|
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
A tutti gli uffici territoriali del Governo - Prefetture
Alle amministrazione regionali
Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano
Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle amministrazioni comunali
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2ª - Uff. 4° Ai
compartimenti viabilita' - ANAS
Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
Alla F.M.I (Federazione motociclistica Italiana)
1. Premesse
1.1. L'art. 9 del Nuovo
codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, in vigore dal 7
agosto 2002, ai sensi dell'art, 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n.
168), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono
essere disputate solo se regolarmente autorizzate. In particolare per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate. A tale proposito, gia' con gli articoli 162 e
163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il
trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza
al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
rispettivamente di interesse di piu' province, di interesse sovracomunale
ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale. Ai
sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo
1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza
dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
agli stessi conferite era determinata contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1° gennaio
2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per
lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto
la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle regioni,
province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento
delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di
supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle
prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia
trasferita. Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a
parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni
nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti
ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli
162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu'
precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti
alla rete stradale di interesse nazionale; delle regioni per le
competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che
interessano piu' province e comuni; delle province per le competizioni
motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano
piu' comuni; dei comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano piu' regioni o
piu' province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione puo' essere
rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione. In coerenza
con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del Nuovo codice della
strada l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti
proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o
piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui
non e' prevista alcuna classifica. Non rientrano quindi in tale
disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse
restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal
Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza). Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada
prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che
si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale
della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso
di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori,
tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31
dicembre dell'anno precedente. Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina
poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per
motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel
programma. Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su
strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo
codice della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina
neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti
siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione
del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti
provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.
Analogamente puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarita'
amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilita' di guida
(slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente
attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita' di
percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto
pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito con ogni evidenza a
quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in
quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione
delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel
caso di competizioni. Non sono invece consentite le gare di velocita' da
svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di
nocumento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza
della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. E' necessario
che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva,
acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I., espresso dalle
competenti federazioni sportive nazionali e cio', anche per verificare il
«carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare
logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il
profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalita' degli
organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative,
ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del
C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada,
purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure
2.1 Sulla base delle
esperienze maturate nel corso dell'anno 2002 e degli anni precedenti si
formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme
indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria
competenza.
2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti
federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere
sportivo, sono pervenute alla Direzione generale della motorizzazione e
della sicurezza del trasporto terrestre, che ha formulato il programma
allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle
condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada.
2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista
nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono
chiedere il nulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e
della sicurezza del trasporto terrestre almeno sessanta giorni prima
della gara motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso,
la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le
modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti
per le singole tratte, la velocita' media prevista, le eventuali
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie
chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata,
nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il
tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio
dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte
stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi
alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero
attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle
norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1,2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n.
66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via
Nomentana 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni
tecniche amministrative di competenza del Ministero delle iufrastrutture
e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 7 gennaio
2003, n. 7;
f) dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali comprese
nelle manifestazioni di regolarita' non interessano centri abitati ovvero
attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati
da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non e' di nocumento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. La Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
non potra' garantire l'esame delle istanze presentate e il conseguente
rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la
documentazione trasmessa risulti incompleta. Completata l'istruttoria, la
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente
competente.
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, l'ente
competente puo' autorizzare, per comprovate necessita' lo spostamento
della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su
richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione
della variazione alla predetta Direzione. Ai fini della autorizzazione
dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di
svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo
stesso ente. Al momento della presentazione dell'istanza gli
organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche
la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita' media
prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al
traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza e'
opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti
proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta
puo' anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso
dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione. Si precisa che ai
sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Nuovo codice della strada, qualora,
per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del
percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validita' della autorizzazione e' subordinata, ove
necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea
della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi
dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato dell'art. 7,
comma 1, del Nuovo codice della strada. Sentite le competenti
Federazioni, l'ente competente puo' rilasciare l'autorizzazione alla
effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle
suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario. A tale
proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del Nuovo
codice della strada, il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel
caso di gare di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per le tratte
di strada sulle quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h
od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico. In tal modo
e' risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del
termine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in cui in
una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarita' e prove
speciali a velocita' libera su tratte chiuse al traffico. Negli altri
casi il collaudo puo' essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei
casi in cui e' prescritto, che nei casi in cui rientra nella
discrezionalita' dell'ente competente, e' da quest'ultimo effettuato
ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada
interessata non e' di proprieta'. Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9
del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono
i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e degli organizzatori. Per quanto attiene alla rappresentanza
delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il
proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al
piu' vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il
proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la
presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgere tutte le
incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di
ogni gara l'ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre, le risultanze della competizione, precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute
in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del
Ministero delle infrastrutture e del trasporti
Tanto premesso, sono state
prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il
tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e
della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del
programma delle gare automobilitiche e motociclistiche da svolgere
nell'anno 2003.
