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IL DIRETTORE
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i servizi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
Visto l'art. 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si
svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli
organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in
loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione;
Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, e' data facolta' agli organi
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori
della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro
ausilio, della scorta tecnica;
Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter, i requisiti e
le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica, sia le modalita' di effeftuazione della
stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di
scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Determina:
1. E' approvato l'allegato
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada. 2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il Direttore del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i servizi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Fumero
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
De Gennaro
Registrato alla Corte dei
conti il 15 gennaio 2003
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17
DISCIPLINARE PER LE SCORTE
TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE
E DOTAZIONE DEI VEICOLI
Capo I
Soggetti autorizzati
Art. 1
Persone che possono
svolgere l'attivita' di scorta
1. Possono svolgere
servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone
abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un
rapporto non occasionale con le societa' o con le associazioni sportive
affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di
promozione sportiva riconosciuti.
2. Possono altresi' svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni
ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono
soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad
un anno con imprese o societa' commerciali legalmente costituite in
Italia, ovvero con societa' commerciali legalmente costituite
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a
condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia
trattamento di reciprocita', e che sono autorizzate ad erogare attivita'
di servizi di scorta a titolo oneroso.
3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di
essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di
impegnarsi al rispetto delle regole sportive.
Art. 2
Rilascio dell'attestato
di abilitazione
1. L'attestato di
abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni
ciclistiche e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia
stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di
categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di
categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi
davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso
ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario
della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume
la veste di presidente, da un appartenente al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore e da un
rappresentante, nominato dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana
o di un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
3. L'attestato di abilitazione ha validita' per cinque anni e puo' essere
rinnovato.
4. L'attestato di abilitazione puo' essere rilasciato, senza il
superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validita'
del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della
specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di
motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero
dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva
riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo,
attivita' di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni
ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci
competizioni. Detta esperienza puo' essere comprovata attraverso una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante
della societa' sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato
l'attivita'.
Art. 3
Esami di abilitazione
per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato
1. Le prove di esame si
svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di
ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2,
comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei
primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza
delle sessioni di esame puo' essere anche mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta
sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande
relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla
prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno
7/10 delle domande della prova scritta.
3. Le prove di esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono
ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non puo'
essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano
sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare
ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo
esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento
di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di
abilitazione, conforme all'allegato 2.
6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa
verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di un
colloquio orale davanti ad una commissione costituita secondo le
modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate
nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e
tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di
scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 3 e 4. Al termine di ogni sessione di esame, il
dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione
di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito un
archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le
modalita' di svolgimento degli esami, nonche' quelle relative alla tenuta
dell'archivio degli abilitati. Capo II Attrezzatura e dispositivi dei
veicoli utilizzati per le scorte tecniche
Art. 4
Veicoli utilizzabili per
le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento
dell'attivita' di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi
carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1,
ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresi' utilizzati veicoli che sono immatricolati
nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.
3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere
caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura
installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli
articoli 5 e 6.
4. I veicoli utilizzati devono essere di proprieta' delle societa', delle
imprese o delle associazioni di cui all'art. 1, ovvero in usufrutto,
acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di
locazione a nome delle societa' sportive o delle associazioni o degli
enti di cui all'art. 1, comma 1, o dei relativi presidenti. Possono
altresi' essere utilizzati veicoli nella disponibilita' dei soci delle
societa' o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, a
condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per
l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.
Art. 5
Dispositivi
supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati
per le scorte tecniche
1. I veicoli di cui
all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono
essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a
regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m
1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere
installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego,
angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da
impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO
GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero
su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2,
di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad
un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o sub- verticale in
modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e
tali da non limitare la visibilita' dei dispositivi luminosi del veicolo
e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la
visibilita' dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche
su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche
sopraindicate;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente
le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
da esporre sul lato sinistro del veicolo;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il
veicolo che segue o precede nella scorta;
e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.
2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del
servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti
attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo,
con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il
veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o
radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero
utilizzo delle mani.
3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del
servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo
consentono, possono essere altresi' equipaggiati con un dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU
recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre
ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni
condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti
dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di
scorta in modo solido e sicuro.
5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i
segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero
resi non visibili.
Art. 6
Attrezzature ed
equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato
impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del
servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla
intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente
le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito
nell'allegato 4;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente
le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia
apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di
altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personsle abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con
i veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante l'effettuazione del
servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere
equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato,
sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con
caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere
collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve
rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte
ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al
comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo
svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il
personale abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di scorta
tecnica.
Titolo II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI DI SCORTA
Capo I
Tipologie di scorte
tecniche
Art. 7
Numero dei veicoli
utilizzati per i servizi di scorta tecnica
1. Fuori dei casi previsti
dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere
scortata almeno da:
a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le
caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello
"INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente,
segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento
di sospensione temporanea della circolazione;
b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le
caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello
"FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente
considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione
dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione;
c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le
caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una
persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi
veicoli non possono trovarsi passeggeri.
2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facolta' prevista
dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate
condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi
caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di
manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la
scorta sia effettuata da. un diverso numero di veicoli aventi le
dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un
massimo, in ogni caso, di dodici veicoli.
