. In caso di operazioni notturne
l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata
in Appendice 2. 8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere
autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.
Art. 14
Assistenza
antincendio
1. Le elisuperfici in elevazione, le elisuperfici a servizio
di destinazioni sanitarie e quelle utilizzate per attivita' di trasporto
pubblico ove si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una
media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre
di riferimento, devono essere dotate di assistenza antincendio conforme
alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, secondo quanto
segue: a) l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla
normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;
b) nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessita',
personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle
relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo
di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
2. Ai fini
della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie
comunica all'ENAC la conformita' dell'elisuperficie alle disposizioni di
cui al comma precedente.
Art. 15
Norme operative
1. L'uso di elisuperfici situate in aree urbane e' consentito solo se
sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di
decollo e avvicinamento; tale limitazione non e' richiesta per elicotteri
plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria di un
motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.
2. L'attivita' aerea
notturna e' consentita soltanto sulle elisuperfici autorizzate dall'ENAC
alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.
3. Lo
sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato
stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il
rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale
del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia
presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.
Art. 16
Requisiti dei
piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici
1. Il pilota che intende
impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve: a) essere in
possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso
di validita' e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato; b)
avere un'attivita' di volo su elicottero di almeno 130 ore; c) aver
effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta
giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
2.
Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad
altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in elevazione,
l'attivita' di volo di cui al punto b) del comma precedente e' elevata a
500 ore.
3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attivita'
notturna sulle elisuperfici deve: a) essere in possesso di un
brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validita' e
dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato; b) essere in possesso
della qualificazione I.F.R. in corso di validita'; c) avere un'attivita'
di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in
attivita' notturna; d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque
approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data
di utilizzazione dell'elisuperficie.
4. Qualora l'impiego notturno
dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a
1.500 m oppure su elisuperfici in elevazione, l'attivita' di volo di cui
al punto c) del comma precedente, e' elevata a 500 ore, di cui almeno 50
svolte in attivita' notturna. 5. Il pilota che per la prima volta intende
svolgere attivita' notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere
effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore
diurne.
Art. 17
Attivita' di
trasporto pubblico con elicotteri
1. E' consentito il trasporto pubblico
sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative
vigenti ed in conformita' alla documentazione di certificazione ed alla
documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego
deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale
impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico
passeggeri avviene sotto la responsabilita' del direttore operativo della
societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di
una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di
prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate
devono essere custodite dalla societa' secondo procedure approvate
dall'ENAC.
2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita
secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie
deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1.
Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12
e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:
a) sistema di protezione
o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone,
animali e cose;
b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione
terra/bordo/terra;
c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in
modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.
3.
Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto
pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed
11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte
le seguenti ulteriori condizioni:
a) presenza di manica a vento o altro
mezzo idoneo di segnalazione del vento;
b) misure atte a mantenere
sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
c) apparato radio di
comunicazione terra/bordo/terra.
4. Le elisuperfici utilizzate per
attivita' di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i
requisiti di cui al precedente comma 2 b) e c) ed agli articoli 12, 13 e
14 devono essere provviste di:
a) servizio di sicurezza e controllo
radiogeno passeggeri e bagaglio a mano;
b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono
essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo
strumentale.
6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella
documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le
procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
7. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle
operazioni di Servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS),
disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio
medico di emergenza con elicotteri».
Art. 18
Attivita'
aeroscolastica con elicotteri
1. L'attivita' aeroscolastica su
elisuperfici e' consentita nel rispetto delle disposizioni
tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di
certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La
documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni
necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su
elisuperfici.
2. Non e' consentito l'utilizzo di elisuperfici
occasionali.
3. L'attivita' aeroscolastica si svolge sotto la
responsabilita' del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un
istruttore.
4. L'uso per attivita' aeroscolastica dell'elisuperficie che
costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC
secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13
deve essere provvista di:
a) sistema di protezione atto a mantenere
sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
b) utenza telefonica
ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. Devono inoltre
essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i
primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso
sanitario.
5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella
documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le
procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
Art. 19
Lavoro aereo con
elicotteri
1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto
delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla
documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego
dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le
disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su elisuperfici.
2. L'attivita' di lavoro aereo su
elisuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
3.
Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni
previste nell'art. 7 per l'attivita' di lavoro aereo, a prescindere dal
numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie
occasionale e' utilizzata come base temporanea, il direttore operativo
dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza
dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il
soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:
a) presenza di
manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
b) misure
atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
c)
apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
4. L'esercente
dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle
e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli
elicotteri impiegati.
Art. 20
Aviosuperfici
terrestri - Caratteristiche tecniche
1. Le dimensioni della pista devono
essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di
decollo.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo
devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di
decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente
spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in
condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli
ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo
devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle
norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le
operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che
possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a
vento.
7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono
riportate nella appendice 3.
Art. 21
Requisiti dei
piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici
1. Il pilota che
intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:
a)
essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di
validita' e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
b) aver
svolto una attivita' minima di volo pari ad almeno cinque decolli e
cinque approdi su aviosuperfici;
c) avere effettuato almeno cinque
decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data
di utilizzazione dell'aviosuperficie.
2. Il pilota che intende impiegare
velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:
a) essere in possesso
dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (Ap);
b) essere
in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) aver
effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta
giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
3. Il
pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o
ghiacciato deve:
a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle
aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
b) essere in possesso
dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
c) avere effettuato
cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori
alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
4. I corsi per il
conseguimento delle abilitazioni:
a) all'uso delle aviosuperfici in
pendenza;
b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in
pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;
d) all'uso delle
idrosuperfici, devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio
approvate dall'ENAC.
