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Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni
che disciplinano la patente a punti contenute nell'articolo 126-bis del
codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002,
n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003.
La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori
modifiche all'articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle
prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la
circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla
data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti
gli effetti sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme
l'applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici
per gli operatori di polizia nella fase dell'accertamento dell'illecito e
per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità
della comunicazione dell'illecito all'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
1. Funzionamento dell'istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore
sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed
accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è
riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non
commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2
punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano
perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni
previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni
realizzate nel tempo, determina l'obbligo di revisione della patente, cioè
la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di
confermare la permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla guida
e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di
verifica dell'idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, presso il quale è istituita l'Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai sensi dell'art. 225 CdS, con il compito anche di
gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare
le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2
dell'art. 126-bis CdS.
2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all'articolo 126-bis CdS, come modificata dall'art.
7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni
- che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie
per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato
punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in
Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini
dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in
Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di
guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi
dell'operazione di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul
documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell'applicazione
delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente
a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di
guida rilasciata da paese che non è membro dell'Unione Europea ovvero di
patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria
residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente
in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere
riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le
finalità indicate nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni
commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità
di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in
materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la
perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un
motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto
se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti
da persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più
violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione
di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile
cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa
limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso
accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni
commesse comporta l'applicazione della sospensione immediata o della
revoca della patente di guida; in quest'ultimo caso, infatti, al
conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti
previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia
rispetto a quella prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS,
quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3
anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda
solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a
condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di
categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche
nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del
proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis
dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento
contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio
previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna
violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della
decurtazione fissato in 15 punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state
modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata
all'art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un'interpretazione univoca,
con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi
operativi che contribuiscono a chiarire l'esatto ambito applicativo della
decurtazione di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al
momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato,
la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo - se
titolare di patente di guida - al quale, entro il termine di 30 giorni
dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la
possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.
Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le
informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il
termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di
risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a
carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti
all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una
persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla
guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad
un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di
punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni
dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi
l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia stradale che non ottiene
le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione
si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di
risalire all'identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al
trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di
punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di
contestazione con l'indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La
violazione dell'art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti". Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni
che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità
dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al
precedente punto 2.2, fermo restando l'indicazione dell'entità della
decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì
che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti.
Pertanto, sul verbale, dopo l'indicazione del punteggio per ciascuna
violazione, sarà riportata la seguente dizione "Le violazioni
accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell'art. 126-bis CdS,
determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti".
Per l'art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è
richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della
violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di
contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità
di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS, con l'invito a far
conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del
conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente
notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata
la seguente dizione: "La violazione dell'art. ..... CdS determina la
decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in
qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla
ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una
dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità ed
i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento,
conduceva il veicolo". Quando il proprietario non è persona fisica,
invece, l'intimazione potrà avere il seguente tenore "La violazione
dell'art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V.
è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della
persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla
guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale
con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi
dell'art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni
previste dall'art. 180 comma 8 CdS.".
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il
raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel
verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per
ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione
prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è
munita di patente da meno di 3 anni" ovvero, quando trattasi di
verbale notificato al proprietario: "La decurtazione prevista dal
presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti
titolare di patente di guida da meno di 3 anni".
5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo
da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia
dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio,
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche
per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio
presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia
Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di
contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi
inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura
ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203
CdS o di quello al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio
competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione
del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte
del conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli
articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa
l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi,
l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro
della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione
all'anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l'ufficio o il
comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito dei
ricorsi.
Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio
nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami
amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo
storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più
violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la
comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in
tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo
che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere
intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il
trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la
comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i
tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata
per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di
polizia stradale di cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono
essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web
www.infrastrutturetrasporti.it).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell'art.126-bis, nell'ipotesi di perdita parziale del
punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni
consecutivi, a decorrere dall'ultima infrazione, di violazioni che
comportino la decurtazione, determina l'attribuzione del punteggio
iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la
mancanza di violazioni per due anni determina l'attribuzione di un
credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi,
presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l'attribuzione
del credito è l'assenza di violazioni accertate nel periodo di
riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo
sottratti qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata una
violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio
disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso
art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e
privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i
titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di
aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il
D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall'art.201, c.3, CdS il
provvedimento di revisione della patente. Qualora l'interessato non si
sottoponga agli accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti
dall'art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la
patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di
cui all'art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del
documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua
conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell'art. 6-ter della legge di conversione del
decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei
confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di
patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo
della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse
in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei
conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste
dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti
italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione
della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo
della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti
in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza
in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo
compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del
D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati,
fermo restando l'obbligo di riportare l'annotazione sul verbale della
decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle
violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali
di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le
condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in
evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le
procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa
riserva di fornire tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata
per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via
telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico
direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi
da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale,
sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per
consentire comunque l'avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi
previsti dalle disposizioni dell'art.126-bis CdS, gli organi di polizia
stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S
potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia
Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori
istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette
intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle
esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva di spazi e
dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d'ufficio
imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di
quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento
telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l'inserimento degli elementi
essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio
utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici
verbali.
L'inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta
responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la
procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile
nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e
procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso
D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o
l'ufficio a cui appartiene l'operatore addetto all'inserimento, provvederà
preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
186 di oggi, è stata pubblicata la legge 1 agosto 2003 n. 214 con la
quale è stato convertito il decreto legge 27.6.2003 n. 151 che reca
modifiche al Codice della Strada, della quale si allega il testo per
immediata consultazione (all. 1).
La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative novità
rispetto al testo del decreto legge, su numerosi ambiti d'interesse degli
organi di polizia stradale.
