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LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, l'art. 9, comma 2, lettera b);
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni e, in particolare l'art. 240, comma 1, lettera h), che
prevede il superamento di un apposito corso di formazione, organizzato
secondo le modalita' stabilite dal competente Dipartimento del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Tenuto conto delle competenze delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano intervenute in
materia di formazione professionale, in base alle modifiche al titolo V
della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di garantire i requisiti minimi
di qualificazione e professionalita' dei soggetti responsabili delle
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
Visto lo schema di
Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
recepisce le richieste delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI espresse nel
corso delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della
Conferenza;
Visto il parere favorevole espresso dai presidenti delle
regioni e delle province autonome nell'odierna seduta, con la richiesta di
inserire, all'art. 2, comma 3, del testo dell'Accordo, dopo le parole «attestato
di idoneita», le parole «o attestato di frequenza con idicazione
dell'esito positivo»;
Visto l'avviso favorevole espresso dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della modifica
richiesta;
Visto il parere favorevole espresso dall'ANCI e dall'UNCEM nel
corso della seduta;
Sancisce accordo tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, le regioni e le province, i comuni e le comunita'
montane, per la definizione delle modalita' di organizzazione dei corsi di
formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione
periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nei seguenti termini;
Art. 1
Compiti delle regioni
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed
ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, promuovono
l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validita' dei
corsi di formazione previsti dall'art. 240, comma 1, lettera h), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo
le modalita' stabilite nel presente accordo, senza oneri a carico dello
Stato.
Art. 2
Svolgimento e
superamento dei corsi
1. Per le operazioni di revisione periodica dei
veicoli a motore, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata
minima di trenta ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate
nell'allegato «A» al presente accordo.
2. Per le operazioni di revisione
periodica dei soli motocicli e ciclomotori a due ruote, i corsi di
formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di ventiquattro ore e
vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato «B» al
presente accordo.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi
ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione,
rilasciano, ai partecipanti in possesso degli altri requisiti previsti
dall'art. 240, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, previo superamento di un esame volto all'accertamento della
idoneita' professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di
idoneita' o attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a
garantire, in seno alle Commissioni istituite per l'esame di cui al comma
3, la presenza di qualificati esperti designati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dall'Unione Province Italiane e
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano si impegnano altresi' ad adottare misure
idonee a garantire che la docenza dei corsi di cui ai commi 1 e 2 sia
tenuta da qualificati esperti nelle materie di insegnamento.
Roma, 12
giugno 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
Materie di
insegnamento relative al corso di formazione professionale per
responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di
revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (durata
minima trenta ore).
1° Modulo (durata minima dieci ore)
La
disciplina
giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari
esplicative;
l'autorizzaione all'esercizio del servizio di revisione:
requisiti e regime delle responsabilita';
le attrezzature di revisione:
obblighi, controlli periodici e straordinari;
il responsabile tecnico:
requisiti, compiti e regime delle responsabilita'; nozioni in materia di
classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi,
documenti di circolazione;
i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e
modalita' di esecuzione;
i referti delle prove strumentali e dei controlli
visivi;
le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
il regime sanzionatorio.
2° Modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata al
processo di revisione: introduzione alla strumentazione relativa al
processo di revisione (linea collaudo);
gestione del software della linea
collaudo;
interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature
diagnostiche;
nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle
ispezioni visive previste dal processo di revisione.
3° Modulo (durata
minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei
dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e
piastre;
prova sospensioni;
prova giochi degli organi di direzione del
veicolo;
fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di
scarico e dall'avvisatore acustico;
centrafari;
opacimetro;
analizzatore
gas di scarico.
4° Modulo (durata minima quattro ore)
La certificazione:
ISO 9000 ed i sistemi di qualita' documentati;
l'organizzazione aziendale
nell'ottica della qualita';
il controllo del processo produttivo;
la
definizione e la pianificazione delle azioni correttive;
l'assistenza alla
clientela;
la certificazione.
5° Modulo (durata minima quattro ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e
dimensioni dei locali;
sicurezza e salubrita' dei luoghi di lavoro
(decreto legislativo n. 626/1994).
Allegato B
Materie di
insegnamento relative al corso di formazione professionale per
responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di
revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (durata minima
ventiquattro ore).
1° Modulo (durata minima otto ore)
La disciplina
giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari
esplicative;
l'autoriazione all'esercizio del servizio di revisione:
requisiti e regime delle responsabilita';
le attrezzature di revisione:
obblighi, controlli periodici e straordinari;
il responsabile tecnico:
requisiti, compiti e regime delle responsabilita';
nozioni in materia di
classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e
documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai
ciclomotori;
i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalita' di
esecuzione;
i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi;
le
procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione;
i
controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione;
il regime sanzionatorio.
2° Modulo (durata minima quattro ore)
Teoria applicata ai
processori revisione: introduzione alla strumentazione relativa al
processo di revisione (linea collaudo);
gestione del software della linea
collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature
diagnostiche;
nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle
ispezioni visive previste dal processo di revisione.
3° Modulo (durata
minima otto ore)
Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei
dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e
piastre;
prova sospensioni;
prova giochi degli organi di direzione del
veicolo;
fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di
scarico e dall'avvisatore acustico;
provafari;
contagiri;
analizzatore gas
di scarico.
4° Modulo (durata minima due ore)
La certificazione: ISO 9000
ed i sistemi di qualita' documentati;
l'organizzazione aziendale
nell'ottica della qualita';
il controllo del processo produttivo;
la
definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla
clientela;
la certificazione.
5° Modulo (durata minima due ore)
L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e
dimensioni del locali;
sicurezza e salubrita' del luoghi di lavoro
(decreto legislativo n. 626/1994). |