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MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2003
Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

(Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5/9/2003)

  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Adotta il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che puo' anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita' massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.». 2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o b) rifiutare l'omologazione nazionale, o c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di veicolo non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto; tuttavia, e' consentito continuare a rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto: a) i certificati di conformita' di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono piu' considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformita' valido a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
4. Il comma 3, si applica: a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima e' superiore a 2500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima e' superiore a 2500 kg.

Art. 3

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, o b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non sono omologati in conformita' del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
3. E' consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali e' stata rilasciata un'omologazione in quanto entita' tecnica prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in circolazione.

Art. 4

1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 5

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal presente decreto, relative alla conformita' dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167

Allegato

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002

----> vedere allegato da pag. 56 a pag. 89 della G.U. <---- (in formato .zip)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 maggio 2004
Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

(Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15/9/2004)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2003, di recepimento della direttiva 2002/80/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
Vista la rettifica della direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003;
Vista la direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 206 del 15 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Adotta
il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

Art. 1

1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, e' modificato come segue:
a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino «cilindrata del motore piu' potente della famiglia meno il 30%» e' sostituito dal testo «cilindrata del motore piu' alta della famiglia meno il 30%».

Art. 2

1. Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 29

Allegato

Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati come segue:
A) L'allegato XI e' modificato come segue:
1) Il punto 3.3.3.4. e' sostituito dal seguente: «3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, puo' causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».
2) Il punto 4.5.2. e' sostituito dal seguente: «4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorita' di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici: - trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza; - valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato); - selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante; - valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di erogazione del gas valutera' e trasmettera' i segnali diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzera' i dati storici pertinenti alla disponibilita' di combustibile. A richiesta del costruttore l'autorita' competente per l'omologazione puo' autorizzare altre opzioni.».
3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 e' sostituito dal seguente: «6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas. 6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.
6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.
6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza e' descritto nella norma ISO DIS 15031-5 «Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni», datata 1° novembre 2001.».
B) Nell'allegato XIII e' aggiunto il seguente punto 4.4: «4.4. Quando chi richiede l'omologazione e' in grado di dimostrare all'autorita' od al servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio e' di un tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.».

   

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