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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come sostituito
dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel e,
in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale,
l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate di biodiesel e demanda ad un decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali la determinazione dei requisiti degli
operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione,
nazionali ed esteri, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e dei criteri
di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori; Visto il
regolamento concernente modalita' di applicazione del trattamento
agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente
agevolato, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio
1998, n. 219;
Vista la decisione del 25 marzo 2002 del Consiglio dell'Unione europea,
con la quale e' stata concessa l'esenzione dall'accisa per il biodiesel
contenuto in alcune miscele carburanti; Ritenuta la necessita' di
aggiornare taluni valori delle caratteristiche fiscali dei prodotti e dei
relativi metodi di prova, riportati nella tabella allegata al predetto
regolamento, per adeguarli alla nuova normativa tecnica predisposta
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); Atteso che in
relazione al citato regolamento e' stata gia' espletata la procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983,
successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e
delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro,
bilancio e programmazione economica e delle finanze, l'articolo 27 che ha
istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le
funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'ambiente e
l'articolo 33 che ha istituito il Ministero delle politiche agricole e
forestali, attribuendogli le funzioni del Ministero per le politiche
agricole;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003; A d o t t a il seguente
regolamento:
Art. 1
Disposizioni di
carattere generale
1. Ai fini
dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo
21, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel, nell'ambito di un programma
triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di
un contingente annuo di 300.000 tonnellate, e' esentato dall'accisa, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che
presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della
concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933,
n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni.
3. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare
alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine
dei semi oleosi di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative d'ora in avanti denominato «testo unico sulle
accise») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279.
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art.
21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: «6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato
"biodiesel," ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e
loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo,
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.
La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del
«biodiesel» e' effettuata in regime di deposito fiscale. Il «biodiesel»,
puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi
percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo
di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a
favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli
operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione,
nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento
fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».
- Il regolamento, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22
maggio 1998, n. 219, reca norme sostitutive di quelle del decreto 31
dicembre 1993, concernente modalita' di applicazione del trattamento
agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente
agevolato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n.
158.
- La decisione del Consiglio 2002/265/CE del 25 marzo 2002 che autorizza
l'Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni
carburanti contenenti biodiesel a norma dell'art. 8, paragrafo 4, della
direttiva 92/81/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92.
- La direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 che prevede una
procedura d'mformazione nel settore delle norme e delle regolainentazioni
tecniche,e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 98/34/CE, del 22
giugno 1998, n. 98/34 34, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
- Il testo vigente degli articoli 23, 27, 35 e 33 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma dell'organizzazione del
Governo, e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa
pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il
Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le
funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei
Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito
il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e
mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33,
comma 3, lettera h), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti
agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e
internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il
personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni
specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e
il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla
tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare
riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali
protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e
della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e
della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati;
tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali
e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto
sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e
dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e
ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i
compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono
altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle
politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le politiche agricole e il
Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la
denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto
art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i
compiti nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e
forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito
della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale;
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita'
di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei
prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e
di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli
obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in
Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale
e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni
relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della
Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione per la qualita';
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e
valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura
biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette;
certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili;
elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione
frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso
agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche'
lotta alla concorrenza sleale».
- Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale».
Note
all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito con legge 8
febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 9 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la
lavorazione di oli minerali.
Art. 2
Impianti di produzione e
caratteristiche delle miscele
1. Gli impianti di
produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunita' europea
operano in regime di deposito fiscale.
2. L'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove
istituito, competente per territorio, d'ora innanzi indicato competente
Ufficio, esegue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del
biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche
indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi dei
campioni, prelevati durante l'attivita' di controllo, e' eseguita presso
i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione
di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura
di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio
combustibile e' effettuata nei depositi fiscali ed e' verbalizzata dal
competente Ufficio con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti
utilizzati per la miscela.
4. Nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, il
biodiesel in miscela con il gasolio, e' avviato al consumo come
carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore
in volume di biodiesel fino al 5 per cento ovvero al 25 per cento.
5. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura
inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del
gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al
consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono
essere stoccate promiscuamente con gasolio. Limitatamente al
trasferimento tra depositi fiscali, sulla documentazione fiscale e
commerciale delle stesse miscele, e' apposta l'indicazione «gasolio
contenente biodiesel fino al 5 per cento».
6. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25 per
cento, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete.
L'impiego in rete di tali miscele resta subordinato al rispetto delle
norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di
unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e
commerciale delle stesse miscele, e' apposta l'indicazione «gasolio
contenente biodiesel al 25 per cento».
Nota
all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con
la quale sono state apportate modifiche al sistema penale, e' il
seguente: «Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per
l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da
analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle
operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati
della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni
di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui
al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della
prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla
comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare
la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la
legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi
fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi
e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle
vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi».
