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A tutti gli uffici periferici per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi
A tutte le aziende esercenti per il trasporto pubblico locale
Alle regioni - Settore trasporti e mobilita'
All'ASSTRA
Il codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, agli
articoli 55 e 75 contiene disposizioni in merito ai filoveicoli.
In particolare:
l'art. 55 definisce i filoveicoli quali «veicoli a motore elettrico non
vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore
ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione
dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica»;
l'art. 75 dispone che i filoveicoli, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione
e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del vigente
codice, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della ex
Direzione generale della Motorizzazione civile, ora Ministero
infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con modalita' stabilite con
decreto ministeriale.
In attuazione di quest'ultima norma nonche' in considerazione della
necessita' di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il
quadro normativo comunitario e di razionalizzare le stesse nell'ambito
del processo di adeguamento e di unificazione delle norme tecniche in
atto presso questo Ministero, e' stato emanato il decreto ministeriale n.
238 del 10 luglio 2003 contenente «disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone».
A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui sopra si e' proceduto
ad adeguare le procedure afferenti l'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione, sotto il profilo dell'immissione in servizio
e dei controlli periodici dei filoveicoli.
Si ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli ad
immatricolazione e che pertanto restano in vigore le attuali disposizioni
in materia di targa filoviaria e di libretto delle visite e prove.
Al fine di assicurare l'adozione di procedure uniformi di accertamento
dei requisiti di idoneita' alla circolazione dei filoveicoli, appare
indispensabile tenere conto delle indicazioni contenute nella presente
circolare.
1) Ambito di applicazione.
La presente circolare riguarda le procedure da seguire per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' alla circolazione (immissione in servizio e
controllo periodico) dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto
ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 destinati al trasporto di persone,
fatte salve le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.
In via preliminare occorre precisare che, ai fini di quanto contenuto
nella presente circolare, per marcia del filoveicolo si intende il
funzionamento dello stesso con alimentazione da linea elettrica, laddove
per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il funzionamento dello
stesso senza alimentazione da linea elettrica. Le disposizioni che
seguono riguardano anche i veicoli a trazione elettrica aventi un sistema
della captazione della corrente non da linea aerea, da considerarsi
assimilati ai filoveicoli.
2) Immissione in servizio.
L'Azienda esercente il servizio filoviario, per il tramite della regione
o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade il sistema
di trasporto, presenta all'U.S.T.I.F. competente per territorio, ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, richiesta - con allegata la documentazione di seguito specificata
- di autorizzazione all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali
per l'immissione in servizio del filoveicolo.
Il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F.,
qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, cosi'
come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:
un ingegnere del competente Ufficio della sede centrale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
il direttore dell'U.S.T.I.F. competente per territorio o un ingegnere da
lui delegato;
il direttore d'esercizio dell'Azienda esercente il servizio filoviario o
un ingegnere da lui delegato.
All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli
effetti della regolarita' dell'esercizio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/1980, un rappresentante della regione
o dell'ente locale dalla stessa delegato.
La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali puo'
inviare un rappresentante della societa' fornitrice dei filobus. Nel caso
di immissione in servizio dei successivi esemplari di una serie o gruppo
di filoveicoli, il competente Ufficio della sede centrale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F.
competente per territorio.
Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta
commissione, le verifiche e prove previste al successivo paragrafo della
presente circolare e deve essere redatto verbale, in regola con le
vigenti disposizioni sul bollo, riportante i risultati delle verifiche e
prove effettuate, con particolare riguardo all'idoneita' del filoveicolo
stesso in relazione alle caratteristiche della linea ed alle condizioni
normali di funzionamento dei freni e delle apparecchiature di sicurezza.
Tale verbale, firmato da tutti i membri della commissione, deve essere
vistato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio.
L'originale di detto verbale e' trasmesso dall'U.S.T.I.F. all'Azienda
esercente il servizio filoviario; copia dello stesso e' inviata al
competente ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' al competente ufficio della regione o dell'ente
locale dalla stessa delegato.
Ad esito favorevole delle verifiche e prove funzionali ex art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 da parte della
commissione incaricata, l'U.S.T.I.F. competente per territorio rilascia
il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la successiva
autorizzazione ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
753/1980, di competenza della regione o ente dalla stessa delegato.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari incaricati, ai
sensi delle vigenti disposizioni, sono a carico dell'Azienda esercente il
servizio filoviario.
3) Verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio.
La commissione di cui al paragrafo precedente esegue le seguenti
verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e
regolarita', ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980, per ogni filoveicolo:
1) identificazione del filoveicolo attraverso il relativo numero di
telaio, verifica di conformita' al prototipo omologato;
2) identificazione delle apparecchiature di trazione (matricola del
motore elettrico e dell'eventuale motore endotermico, matricola del
motocompressore, ecc.);
3) verifica del posizionamento della targa del filoveicolo e del cartello
di indicazione «carico sporgente»;
4) prove di frenatura;
5) verifica dell'efficienza di eventuali dispositivi automatici di
rilevazione ed estinzione incendi;
6) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;
7) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza
della frenatura, velocita' massima, spunto su pendenza massima con carico
utile massimo;
8) verifica della compatibilita' con la linea e delle distanze minime dal
suolo secondo la norma UNI-UNIFER 8719;
9) verifica della continuita' elettrica fra struttura del filoveicolo e
parti metalliche interne;
10) verifica dell'efficienza del sistema di captazione della corrente
dalla linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione
delle aste di presa;
11) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della
norma CEI 9-4;
12) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte
come da norma CEI 9-4;
13) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione e
di quello di verifica delle masse intermedie, come da norma CEI 9-4.
I risultati delle suddette verifiche e prove funzionali sono riportati
nel libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio
1950, n. 3675.