Le proposte sono state distinte in: programma 2003 di gare che si sono
gia' svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale
della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ha
verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per effetto dello
svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha gia'
concesso il nulla-osta (allegato A);
programma 2003 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che
non trovano riscontro nelle manifestazioni gia' effettuate nell'anno
precedente per le quali la predetta Direzione dovra' procedere a
specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara
(allegato B).
Roma, 11 aprile 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 13 maggio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 293
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE GARE IN
PROGRAMMA NEL 2003 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2002
Con note in data 20
novembre 2002 e 6 dicembre 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica italiana), e con nota in data 23 dicembre 2002 la F.M.I.
(Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, ai fini del
rilascio del nulla-osta, il programma per il 2003 delle gare
automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente. Con
note in data 11 dicembre 2002 e 23 dicembre 2002 rispettivamente, le
suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno
inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti
di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi
di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinano. Nelle
suddette note e' anche dichiarato che non sono previste variazioni del
percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli
organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due
Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e
degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono gia'
svolte nel 2002 e sono proposte dagli stessi organizzatori della
precedente edizione, e che e' stato regolarmente versato l'importo dovuto
per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del
decreto del Presidente della, Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 7 gennaio 2003 n. 7, rilascia il nulla-osta per le gare comprese
negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente
provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi: elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche;
c) gare di regolarita' auto (rally);
d) gare di regolarita' auto storiche (rally);
elenco n. 2 (moto) di cui: a) gare di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al
rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata
gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno,
non ancora nota a questo Ministero. Nei casi in cui gli organizzatori
dovranno, per motivate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto
alla precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti
Federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista per il
rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso
l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo dovuto per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista
per le gare fuori programma. Conformemente a quanto disposto dall'art. 9
del Nuovo codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare
l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del
percorso quando dovuto. L'autorizzazione per le gare di velocita' e'
subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle misure
previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto
della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno. Per la
tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e
fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni
agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad
impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione
- ad operare perche' non siano recate offese all'estetica delle strade ed
all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e
perche' in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante
gara.
Roma, 11 aprile 2003
Il capo dipartimento:
Fumero
---->
Vedere immagini da pag. 82 a pag. 88 della G.U. <----
Allegato B
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con note in data 20
novembre 2002 e 6 dicembre 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica italiana), e con nota in data 23 dicembre 2002 la F.M.I.
(Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre il programma
delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da
svolgere nell'anno 2003, di cui agli elenchi allegati, che sono stati
cosi' suddivisi: elenco 3 (auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
c) gare di regolarita' auto (rally);
d) gare di regolarita' auto storiche (rally);
elenco 4 (moto) di cui:
a) gare di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Si rappresenta che questa Direzione potra' rilasciare il nulla-osta solo
dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni
elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e
della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali
la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia. A tal
fine e' necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la
documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per
poter svolgere la singola istruttoria, almeno sessanta giorni prima della
data prevista per la manifestazione. Per la migliore operativita' e'
opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto
nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i
contenuti ivi descritti.
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione e' provvedimento
autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.
Roma, 11 aprile 2003
Il capo dipartimento:
Fumero
---->
Vedere immagini da pag. 89 a pag. 91 della G.U. <----
|