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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 febbraio 2003
Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/3/2003)

  
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;

Decreta:

Art. 1

Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale

Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.

Art. 2

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3

Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche

Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di: attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;
materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore; idoneo estintore.
Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;
scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformita' a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilita' posteriore del conducente.

(( Art. 4

(Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale)

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. ))

[ Art. 4

Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
] Art. così sostituito dal D.D. 11.04.2003.

[ Art. 4 - Prescrizioni per l'immatricolazione - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;
ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.
]

Roma, 20 febbraio 2003

Il capo del Dipartimento: Fumero

N.B.: Le modifiche apportate dal Decreto Dirigenziale 16.03.2004, sotto riportato, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
I testi precedenti sono, invece, riportati in corsivo tra parentesi quadre [[ ... ]] .

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 aprile 2003
Modifica al decreto 20 febbraio 2003 recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/4/2003)

  
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo:
Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati, ovvero:
alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.

Roma, 11 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: Fumero

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2004
Rettifica all'art. 4 del decreto 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale».

(Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/3/2004)

  
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale»;
Visto il decreto dirigenziale 11 aprile 2003, il quale ha introdotto modifiche al citato decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;
Ritenuta l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dai corpi o servizi di polizia locale, con le modalita' e i criteri previsti dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, come modificato dal decreto dirigenziale 11 aprile 2003, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale). - Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.».

Roma, 16 marzo 2004

Il capo Dipartimento: Fumero

  

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