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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine di ridurre il numero e gli
effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza
stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunita' europee - prevede la
predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli
indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita
dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali
approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca
limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando
gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la
realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato
ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni
prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;
Vista la nota 10 ottobre 2003, n. 79/M, con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il secondo programma annuale
di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con richiesta
di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31
dicembre 2003, del secondo limite previsto dalla citata legge n.
488/1999, decorrente dal 2002;
Visto il parere favorevole sul citato secondo programma annuale espresso
dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 ottobre 2003;
Prende atto:
che il secondo programma
di attuazione relativo al 2003, in coerenza con gli obiettivi indicati
dalla legge n. 144/1999 e dal Piano nazionale della sicurezza stradale,
promuove le linee di azione con maggiore impatto sui livelli di sicurezza
stradale che possono essere avviate immediatamente e favorisce la
partecipazione delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali
all'attuazione del Piano e quindi al processo di miglioramento della
sicurezza stradale;
che il suddetto secondo programma si articola in azioni puntuali di «primo
livello», volte ad eliminare le situazioni di maggior rischio sulla
viabilita' locale e quindi a determinare direttamente una riduzione del
numero delle vittime di incidenti stradali, ed in azioni sistematiche di
«secondo livello» che mirano a migliorare le strutture e gli strumenti
di governo della sicurezza stradale, al fine di ottimizzare l'efficacia
degli interventi, aumentando i tassi di riduzione delle vittime a parita'
di risorse impegnate;
che tale programma annuale e' finanziato a carico del secondo limite di
impegno quindicennale, pari a 20,658 Meuro a decorrere dal 2002, previsto
dalla legge n. 488/1999, cui corrisponde un volume complessivo di
investimenti attivabili, tenuto conto delle quote a carico degli enti
locali, pari a circa 400 Meuro;
che il 75% di tali fondi sara' gestito direttamente dalle regioni, per
attivita' ed interventi di competenza degli enti locali, mentre il 25%
residuo sara' gestito dall'Amministrazione centrale per attivita' ed
interventi strategici di rilevanza nazionale e per promuovere,
prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di monitoraggio
regionali;
che il riparto delle risorse tra le regioni sara' effettuato, secondo la
tabella allegata al programma, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'80% in base al danno sociale
determinato dall'incidentalita' stradale rilevata nelle singole regioni e
per il 20% in relazione all'estesa della rete stradale di ogni regione,
riservando il 33,33% delle risorse alle regioni meridionali;
che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono
essere in conto capitale;
che e' previsto che l'allocazione delle risorse, negli ambiti di
competenza centrale o regionale, venga effettuata - in coerenza con
principi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni -
secondo procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di
criteri principalmente di priorita', aggiuntivita' e premialita';
che vengono individuati massimali indicativi per le quote di
cofinanziamento, a carico dello Stato, degli interventi strategici di
competenza centrale, mentre viene lasciata alle regioni, per gli
interventi di loro competenza, la possibilita' di modificare tali
massimali con motivata decisione, in modo tale da favorire la piu' ampia
partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di
innovazione che sono essenziali per recuperare il ritardo di sicurezza
stradale finora accumulato;
Delibera:
E' approvato il secondo
programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che,
come sopra specificato, e' riferito all'annualita' 2003.
Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di: attivare
uno stringente sistema di monitoraggio; riferire a questo Comitato, entro
il 30 settembre 2004, sulle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea
precedente.
Roma, 13 novembre 2003
Il Presidente delegato:
Tremonti
Il segretario del CIPE:
Baldassarri
Registrato alla Corte dei
conti il 29 dicembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7
Economia e finanze, foglio n. 136
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