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Si porta a conoscenza di
tutti gli interessati che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 marzo 1987, n. 132, modificativo dell'art. 7 della legge 6 giugno
1974, n. 298, il mandato dei componenti del comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nominati con decreto
ministeriale 1° aprile 1999 verra' a scadere il 31 marzo 2004.
Al fine di permettere la ricostituzione di tale consesso e di quella dei
comitati provinciali per l'Albo di cui sopra che scadranno in pari data,
le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, nonche' le loro sedi provinciali e le associazioni provinciali ad
esse aderenti, che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le
associazioni piu' rappresentative, ai fini della designazione di propri
rappresentanti rispettivamente nel comitato centrale e nei comitati
provinciali, sono invitate a produrre alla direzione generale
autotrasporto di persone e cose del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - ex unita' operativa APC 5 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma,
entro il termine perentorio del 2 gennaio 2004, la documentazione
prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1976, n. 32, che detta le disposizioni regolamentari attuative
della sopraccitata legge 6 giugno 1974, n. 298.
A maggior chiarimento di quanto sopra si fa presente che: le domande di
partecipazione alla graduatoria per il comitato centrale dovranno essere
redatte in carta legale con firma autenticata del legale rappresentante
delle associazioni nazionali interessate.
A ciascuna domanda dovra' essere allegata:
1) copia dell'atto costitutivo, copia dello statuto e copia
dell'eventuale regolamento interno;
2) elenco delle sedi territoriali con relativi indirizzi e delle
associazioni locali aderenti, con l'indicazione delle relative sedi e
indirizzi.
I documenti di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentati in carta
libera e senza autentica della firma, purche' accompagnati dalla
fotocopia del documento di identita' del dichiarante, in base a quanto
disposto dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
che ha modificato ed integrato la legge 15 maggio 1997, n. 127;
3) documentazione comprovante il possesso del requisito di cui all'art.
4, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 32/1976, vale
a dire:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione nazionale,
attestante il numero complessivo delle imprese associate, ovvero la
portata utile globale in capo alle imprese stesse, facendo espresso
richiamo alla documentazione fornita al riguardo da ciascuna sede
territoriale o associazione locale aderente;
b) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione locale
aderente all'associazione nazionale, o del responsabile della sede
territoriale dell'associazione nazionale, attestante il numero
complessivo delle imprese associate in sede territoriale, ovvero la
portata utile globale in capo alle imprese stesse, con allegati gli
elenchi di queste ultime, debitamente sottoscritti.
Onde poter permettere una puntuale individuazione delle imprese
associate, si ritiene opportuno precisare che gli elenchi di cui trattasi
dovranno contenere la ragione sociale di ciascuna di esse, l'indirizzo
completo della sede e il numero di iscrizione all'albo.
Per ciascuna impresa dovra', inoltre, essere indicata la portata utile
globale risultante dalle carte di circolazione dei veicoli regolarmente
autorizzati in capo all'impresa medesima.
La possibilita' di presentare, in alternativa, il numero delle imprese
associate o il tonnellaggio autorizzato, e' da intendersi come
finalizzata alla dimostrazione del possesso del requisito minimo per la
partecipazione alle graduatorie di rappresentativita'.
Ai fini della formazione delle graduatorie stesse, resta ferma la
necessita' di presentare tanto l'elenco delle imprese associate, quanto
il tonnellaggio di portata utile.
Sara' computato, nel tonnellaggio di portata utile in capo all'impresa,
anche quello relativo ai veicoli di massa complessiva fino a sei
tonnellate, purche' dalla carta di circolazione tali veicoli risultino
immatricolati ad uso di terzi. Saranno prese in considerazione soltanto
le imprese in regola con tutte le disposizioni di legge attualmente
vigenti in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
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