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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/3/2003) |
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Visto il nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche; Decreta: Art. 1 Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale. Art. 2 Rispondenza a norme generali Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada. Art. 3 Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto
della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, debbono essere dotati di:
attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere,
permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo
svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia
locale; (( Art. 4 (Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale) Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalita' previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente: al ripristino della loro conformita' al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli dette categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. )) [ Art. 4 Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale. Gli autoveicoli per
uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal
corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. [ Art. 4 - Prescrizioni per l'immatricolazione
- Gli
autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati
esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di
polizia locale al quale sono in dotazione. Roma, 20 febbraio 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero N.B.: Le modifiche
apportate dal Decreto Dirigenziale 16.03.2004, sotto riportato, sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )). |
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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/4/2003) |
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Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio
2003; Decreta: Art. 1 L'art. 4 del decreto dirigenziale 20
febbraio 2003 e' sostituito dal seguente articolo: Roma, 11 aprile 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/3/2004) |
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Visto il decreto
dirigenziale 20 febbraio 2003, recante la «Normativa tecnica ed
amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad
uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale»; Decreta: Art. 1 1. L'art. 4 del decreto
dirigenziale 20 febbraio 2003, come modificato dal decreto dirigenziale
11 aprile 2003, e' sostituito dal seguente: Roma, 16 marzo 2004 Il capo Dipartimento: Fumero |
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