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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di
concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con
il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione
dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29
marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile
1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano
la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da
ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di
recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di
recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni
dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21
dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE
relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da
emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva
70/220/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre
2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo
la direttiva 70/220/CEE;
Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del
28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE
del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Adotta il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini
dello Spazio economico europeo
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto
del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre
2002, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale
definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo
munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas
naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono
essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito
essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma
che puo' anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in
caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita'
massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a
benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.». 2. Gli allegati I, II,
III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7
marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati
conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante
dello stesso.
Art. 2
1. A decorrere dal 1°
luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, o b) rifiutare l'omologazione nazionale, o c) vietare
l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli
ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono
conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7
marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, o b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un
nuovo tipo di veicolo non e' conforme alle prescrizioni del decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal
presente decreto; tuttavia, e' consentito continuare a rilasciare, su
richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8,
comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995 e successive modificazioni.
3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
presente decreto: a) i certificati di conformita' di cui sono muniti i
veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono piu'
considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in
circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di
conformita' valido a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non
siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
4. Il comma 3, si applica: a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai
veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima
e' superiore a 2500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed b) a
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II
e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999,
ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima e' superiore a 2500
kg.
Art. 3
1. A decorrere dal 1°
luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e
successive modificazioni, o b) vietare la vendita o l'installazione su un
veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere
montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente
decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' piu' consentito rilasciare
l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non
sono omologati in conformita' del decreto del Ministro per i trasporti 7
marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
3. E' consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di
convertitori catalitici nuovi, per i quali e' stata rilasciata
un'omologazione in quanto entita' tecnica prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, per i veicoli in circolazione.
Art. 4
1. Entro il 1° luglio
2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni
supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore,
riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in
commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle
disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro per i
trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.
Art. 5
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dettagliate
dell'allegato I, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7
marzo 1975, come modificato dal presente decreto, relative alla
conformita' dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli
omologati a norma del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975
come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2003 Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Registrato alla
Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167
Allegato
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I
TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002
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vedere allegato da pag. 56 a pag. 89 della G.U. <----
(in formato .zip)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il
Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il Ministro della
salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente
ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29
marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974,
recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, di
attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975,
di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8
maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre
2003, di recepimento della direttiva 2002/80/CE che modifica da ultimo la
direttiva 70/220/CEE;
Vista la rettifica della direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003;
Vista la direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 206 del 15
agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore;
Adotta
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini
dello Spazio Economico Europeo
Art. 1
1. L'allegato I al decreto
del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003,
e' modificato come segue:
a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino «cilindrata
del motore piu' potente della famiglia meno il 30%» e' sostituito dal
testo «cilindrata del motore piu' alta della famiglia meno il 30%».
Art. 2
1. Gli allegati XI e XIII
al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8
maggio 2003, sono modificati conformemente all'allegato al presente
decreto che fa parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2004
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 19 luglio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 29
Allegato
Gli allegati XI e XIII al
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8
maggio 2003, sono modificati come segue:
A) L'allegato XI e' modificato come segue:
1) Il punto 3.3.3.4. e' sostituito dal seguente: «3.3.3.4. se attivi sul
combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di
controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che
interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, puo'
causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».
2) Il punto 4.5.2. e' sostituito dal seguente: «4.5.2. In deroga alle
prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e
qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorita' di omologazione
accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente
allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali
diagnostici: - trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante
utilizzato con un unico indirizzo di partenza; - valutazione di una serie
di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente
alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal
carburante utilizzato); - selezione di una serie di segnali diagnostici
(associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione
dell'interruttore del carburante; - valutazione e trasmissione di una
serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer
d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del
sistema di erogazione del gas valutera' e trasmettera' i segnali
diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzera' i
dati storici pertinenti alla disponibilita' di combustibile. A richiesta
del costruttore l'autorita' competente per l'omologazione puo' autorizzare
altre opzioni.».
3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 e' sostituito dal seguente: «6.6.
Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali
diagnostici da veicoli bicarburante a gas. 6.6.1. Per i veicoli
bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di
alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici
per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati
e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.
6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei
diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i
segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento
a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.
6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per
il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di
partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono
trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di
partenza e' descritto nella norma ISO DIS 15031-5 «Veicoli stradali -
Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la
diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi
alle emissioni», datata 1° novembre 2001.».
B) Nell'allegato XIII e' aggiunto il seguente punto 4.4: «4.4. Quando chi
richiede l'omologazione e' in grado di dimostrare all'autorita' od al
servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore
catalitico di ricambio e' di un tipo che figura nel punto 1.10
dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre
verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del
rilascio del certificato di omologazione.».
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