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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di
concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora del
Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione
dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99
del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di
recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7
dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come
rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei
veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale,
obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Vista la direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee n. L 252 del 20 settembre 2002, sulla riduzione del livello delle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che
modifica la direttiva 97/24/CE;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1
1. Il presente decreto
introduce nuovi valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai
veicoli a motore a due o a tre ruote al fine di ridurre il livello delle
emissioni stesse.
Art. 2
1. A decorrere dal 1°
aprile 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'art. 4,
comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
aprile 1994;
o b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in
circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da
adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono
conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° aprile 2003, non e' consentito rilasciare
l'omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per ogni tipo di veicolo
per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento
atmosferico, se tali tipi di veicoli non sono conformi alle disposizioni
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001,
di recepimento della direttiva 97/24/CE, come modificato dal presente
decreto.
Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella
casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto
2.2.1.1.5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23
marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 aprile 1994;
e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in
circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato
di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da
adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono
conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporii e della
navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la
prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite
indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5,
allegato I, punto 2.2.1.1.3., del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 23 marzo 2001.
Per la prova di tipo I relativa ai motocicli ed ai tricicli sono
utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui
al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente
decreto.
4. Per i motocicli a due ruote di tipo trial ed enduro, la data di cui al
comma 2 e' fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al comma 3 e'
fissata al 1° luglio 2005.
5. Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) altezza massima della sella: 700 mm;
b) luce da terra minima: 280 mm;
c) capacita' massima del serbatoio: 4 l;
d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta (rapporto
primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 7,5.
6. Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) altezza minima della sella: 900 mm, b) luce da terra minima: 310 mm,
c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta (rapporto
primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 6,0.
Art. 3
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 non e' consentito rilasciare omologazione CE, a norma
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da
adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di
veicolo che non sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal
presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite
indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II,
punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 aprile 1994;
e b) non e' consentita l'immatricolazionie, la vendita o l'immissione in
circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato
di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da
adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono
conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella
casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto
2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23
marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti
piu' di 5.000 esemplari all'anno la data e' fissata al 1° gennaio 2008.
Art. 4
1. I certificati di
omologazione devono confermare anche la funzionalita' dei dispositivi
antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a
tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e
dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza
di 30.000 km. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara'
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale
ciclo di vita».
Art. 5
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e
a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i
certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della
funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo
di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformita' dei
veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e
correttamente utilizzati).
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara'
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale
ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:
a) i criteri per l'esecuzione dei controlli;
b) i criteri per la scelta dei veicoli da controllare;
c) i criteri per lo svolgimento delle prove;
d) le regole per l'eliminazione di eventuali difetti;
e) la gratuita' per il proprietario/detentore del veicolo.
Art. 6
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2006 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE ed e'
rifiutata l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre
ruote se le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante non sono stati
rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
della regolamentazione che sara' adottata dalla Commissione europea.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata
superiore a 150 cc a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994;
e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in
circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato
di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed
al consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle
disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione
che sara' adottata dalla Commissione europea.
Art. 7
1. Il capitolo 5 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 e'
modificato secondo il testo di cui all'allegato al presente decreto, che
ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 17 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 262
Allegato
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vedere allegato da pag. 26 a pag. 31 della G.U. <----
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