Capo II
Svolgimento dei servizi di
scorta tecnica
Art. 8
Posizione dei veicoli di
scorta tecnica
1. Durante lo svolgimento
del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre
posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la
massima visibilita' della carovana sportiva, l'individuazione di
eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonche' il
transito in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse
tipologie di strade ed in funzione della velocita' media dei concorrenti
e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati
secondo i seguenti schemi indicativi: a) il veicolo di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non
inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo
concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a
centro metri;
c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo
concorrente in gara di almeno duecento metri. 3. Ai fini del presente
disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare
numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli
organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile
in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso
ovvero che, comunque, superi i 15 minuti.
Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed
internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente puo'
essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione
stessa.
Art. 9
Utilizzo dei dispositivi
luminosi
1. Durante il servizio di
scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti
e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi,
anche quando non ne e' prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti
sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di
cui all'art. 5.
Capo III
Obblighi del personale che
effettua una scorta
Art. 10
Il responsabile della
scorta
1. Il servizio di scorta
tecnica e' svolto sotto la diretta responsabilita' dell'organizzatore
della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad
effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9. 2. Il responsabile della scorta deve avere con se'
idonea documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti
che svolgono la scorta alle imprese, societa' o associazioni sportive di
cui all'art. l. 3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve
avere con se' l'attestato di abilitazione di cui all'art. 3.
Art. 11
Obblighi delle persone
che effettuano la scorta
1. Tutte le persone che
effettuano la scorta devono essere costantemente in grado di comunicare
con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con
altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli
eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e
devono intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni
situazione che necessiti di attivita' di segnalazione.
2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non deve
consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver
verificato che: a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli e del
personale abilitato al servizio di scorta, di cui agli articoli 5 e 6,
siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e
perfettamente funzionanti;
b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonche' quelle
rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative
prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato
corrisponda a quello autorizzato;
c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso
autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se
prescritto, nonche' di ogni prescrizione o limitazione imposta
nell'autorizzazione;
d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita'
di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro,
aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la
scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7;
f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione
a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che
possono svolgere l'attivita' ai sensi dell'art. 1, che siano state
preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere
correttamente la scorta stessa. 3. Qualora durante lo svolgimento del
servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano
piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei
veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, previa
comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli
organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta,
con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata
interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a
tutti i concorrenti, e' consentito proseguire il servizio, limitatamente
all'effettuazione di un'attivita' di segnalazione della presenza dei
concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o
con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel
pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
richieste, qualsiasi attivita' competitiva su strada.
Art. 12
Modalita' di svolgimento
della scorta tecnica
1. Nelle strade a doppio
senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di
marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori
della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva
scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilita' per nebbia ovvero per
altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada
corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente
interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato
deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1,
lettera d).
4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada
interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade
laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso
dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale
abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti
stessi con adeguato anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo loro di
rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di
segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b). In galleria
ovvero in condizioni di scarsa visibilita', in luogo o in aggiunta alle
segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni
luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale
abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione
temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza
della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate
in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di
traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della
carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi
non soggetti a pubblico passaggio.
6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a
disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in
movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una
distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente
considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo.
L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Fino al 30 giugno 2003,
nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento
della competizione ciclistica abbia previsto la necessita' della scorta
di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma
6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano
le condizioni, puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato,
sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in
tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi
delle imprese, delle societa' o delle associazioni autorizzate, puo'
essere effettuata con veicoli nella disponibilita' di chi organizza la
manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e
con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni
sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di
promozione sportiva riconosciuti.
2. Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le
previsioni del presente disciplinare relative al numero ed
all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per
ciascuna scorta, nonche' tutte le disposizioni relative alle modalita' di
svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
3. Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve
altresi' dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura
assicurativa per i rischi connessi all'attivita' di scorta tecnica.
Allegato 1
MATERIE DELLE PROVE D'ESAME
a) Nozioni generali sul
Nuovo codice della strada.
b) Definizioni stradali e di traffico.
c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa,
classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle
strade.
d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive -
Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della
scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e
sanzioni.
e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni,
visibilita' notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri
mobili, strettoie e sensi unici alternati.
f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.
g) Limiti di velocita' e distanze di sicurezza.
h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.
l) Autorizzazione delle imprese, delle societa' o delle associazioni,
obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle
persone e dei veicoli per le scorte tecniche.
m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
n) Modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
o) Responsabilita' civile verso terzi.
p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.
Allegato 2
ATTESTATO DI ABILITAZIONE
Intestazione dell'ufficio
Si attesta che, in data odierna, il sig. &ul; nato a &ul; il
&ul;
dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha
ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in
occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tale abilitazione ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata.
La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.
Data - Timbro della Repubblica
Firma
Il Dirigente del
Compartimento
di Polizia stradale.