5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in
pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro
dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono
essere convalidate - se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel
presente decreto - mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
6. Per l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto
almeno:
a) 25 ore di attivita' di volo su idrovolanti;
b) cinque decolli
e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta giorni anteriori
alla data di utilizzazione dell'idrosuperficie.
Art. 22
Trasporto
pubblico con velivoli
1. L'uso di aviosuperfici per attivita' di
trasporto pubblico con velivoli e' consentito esclusivamente per i voli:
non di linea; con velivoli di massa massima al decollo non superiore a
5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.
2. Le operazioni
sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni
tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione di
certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La
documentazione d'impiego dove contenere le disposizioni e le informazioni
necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su
aviosuperfici.
3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilita'
del direttore operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve
disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle
aviosuperfici di prevista utilizzazione.
4. L'uso delle aviosuperfici per
trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura
in appendice 1. Dette aviosuperfici oltre i requisiti di cui all'art. 20
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) recinzione se trattasi di
aviosuperficie terrestre;
b) area di movimento adeguata alle
caratteristiche del velivolo;
c) servizio di ambulanza e pronto soccorso
fruibile in modo tempestivo;
d) utenza telefonica;
e) apparato radio di
comunicazione terra/bordo/terra. Devono inoltre essere disponibili
dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di
soccorso ed antincendio.
5. L'ENAC puo' richiedere, in funzione delle
caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di
procedure operative specifiche.
6. Il gestore deve rendere disponibile
all'ENAC il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo
secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve
determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'ENAC per
approvazione: corsa disponibile per il decollo; distanza disponibile per
il decollo; distanza disponibile per l'accelerazione-arresto; distanza
disponibile per l'atterraggio.
7. Non sono consentite operazioni in
presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.
8.
L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego
le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza
dei velivoli impiegati.
9. Per le idrosuperfici utilizzate quale base
operativa e' richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace
di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua;
e' inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di
estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.
Art. 23
Attivita'
aeroscolastica con velivoli
1. L'attivita' aeroscolastica e' consentita
nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in
conformita' alla documentazione di certificazione ed alla documentazione
di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere
le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su aviosuperfici.
2. L'uso per attivita'
aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le
operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in
appendice 1. Durante le attivita', su tali aviosuperfici, devono essere
soddisfatti, i seguenti requisiti:
a) sistema di protezione o di
procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali
e cose;
b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione
terra/bordo/terra;
c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di
atterraggio e di decollo per km 3. Devono inoltre essere disponibili
dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di
soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
3. L'uso
per attivita' aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la
base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la
procedura in appendice 1. Durante le attivita', su tali idrosuperfici,
devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:
a) utenza telefonica ed
apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;
b) presenza di una
imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.
Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per
assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di
pronto soccorso sanitario.
4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare
nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni
e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
Art. 24
Lavoro aereo con
velivoli
1. L'attivita' di lavoro aereo e' consentita nel rispetto delle
disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla
documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego
dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le
disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle
operazioni di volo su aviosuperfici.
2. L'attivita' di lavoro aereo su
aviosuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
3.
Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base
per l'attivita' di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i
seguenti requisiti:
a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra
da persone, animali e cose;
b) presenza di manica a vento o altro mezzo
idoneo di segnalazione del vento;
c) apparato radio comunicazione
terra/bordo/terra.
4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella
documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le
procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
Art. 25
Aggiornamento
1.
All'aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza
parte e nelle appendici provvede l'ENAC con propri provvedimenti.
Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore centottanta giorni successivi alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della difesa
Martino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2003
Ufficio controllo
atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 4, foglio n. 57
Appendice 1
REQUISITI
PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DI
AVIOSUPERFICI
1. Nei casi in cui e' richiesta l'autorizzazione per la
gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC
corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai
requisiti applicabili.
2. L'ENAC, effettuata la verifica
tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti
del presente decreto, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie,
ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.
3.
L'autorizzazione ha validita' triennale e puo' essere rinnovata su
istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti
dell'ENAC circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente
decreto.
Appendice 2
---->
Vedere appendice 2 alle pagg. 56 - 57 <----
Appendice 3
REQUISITI
RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE ED ALLA SEGNALETICA DIURNA
APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI
Piste pavimentate.
Segnalazione
della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:
bordi pista laterali; soglia pista, in entrambe le direzioni; asse pista,
con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri; codice
identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due
numeri, posizionato sulla pista in prossimita' della soglia.
Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione
di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicuri un migliore
contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le
dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore.
Piste non
pavimentate.
Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti
rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spaziati
ad intervalli non superiori a 90 m; oppure Segnalatori frangibili,
disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga
spaziatura, con altezza massima di 0,36 m. Gli angoli della pista devono
essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati
ortogonalmente tra loro. Segnalatore di soglia pista con indicazione
dell'orientamento magnetico della pista. Sistemi di segnalazione diversi
da quanto sopra devono essere accettabili per l'ENAC.
Larghezza delle
piste.
Per l'utilizzo in attivita' di trasporto pubblico o per attivita'
aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:
larghezza della pista pari ad almeno 18 metri; area contenente la pista
con lo stesso andamento plano altimetrico, di dimensioni pari a due volte
la larghezza di pista, priva di ostacoli; area di sicurezza a fine pista,
qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del
terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di
uscita di pista del velivolo.
Appendice 3
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Vedere appendice 3 di pag. 59 <----
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