In caso di immissione in servizio di un filoveicolo non omologato ai
sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003, le verifiche e
prove di cui sopra dovranno essere integrate dalle seguenti:
14) verifica del numero dei posti;
15) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
16) verifica di efficienza del sistema installato, ove presente, per
consentire la prova di accessibilita' al filoveicolo anche ad utenti con
ridotte capacita' motorie.
4) Documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio.
La documentazione da allegare alla richiesta di immissione in servizio e'
costituita da:
1) planimetria delle linee filoviarie sulle quali si intende immettere il
filoveicolo, con indicazione delle fermate;
2) relazione del direttore di esercizio relativa alle linee filoviarie
sulle quali il filoveicolo effettuera' il servizio viaggiatori; detta
relazione deve contenere l'indicazione delle fermate che risultano
compatibili con la vigente normativa in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche;
3) relazione tecnica, a firma di un ingegnere e sottoscritta dal
direttore di esercizio, relativa all'impianto di alimentazione delle
linee e concernente i dati posti a base del dimensionamento e della
taratura degli impianti fissi della filovia, confrontati con quelli
relativi all'assorbimento energetico dei filoveicoli, in relazione anche
al numero massimo degli stessi previsti per ciascun «centro di
alimentazione» di ogni tratta;
4) dichiarazione, a firma del direttore di esercizio, relativa alla
compatibilita' geometrica del filoveicolo proposto con gli impianti fissi
della filovia e con le infrastrutture viarie ed urbanistiche esistenti;
5) indicazione delle tratte aziendali in cui consentire la marcia
autonoma del filoveicolo con le relative prestazioni richieste (nel caso
di un filoveicolo avente la possibilita' di marcia autonoma con le
modalita' di cui al successivo paragrafo 7);
6) certificato di omologazione rilasciato in conformita' al decreto
ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;
7) manuale di uso e manutenzione del filoveicolo.
5) Controllo periodico.
Il controllo periodico sui filoveicoli viene effettuato annualmente, da
parte di un ingegnere dell'U.S.T.I.F. competente per territorio e di un
ingegnere dell'Azienda esercente, rispettando le norme e le procedure
previste per la revisione dei veicoli della categoria M, secondo il
decreto ministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
agosto 1998, n. 408, nonche', per la parte elettrica, le norme CEI 9-4 o
9-45, secondo la tipologia del veicolo, per la parte specifica del
controllo periodico.
Sono eseguite, inoltre, le seguenti verifiche e prove:
1) funzionamento delle parti meccaniche;
2) verifica di eventuali dispositivi automatici di rilevazione ed
estinzione incendi;
3) verifica della presenza di estintore e cassetta di pronto soccorso;
4) verifica dell'efficienza del dispositivo «bloccaporte» e di
eventuali porte di emergenza;
5) verifica di efficienza del sistema installato per consentire la piena
accessibilita' del filoveicolo anche ad utenti con ridotte capacita'
motorie, ove presente;
6) verifica delle prestazioni in marcia autonoma se prevista: efficienza
della frenatura;
7) funzionamento delle parti elettriche;
8) verifica della continuita' elettrica fra struttura del filoveicolo e
parti metalliche interne;
9) verifica di efficienza del sistema di captazione della corrente dalla
linea di contatto e del dispositivo di limitazione dell'escursione delle
aste di presa;
10) verifica di isolamento secondo quanto previsto nel capitolo 3 della
norma CEI 9-4;
11) verifica di isolamento di pedane, rampe, mancorrenti, gradini, porte
come da norma CEI 9-4;
12) verifica dell'efficienza del dispositivo rivelatore di dispersione
come da norma CEI 9-4.
L'esito favorevole delle suddette verifiche e prove e' riportato nel
libretto delle visite e prove di cui al decreto ministeriale 8 maggio
1950, n. 3675, e firmato congiuntamente dall'ingegnere dell'U.S.T.I.F. e
dall'ingegnere dell'azienda esercente che hanno effettuato il controllo
periodico.
I rimborsi e le indennita' da corrispondere ai funzionari incaricati per
le verifiche di cui sopra, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono a
carico dell'azienda esercente il servizio filoviario.
6) Veicoli con trazione elettrica e captazione della corrente non da
linea aerea.
Nel caso di veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della
captazione della corrente non da linea aerea si applicano tutte le norme
del presente decreto, ad eccezione delle verifiche effettuate in base
alle norme CEI 9-4 e CEI 9-49 che si devono intendere sostituite da
quelle previste dalla norma CEI 9-45.
7) Modalita' di utilizzo del filoveicolo.
Nel caso di filoveicolo avente la possibilita' di circolare
indifferentemente sia con alimentazione da linea elettrica aerea sia in
marcia autonoma, qualora le caratteristiche tecniche lo consentano lo
stesso puo' essere utilizzato, in servizio pubblico, sulle tratte non
elettrificate della rete aziendale per le quali e' stata presentata
richiesta di immissione in servizio, in base al paragrafo 4, punto 5,
della presente circolare.
L'impiego del filoveicolo, in marcia autonoma, deve comunque garantire il
rispetto delle prestazioni minime richieste sulla tratta di utilizzo.
8) Disposizioni finali.
La presente circolare sostituisce tutte le circolari ministeriali
precedenti riguardanti le verifiche e prove finalizzate all'immissione in
servizio ed al controllo periodico dei filoveicoli. Nel caso in cui i
provvedimenti ministeriali di cui sopra riguardino piu' sistemi di
trasporto, le indicazioni contenute nel presente atto sostituiscono
esclusivamente le parti relative ai filoveicoli.
Le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano anche ai
filoveicoli non omologati ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio
2003, n. 238.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2003
Il capo del Dipartimento
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
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