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Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni
dell'articolo 126- bis del Codice della strada (Cds), introdotto dal
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto legge
27 giugno 2003, n. 151, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» - Serie
generale n. 149 del 30 giugno 2003, che disciplinano la patente a punti.
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all'esigenza
di tutelare con più incisività la sicurezza stradale, integra
efficacemente il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie
attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è
riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. La perdita totale di
tale punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel
tempo, determina l'obbligo di revisione della patente, cioè la
ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di
confermare la permanenza nel conducente dell'abilità alla guida e della
conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di
verifica dell'idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici (Dttsis) del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
presso il quale è istituita l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida ai sensi dell'articolo 225 Cds, con il compito anche di gestire la
registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le
prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2
dell'articolo 126-bis Cds.
Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l'applicazione,
sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori
di polizia nella fase dell'accertamento dell'illecito e per gli Uffici
dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della
comunicazione dell'illecito all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio
La tabella allegata
all'articolo 126-bis Cds, come modificata dall'articolo 7, comma 10 del
Dl 27 giugno 2003, n. 151 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» -
Serie generale n. 149 del 30 giugno 2003) elenca le ipotesi sanzionatorie
per ciascuna delle quali è prevista la decurtazione di un determinato
punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia,
nonché quelle dei cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la
propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti
recano gli estremi delle operazioni di riconoscimento su un'etichetta
adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal Dttsis.
Tale disciplina non interessa i conducenti di veicoli titolari di patente
di guida extracomunitaria o di patente comunitaria il cui titolare non
abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il
cosiddetto riconoscimento della patente in Italia. La decurtazione dei
punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di
veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente,
conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la
perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un
motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto
se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti
da persona titolare di patente di guida.
2. Adempimenti
per gli operatori di polizia
Il nuovo meccanismo della
patente a punti impone agli operatori di polizia di comunicare al
trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di
punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di
contestazione con l'indicazione del punteggio previsto. A tale riguardo
può essere utilizzata la seguente dizione: «La violazione dell'articolo
... Cds determina la decurtazione di n. ... punti». Qualora con un solo
verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di
punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà
essere indicata separatamente. Secondo la previsione dell'articolo
126-bis, comma 2, la sottrazione dei punti è possibile solo quando il
conducente, quale responsabile della violazione, sia stato identificato
inequivocabilmente. La violazione comporta la decurtazione di punteggio
in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata
all'articolo 126-bis Cds, quando è commessa da neopatentati, cioè se è
commessa entro i primi 5 anni dal rilascio della patente.
3.
Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida
Secondo quanto disposto
dal comma 2 del citato articolo 126-bis, l'organo da cui dipende l'agente
accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione
effettuata, deve dare notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di
punteggio. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della
Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in
provincia dalla Sezione di Polizia stradale, che cura il registro
cronologico di cui all'articolo 383, comma 3 del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di
contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi
inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell'obbligato
in solido, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve
disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Nel caso in cui nel medesimo verbale siano
state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di
punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di
esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento
amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali
potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per
altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato Dl n. 151/03 la
comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i
tracciati record e le modalità stabilite dal ministero delle
Infrastrutture e trasporti. L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca dati
da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 Cds. In
questa prima fase di attuazione, per consentire comunque l'avvio del
nuovo sistema, la sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti
provvederanno a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da
parte di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento
telematico con il Dttsis.
4. Recupero
dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti
Il legislatore ha previsto
che il conducente che mantenga un comportamento corretto, senza alcuna
contestazione di violazioni che comportano la detrazione di punti
nell'arco di tre anni consecutivi dall'ultimo fatto accertato, recupera
l'intero punteggio di 20 punti (articolo 126-bis, comma 5). L'articolo
126-bis, comma 4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi
di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e
privati autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i
titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente
C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
5. Sospensione
della patente a seguito dell'obbligo di revisione
Al conducente, che abbia
esaurito tutto il punteggio disponibile, il Dttsis notifica nei modi
previsti dall'articolo 201, comma 3, Cds il provvedimento di revisione
della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli accertamenti
dell'idoneità tecnica prescritti dall'articolo 128 Cds entro i 30 giorni
successivi alla data di notifica la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato. Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura
degli organi di cui all'articolo 12 Cds, che provvedono anche al
materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed
alla sua conservazione.
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