L'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, tra l'altro, prevede incentivazioni
per l'acquisto di autoveicoli con trazione elettrica. Il regolamento 17
luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli autoveicoli elettrici un
miliardo di lire, a fronte dello stanziamento annuo di cinque miliardi di
lire stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997.
L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede incentivi
per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche'
per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza: 21 maggio 1999/20
maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi previsti dalla legge 266
per la rottamazione). L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, (legge finanziaria 2001), autorizza una nuova spesa di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al
settore degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL e per il settore
dei motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.
L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla citata legge n.
388, destinando 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici.
L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»,
autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa finalita' di incentivare il
settore degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei veicoli
a trazione elettrica. L'art. 1 del regolamento del Ministro delle
attivita' produttive del 2 luglio 2003, n. 183, ha ripartito le risorse
stanziate dalla predetta legge n. 273, destinando 0,5 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, alla concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli elettrici. L'art. 3 del gia' citato decreto del 5
aprile 2001, prevede per il Ministero delle attivita' produttive, di
seguito denominato M.A.P., il controllo dell'andamento periodico
dell'utilizzazione degli incentivi. Il M.A.P. svolge tale attivita' di
controllo, per gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad
immatricolazione, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dei
trasporti, direzione generale della motorizzazione civile. Il controllo
dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli elettrici non soggetti
ad immatricolazione, avviene sulla base dei dati di vendita rilevati
dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI -
Comitato elettrotecnico italiano), nell'ambito delle attivita' previste
da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il CEI. Si rileva che i dati forniti dalla
Motorizzazione civile attestano l'avvenuta immatricolazione dei veicoli
ma non l'effettiva applicazione del contributo statale e che occorre
adeguare le attuali modalita' di monitoraggio del CEI-CIVES, al fine di
estendere lo stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei
contributi.
Poiche' risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate
all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge n.
324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire una
procedura di controllo degli interventi tale da consentire un quadro
costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche al fine di
disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto utilizzo degli
stanziamenti disponibili. Visto che il CEI ha sottoscritto con il
Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, di seguito
denominato M.A.T.T., un accordo di collaborazione in tema di «Mobilita'
sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici/ibridi»,
per gli anni 2001-2005, nell'ambito del quale la commissione CIVES dello
stesso CEI svolge attivita' di monitoraggio della diffusione dei veicoli
elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali. A decorrere
dalla data di pubblicazione della presente circolare i costruttori e gli
importatori, al fine di un accurato monitoraggio dei fondi disponibili,
per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge
n. 324/1997 e alla legge n. 140/1999 provvederanno ai seguenti
adempimenti:
1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei
relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel
seguito;
2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI delle
vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero
delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni
dettagliate nel seguito.
1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli e
dei relativi prodotti. I soli soggetti aventi diritto al recupero del
contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o
importatrici, secondo le modalita' previste dall'art. 22 della legge 7
agosto 1997, n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a);
7. L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art. 6, comma
4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' riportato
nella tabella seguente: acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro
1.807,60; acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e
quattro ruote, euro 1.549,37; acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori
elettrici a 2 ruote, euro 413,17; acquisto di nuove biciclette a pedalata
assistita, euro 154,94. Per avere titolo al recupero del contributo,
detti soggetti trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata
firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione: copia
dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal quale risulti
che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli;
l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il
recupero dei contributo quale credito d'imposta; detto elenco potra'
essere periodicamente aggiornato; per ciascuno modello di «bicicletta a
pedalata assistita» un'autocertificazione firmata dal legale
rappresentante, attestante che il veicolo e' conforme in maniera
letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del Codice della strada
(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come innovato
dall'art. 24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14).
Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore elettrici,
copia del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei
trasporti. L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il
seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano Commissione CIVES via
Saccardo, 9 - 20134 Milano Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano di
condurre verifiche a campione sui veicoli accreditati, al fine di
verificare la rispondenza a quanto dichiarato. 2. Istruzioni per il
recupero del contributo con credito d'imposta. Per l'attivazione della
normale procedura prevista dalla legge n. 266/1997 per il recupero del
credito di imposta, va attuato quanto segue. Con cadenza mensile, entro
il quattordicesimo giorno del mese successivo all'emissione della fattura
di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al CEI-CIVES per posta
raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue: i
riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome e
indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita' del
contributo - gia' anticipato - all'acquirente per il quale verra' chiesto
il recupero con credito d'imposta); il numero di pezzi venduti per
ciascuno dei modelli accreditati e l'importo complessivo del credito
d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra.
L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di
quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale
rappresentante. L'indirizzo di invio e' il seguente: CEI - Comitato
elettrotecnico italiano Commissione CIVES via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed
il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione CIVES,
provvedera' a: raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1
e 2, attraverso i costruttori e gli importatori; verificare la
regolarita' della documentazione; segnalare al M.A.P., entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti 1
e 2, le posizioni di non conformita' a quanto richiesto; inviare al
M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attivita'
redatto in conformita' dell'allegato B.
La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il
M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi. Il M.A.P.
provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES, al
monitoraggio delle risorse disponibili e sospendera' l'intervento ad
avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili. Le imprese
costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo
dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della
documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario
all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo prima della
scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato a condizione
che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a regolarizzare
la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si
richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 22
della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda le procedure per
il recupero del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo
l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori, di conservare per
cinque anni la documentazione relativa alle vendite come previsto dal
comma 6, dello stesso art. 22.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a quello
della pubblicazione.
Roma, 19 dicembre 2003
Per il Ministero delle
attività produttive Il direttore generale della direzione lo sviluppo
produttivo e competitività
Goti
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Il direttore
generale della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali
Agricola
Allegato
pag.
22 - pag.
23