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IL CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Vista la direttiva
96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994)
contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di
certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2001,
di attuazione della direttiva 96/48/CE;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'ordine di servizio n. 16/01 del 21 dicembre 2001 del direttore
generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con il quale e' stato
costituito, nelle more del completamento della riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito gruppo di
lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di
riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n.
299/2001;
Vista l'istanza presentata dall'organismo SciroTÜV, con sede legale in
via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, dell'8 maggio 2002, acquisita in
data 24 maggio 2002 con prot. 1363/C1. 96/48, agli atti della Direzione
generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi con la quale il
predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura
di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di tutti i
componenti di interoperabilita' ferroviaria di cui all'allegato IV del
decreto legislativo n. 299/2001 nonche' la procedura di verifica CE, con
riferimento a tutti i sottosistemi costitutivi, strutturali e funzionali
di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopracitato;
Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo SciroTÜV in Genova
ha altresi' dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;
Vista la nota prot. 1363(50)96/48 del 5 giugno 2002 con la quale
l'amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo
n. 299/2001 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata;
Vista la documentazione integrativa acquisita in data 10 luglio 2002 agli
atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
Ravvisato che nella documentazione prodotta il Consorzio SciroTÜV, ha
evidenziato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni
esperti nel settore ferroviario e che il livello di competenza specifica
garantita da tali specialisti e' da ritenersi condizione necessaria ai
fini del riconoscimento medesimo;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SciroTÜV in
Genova, soddisfa quanto richiesto dal decreto legislativo 24 maggio 2001,
n. 299;Tenuto conto che nel corso della visite ispettive previste
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 299/2001 effettuate presso la sede
della societa' nonche' presso i laboratori, sia quelli di proprieta' che
quelli convenzionati, e' stata, nel complesso, riscontrata la conformita'
dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo
n. 299/2001 di attuazione della direttiva 96/48/CE;
Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attivita' ispettive svolte
da parte del "Gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate
alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del
decreto legislativo n. 299/2001" acquisita agli atti della Direzione
generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 006242 del
19 giugno 2002;
Considerato che dagli atti della citata istruttoria si evince che "i
laboratori visitati e quelli di cui il Consorzio SciroTÜV ha dichiarato
la disponibilita' appaiono in grado di coprire tutte le prove di cui
all'allegato IX del decreto legislativo n. 299/2001 ad eccezione dei
punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte
ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale e 20 -
Serbatoi in pressione dell'allegato IX del citato decreto legislativo;
Ritenuto che l'organismo SciroTÜV, con sede in Genova, sulla base della
predetta istruttoria, non puo' essere ammesso ad effettuare le verifiche
di cui ai punti 13 e 20 dell'allegato IX del decreto legislativo n.
299/2001;
Decreta:
Art. 1
1. L'organismo SciroTÜV,
con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121 Genova, e' riconosciuto
idoneo - in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio
2001, n. 299 - a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di
idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui
all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato.
2. L'organismo SciroTÜV, con sede legale in via Fieschi n. 25/6a - 16121
Genova, e' riconosciuto idoneo - in conformita' all'art. 7 del decreto
legislativo 24 maggio 2001, n. 299 - a svolgere la procedura di verifica
CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con
riferimento ai sottosistemi di seguito specificati: controllo, comando e
segnalamento; energia; infrastrutture; manutenzione; materiale rotabile.
3. L'organismo non e' autorizzato ad effettuare verifiche di conformita'
relativamente ai punti 13 - Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle
opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale
e 20 - Serbatoi in pressione dell'allegato IX del decreto legislativo n.
299/2001.
Art. 2
1. I compiti di cui al
precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalita' e
procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel
pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche'
dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi
compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione
dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuata nella
documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti
uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria fatto salva
l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via
preventiva dall'organismo medesimo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle
attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto,
adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su
richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione
delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni
anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i
rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con
periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo
SciroTÜV, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e
la regolarita' delle operazioni svolte.
Art. 3
1. Il riconoscimento e'
sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o
ripetute irregolarita' da parte di SciroTÜV nella valutazione o verifica
o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del
venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione
e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarita' o
carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui SciroTÜV non ottempera
con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento
di sospensione.
Art. 4
1. Il riconoscimento ha
validita' quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2003
Il capo Dipartimento:
Fumero
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