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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 14 maggio 2003, n. 1298
Prime indicazioni relative
all'acquisizione dei dati ex art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante regolamento di attuazione
della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilita' di
informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove.
(Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16/5/2003)
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Ai costruttori di autovetture
All'Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli esteri
Alla Federazione associazioni italiane
concessionari produzione
automotoristica
Alla Confindustria
All'Unioncamere
Premessa
I costruttori di
autovetture sono tenuti, ai sensi della normativa indicata in oggetto, a
fornire al Ministero delle attivita' produttive entro il 15 dicembre di
ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II.
Tali informazioni consistono:
a) nella elencazione di tutti i modelli di autovetture nuove che possono
essere acquistati negli Stati membri dell'Unione europea su base annuale;
b) nella indicazione, per ogni modello, del: tipo di carburante; valore
numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante; valore
numerico corrispondente alle emissioni specifiche ufficiali di CO2.
Per il primo anno di applicazione della normativa (2003) le informazioni
sono fornite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento in oggetto. Modalita' di invio dei dati per l'anno 2003.
In fase di prima applicazione e per tutto il corrente anno 2003 i
soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sono tenuti a fornirli in
via telematica entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento al seguente indirizzo infoco2@minindustria.it
A tal fine si potra' utilizzare un foglio elettronico in ambiente
windows.
I dati riportati indicheranno, per colonna:
a) la casa costruttrice;
b) il modello;
c) le relative varianti di carrozzeria (es. 3 o 5 porte);
d) il tipo di carburante;
e) la cilindrata dell'autovettura;
f) il valore della potenza (espressa in CV e KW);
g) il tipo di cambio (manuale o automatico) ed il numero di marce;
h) il valore di emissione di CO2;
i) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo urbano);
l) il valore del consumo ufficiale di carburante (ciclo extraurbano);
m) il valore del consumo ufficiale di carburante (misto).
I medesimi soggetti dovranno inviare al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma, copia cartacea dei
dati trasmessi al predetto indirizzo e-mail. Si richiama l'attenzione dei
soggetti obbligati alla fornitura dei dati che, per esigenze di
elaborazione e gestione uniforme della banca dati, e' da ritenersi
esclusa ogni altra modalita' per la raccolta e la trasmissione dei dati
in oggetto. Ulteriori indicazioni.
Al fine di rendere una corretta informazione al consumatore si richiama
l'attenzione sull'osservanza delle indicazioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica in oggetto relativamente all'etichetta
relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 di cui
all'allegato I, nonche' alle prescrizioni relative al manifesto da
esporre presso i punti vendita (allegato III) ed alla presentazione, nel
materiale promozionale, dei dati relativi al consumo di carburante ad
alle emissioni di CO2.
Roma, 14 maggio 2003
Il direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Primicerio
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