Con la presente circolare,
nell'illustrare, attraverso la nota allegata (omissis), le principali
novità, si forniscono le prime indicazioni operative sulle tematiche di
più immediato impatto per gli organi di polizia stradale, riservandosi
di fornire, sulle restanti problematiche, ulteriori direttive.
1. PATENTE A PUNTI
La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure
di applicazione della patente a punti contenuta nell'art. 126-bis CdS.
Allo scopo di fornire più dettagliate disposizione operative
sull'argomento, in data odierna, con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1,
sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il
funzionamento del meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si
richiama l'attenzione per il corretto adempimento.
2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell'art.12 CDS)
Secondo la nuova disposizione dell'art. 12 comma 3 bis, le persone
abilitate dal Ministero dell'Interno ad effettuare le scorte tecniche a
trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di
scorta e di regolazione del traffico.
La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere
funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare
convogli eccezionali di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che
in precedenza erano attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia
stradale. Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni applicative e
procedurali con successiva circolare.
3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER
MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all'art. 193 CDS)
Con la modifica dell'art. 193 CdS, si è previsto che l'organo di polizia
stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura
assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del
veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni
caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall'art.
213 CdS per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo
sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 CdS, possa essere
affidato in custodia al proprietario o al altro soggetto che esercita
sullo stesso veicolo un diritto reale. Sull'argomento, si ritiene che,
nell'individuazione del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia
e del luogo in cui il veicolo deve essere conservato, non possa
prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti per l'esercizio della custodia amministrativa di veicoli come
sarà meglio precisato nel successivo punto 4.
La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura
assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di
assicurazione non è dovuta quando l'interessato, entro trenta giorni
dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle
formalità di radiazione del veicolo.
L'attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l'organo
accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al
proprietario dopo aver verificato che nulla osta all'operazione di
demolizione, che il proprietario ha versato la prescritta cauzione e che
il veicolo può essere trasportato presso il centro di raccolta in
condizioni di sicurezza, cioè dopo l'attivazione di una polizza
assicurativa provvisoria o attraverso il trasporto su un altro veicolo
idoneo. In tali casi, l'organo di polizia stradale restituisce i
documenti ritirati al momento dell'accertamento dell'illecito,
autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il
veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La
violazione delle prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità
penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere in capo
alla persona che conduce il veicolo, l'illecito previsto dall'art. 213
CdS.
La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata
dall'organo accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a
tutte le vigenti procedure amministrative contabili, per essere
restituita all'avente diritto, decurtata della somma necessaria alla
copertura della sanzione amministrativa ridotta e delle eventuali spese
sostenute dall'organo stesso, solo dopo l'esibizione della ricevuta di
demolizione.
Fuori dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato,
quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è
disposta direttamente dall'organo di polizia che ha accertato la
violazione.
4. FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifica dell'art.214 CdS)
Le modifiche apportate all'art.214 CdS dalla legge 1 agosto 2003 n. 214
hanno previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del
fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all'avente diritto
(proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).
L'attuazione della nuova norma richiede, da parte dell'organo di polizia
stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della
concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di
conservare il bene che gli è consegnato in condizioni tali da garantire
l'effettivo valore afflittivo della sanzione .
Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla
vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art.7 DPR 22
luglio 1982 n.571), si potrà procedere all'affidamento del veicolo al
proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche in un momento
successivo rispetto all'accertamento, solo quando questi non sia
manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia
sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre,
secondo la previsione del comma 1 dell'art.214 CdS, appare indispensabile
che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è necessaria una valutazione dell'idoneità del luogo in cui
il veicolo sarà custodito in modo da acclarare che offra tutte le
garanzie atte ad impedire che il veicolo stesso possa circolare e che
l'organo di polizia stradale possa controllare, in ogni momento,
l'effettiva osservanza degli obblighi di custodia. In particolare,
l'affidamento al proprietario o ad altro soggetto avente diritto potrà
essere realizzato solo se questi attesta, anche con dichiarazione resa
nelle forme previste per l'autocertificazione, di avere la disponibilità
di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato nel territorio
italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che
gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il
periodo di durata del fermo amministrativo.
Quando esistono le condizioni sopraindicate, in mancanza delle quali si
applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia presso
depositerie autorizzate, l'organo di polizia che provvede a disporre il
fermo, ritira i documenti di circolazione, annotando la circostanza nel
verbale di contestazione con l'espressa previsione che, trascorso il
periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà circolare senza gli
stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di
polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà anche
essere concordato con il custode al momento dell'affidamento del veicolo.
In occasione dell'affidamento dovrà essere redatto apposito verbale,
aggiornato successivamente al momento della riconsegna, con il quale la
persona nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle
responsabilità che assume con la custodia, richiamando le disposizioni
del codice penale che puniscono il custode che non vi adempia
correttamente.
5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO O PER
CONDUCENTI STRANIERI (modifica dell'art.207 CdS).
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di
veicoli immatricolati all'estero (Paesi U.E., Paesi dello Spazio
economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata stabilendo che
deve essere sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale
conseguenza diretta del mancato versamento della cauzione dovuta, nel
caso in cui il conducente non effettui il pagamento immediato della
sanzione pecuniaria dovuta per una violazione al Codice della Strada.
La nuova procedura, che è stata estesa anche al caso in cui un
conducente munito di patente extracomunitaria guidi un veicolo
immatricolato in Italia, prevede la misura del fermo amministrativo del
veicolo come strumento cautelare per ottenere il pagamento della sanzione
e, quindi, non consente di richiamare l'applicazione delle disposizioni
dell'art.214 CdS, come modificato dalla legge di conversione del
decreto-legge 151/2003 che, invece, sono riferibili al fermo quale
sanzione accessoria conseguente, per un tempo determinato,
all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In tali casi, perciò, il veicolo dovrà essere ricoverato presso uno dei
luoghi indicati dall'articolo 8 del DPR 571/82.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SINTESI
DELLE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE
151/03 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 1.8.2003, N.214
(39 pagine in formato
PDF)
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