|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 10, comma 9
del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ai sensi del quale nel
provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli
eccezionali per i trasporti in condizioni di eccezionalita' puo' essere
imposto un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo
le modalita' e nei casi stabiliti nel regolamento di esecuzione e di
attuazione e del medesimo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Visto il medesimo art. 10, comma 9, dove e' previsto inoltre che, qualora
sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni
di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare
l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le
modalita' stabilite nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.
495 del 1992;
Visto l'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il
provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia stradale o
la scorta tecnica;
Visto il medesimo art. 16 che, al comma 6, prevede inoltre che con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti e le
modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del
servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad
eseguire la scorta tecnica;
Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'interno, del 18 luglio 1997, con il quale e' stato
approvato il «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'interno del 28 maggio 1998, con il quale sono state
approvate le «Modificazioni al disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';
Visto il decreto del direttore dell'Unita' di gestione autotrasporto di
persone e cose del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il direttore del servizio di polizia stradale del Ministero
dell'interno, del 9 gennaio 2002, con il quale e' stata istituita la
commissione consultiva per la risoluzione delle problematiche relative ai
trasporti eccezionali;
Considerato che nel tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'interno, del 18 luglio 1997, l'attivita' di scorta tecnica
si e' andata consolidando sia in termini di organizzazione delle imprese
autorizzate che di personale abilitato, e che non risultano registrati
apprezzabili fenomeni di incidentalita' nell'esercizio delle scorte
tecniche;
Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria
dell'autotrasporto, al fine di semplificare le modalita' di svolgimento
del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di
sicurezza della circolazione stradale;
Vista la proposta di ulteriori modifiche al testo del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno,
del 18 luglio 1997, come modificato dal citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, del 28 maggio
1998, predisposta dalla commissione consultiva per la risoluzione delle
problematiche relative ai trasporti eccezionali, tesa ad una maggiore
semplificazione delle modalita' di svolgimento del servizio di scorta
tecnica, anche in coerenza con gli impegni assunti con il protocollo
d'intesa del 6 novembre 2001, sottoscritto tra il Governo e le
associazioni di categoria dell'autotrasporto e riconfermati nel verbale
d'incontro del 5 settembre 2002;
Decreta:
Art. 1
1. Al «Disciplinare per
le scorte tecniche ai veicoli», eccezionali ed ai trasporti in
condizioni di eccezionalita' approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, del 18 luglio
1997, e modificato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'interno, del 28 maggio 1998, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 4, le parole «tre anni» sono sostituite dalle
parole «cinque anni»;
b) all'art. 2, comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa'
finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi»
sono soppresse;
c) all'art. 2, comma 1, lettera g3), dopo le parole «locazione
finanziaria» sono aggiunte le parole «ovvero di locazione senza
conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285»;
d) all'art. 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le variazioni
relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono
essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura
competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione
vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce
aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni»;
e) all'art. 5, comma 3, le parole «tre anni» sono sostituite dalle
parole «cinque anni»;
f) all'art. 6, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per i
candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di
veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di
eccezionalita' per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel
solo colloquio orale. L'esperienza dovra' essere comprovata con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante
delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attivita' lavorativa,
dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva
dell'impresa»;
g) all'art. 6, comma 4, le parole «non puo' essere sostenuta prima di
tre mesi dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo' essere
sostenuta alla prima sessione disponibile»;
h) all'art. 10, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella
della polizia stradale prevedano la possibilita' di formare un convoglio
di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalita'
ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:
1. un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli
articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai
sensi dell'art. 5:
1.a) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m, e
lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezza non superiore a 30 m,
purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non
superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti
previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
circolano su strade a senso unico di marcia, ovvero a carreggiate
separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
1.b) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,60 m e
lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezza non superiore a 30 m
purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano sulle
autostrade;
1.c) per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e
lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza non superiore a 2,70 m e
lunghezza non superiore a 21 m ovvero larghezza non superiore a 3,20 m,
purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle
strade a carreggiata unica con una o piu' corsie per senso di marcia;
2. due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di
abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che superano
le dimensioni indicate al numero 1) o che circolano sulle strade con
caratteristiche diverse da quelle ivi indicate».
Art. 2
1. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le
sue disposizioni si applicano dal giorno della pubblicazione.
Roma, 24 aprile 2003
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
|