Art. 3
Procedura per la
partecipazione al programma triennale
1. Sono ammesse a
partecipare al programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1,
mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il
limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti che
producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono
partecipare alla suddetta assegnazione presentano, per ciascuna delle
annualita' del programma triennale, entro il sessantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, anche
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
all'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e
accise laboratori chimici - Ufficio metodologia di controllo della
produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, apposita
istanza con le seguenti indicazioni:
a) generalita' della ditta e del legale rappresentante, numero di partita
IVA, codice fiscale e codice accisa, localita' dell'impianto;
b) quantitativo di biodiesel richiesto;
c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Ministro delle
attivita' produttive. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, gli
estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorita' ai fini
dell'esercizio;
d) capacita' produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di
concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione
provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dal competente
Ufficio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacita'
produttiva risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini
dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorita' nazionali;
e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego
del metanolo vidimata dal competente Ufficio;
f) dichiarazione di conformita' delle caratteristiche merceologiche del
biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI);
g) dichiarazione delle quantita' di biodiesel immesse in consumo nell'annualita'
precedente e in quella in corso fino al 31 maggio;
2. All'istanza sono allegati:
a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1;
b) copia del verbale di verifica del competente Ufficio, per la capacita'
produttiva che non risulta dal decreto di concessione;
c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale
combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualita'
in corso, dal quale risulti la conformita' delle caratteristiche
merceologiche di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti
situati negli altri Paesi comunitari, tale certificato viene rilasciato
dall'autorita' competente, preventivamente comunicato all'Italia;
d) certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo
dichiarate. Tale certificazione puo' essere inviata anche successivamente
alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese
estere, limitatamente agli impianti siti nell'ambito dell'Unione europea,
di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione
equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.
4. Entro il 30 luglio 2004, le ditte assegnatarie, presentano al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
al Ministero delle politiche agricole e forestali, una relazione a
consuntivo, dalla quale risultino per ciascuna delle annualita' del
programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, la provenienza e la
natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel
prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione,
la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.
5. Per il biodiesel utilizzato per autotrazione in miscela con gasolio,
secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, sono
fornite dalle ditte assegnatarie, a richiesta delle amministrazioni
competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della
regolarita' di tale impiego.
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.
Art. 4
Criteri di assegnazione
1. Nel caso in cui i
quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 3, trovino copertura nel limite annuo previsto, si procede
alla loro integrale assegnazione.
2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al
comma 1, l'assegnazione e' effettuata con le seguenti modalita': a) nella
prima annualita' di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto
richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera g), espressi in tonnellate, nonche' la capacita' produttiva di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in
percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6
e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore
pari al grado di utilizzo, nella annualita' precedente e in quella in
corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualita'. Per
gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attivita', i
suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,1. Il
valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa
all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo
sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo
eccedente la richiesta stessa verra' ripartito tra i restanti
richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualita' successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente,
un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in
consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso fino al 31
maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le eventuali quote residue
sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono
presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno
avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti,
eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono
assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e,
se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura
proporzionale.
3. L'assegnazione dei quantitativi e' effettuata, per ciascuna delle
annualita' del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, entro
il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 3, comma 1. Non sono prese in considerazione le istanze
presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse
dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione
finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze
risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
4. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti.
5. E' facolta' della ditta assegnataria utilizzare parte della quantita'
assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti
di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione ai competenti uffici.
6. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli
assegnati e' assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Nota
all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art.
21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: «5.
Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante
qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita
o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono
essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi
soggetti ad accisa. E tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista
per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o
in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in
vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione
del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo
solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla
depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di
ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica
l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi».
Art. 5
Disposizioni varie
1. Per le annualita' 1°
luglio 2001-30 giugno 2002 e 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i
quantitativi non assegnati, possono essere riassegnati, con i criteri di
cui all'articolo 4, a condizione che l'immissione in consumo dei medesimi
avvenga entro il 30 luglio 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere efficacia le disposizioni del regolamento, adottato con decreto 22
maggio 1998, n. 219.
Nota
all'art. 5:
- Per il testo del regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 22 maggio 1998, n. 219, si veda nota alle premesse.
Allegato
(Art. 2, comma 2)
TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI PER IL BIODIESEL DA
IMPIEGARE NELL'USO DI TRAZIONE E COMBUSTIONE
Unita' di Valore Metodo
Caratteristiche(1) misura min max di prova
1 Aspetto limpido esame visivo
2 Metilesteri % m/m 96,5 EN 14103
3 Monogliceridi % m/m 0,80 EN 14105
Digliceridi % m/m 0,20 EN 14105
Trigliceridi % m/m 0,20 EN 14105
4 Metanolo(2) % m/m 0,20 EN 14110
5 Estere metilico di
acido Linoleico(3) % m/m 12,0 EN 14103
6 Valore di iodio g I2/100g 120 EN 14111
(1)- Le caratteristiche e i metodi di prova sono ricavati dalle
norme UNI 10946 e 10947 (o loro modifiche EN 14213-2002) che
sostituiscono la norma UNI 10635, originaria della tabella allegata
al precedente decreto 22 maggio 1998, n. 219.
(2)(3)- Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel
destinato alla combustione.
(4)- Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite e'
di 135 g I2/100g.
- Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi
viene utilizzato il metodo pr EN 14078-2000
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