Allegato 3
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vedere allegato a pag. 48 della G.U. <----
Allegato 4
---->
vedere allegato a pag. 49 della G.U. <----
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti
terrestri, personale affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti del
Ministero dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della
pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno
Visto il disciplinare per le scorte
tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002
con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stati fissati i requisiti e
le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, le modalita' di
effettuazione della stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli
adibiti al servizio di scorta;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle
competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di
partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione
della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario
prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e
motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza
di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il
sopraggiungere dei concorrenti;
Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba
essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono
affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno
come gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche;
Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in
quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia
stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta
previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo
regolamento di attuazione e che, di conseguenza, sia necessario
prevedere, in capo al Ministero dell'interno, la facolta' di
revocare l'abilitazione alle persone che non possiedono piu' tali
requisiti;
Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle
abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi
dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche
nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova
orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica;
Considerato che la nuova figura di personale di supporto della
scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della
scorta fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione
dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti
abilitati;
Determina:
1. Sono approvate le allegate
modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada.
2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in
occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2007
Il Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri,
personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti
Fumero
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Manganelli
Registrato alla Corte dei conti il 4
febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 83
Allegato
MODIFICHE AL
DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE
SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002.
1. All'art. 1, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando
il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di
scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione aggiuntiva
di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2,
e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone di
cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a
18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e relativo regolamento di attuazione.».
2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono
aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta».
3. All'art. 3:
a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le seguenti:
«per il servizio di scorta»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo
dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica
della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una
prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una
commissione costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma
2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare
riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle
modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova
dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e
4. La prova si considera superata quando il candidato risponde
esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al
termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di
Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato
di abilitazione.».
4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti: Art. 3-bis
Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai
servizi di segnalazione aggiuntiva
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di
segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e'
rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno
dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che
abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8
ore ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di
cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica
italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per
cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso
della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di
almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis,
organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente
di promozione sportiva riconosciuto.
3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito un
archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con
provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le
modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati. Art. 3-ter.
Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta
1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e'
revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della
Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu'
i requisiti richiesti per il suo rilascio.».
5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura
II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a
luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte
anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8».
6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente: Art. 6-bis.
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai
servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del
servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti
attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma
2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito
nell'allegato 4;
c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di
colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa
bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in
quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con
caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare
con i responsabili dell'organizzazione della corsa.
2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in servizi
di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non
visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1.
La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve
essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale
abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.
7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere
condotti da persone non munite di abilitazione.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora
le intersezioni stradali interessate dal transito della
manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art.
1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a
otto».
8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente: Art. 7-bis.
Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero
di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo,
di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza di sospensione o
di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione
della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i
veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da
personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi
dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti
sensibili del percorso.
2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o
limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30
minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di
segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai
punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile
della scorta.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non
rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata
visibilita' e numerosa presenza di pubblico, nonche' i tratti
precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui e' presente
numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non e' necessario
se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il
pubblico non puo' invadere la sede stradale al momento del transito
dei concorrenti.
4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione
non puo' comunque essere superiore a quella indicata nel
provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art.
8, comma 3, ultimo periodo». 9. All'art. 8, comma 3, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le competizioni a tappe, per quelle
di interesse nazionale ed internazionale, nonche' per le
competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali
le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo
concorrente e' stabilito nel documento che autorizza la competizione
stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.».
10. Dopo l'art. 8, e' aggiunto il seguente: Art. 8-bis
Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione
aggiuntiva
1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del
personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui
e' sospesa o limitata la circolazione nonche' per almeno i 15 minuti
precedenti al transito del veicolo recante il cartello «INIZIO GARA
CICLISTICA» e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo
recante il cartello «FINE GARA CICLISTICA».
2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva,
secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art.
10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve
presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in
posizione ben visibile per gli utenti della strada e non puo'
trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o
il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilita' per
gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi
di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimita' dei
predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m
di distanza.
11. All'art. 10, comma 3, le parole «all'art. 3» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 2 o 3-bis.».
12. All'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, al primo rigo, dopo le parole «che effettuano la
scorta» sono aggiunte le seguenti: «con veicoli»;
b) al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) i
dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei
veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo
correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le
attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli
articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;»;
c) al comma 3, dopo le parole «di cui all'art. 7, comma 1» sono
aggiunte le seguenti parole: «e all'art. 7-bis, commi 1 e 2,».
13. All'art. 12, nel titolo, dopo la parola «tecnica» sono aggiunte
le seguenti parole: «con veicoli».
14. Dopo l'art. 12, e' aggiunto il seguente: Art. 12-bis.
Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Tutte le persone che effettuano attivita' di segnalazione
aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in
grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa,
ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato
dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare
il servizio, devono comunicare al direttore dell'organizzazione o di
corsa il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo
dell'apparato radiomobile nonche' le generalita' complete ed il
numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.
2. Le persone che effettuano l'attivita' di segnalazione di cui al
comma 1 devono:
a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in
mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il
momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto
sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;
b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero,
in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le
modalita' di segnalazione della sospensione temporanea della
circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono
sul tratto interdetto;
c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione
relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della
circolazione.
3. Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e
tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di
attivita' di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate
in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli
utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti
stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di
sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la
sospensione temporanea della circolazione.
4. Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale
abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c).
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla
strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da
luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso
dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il
personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato
anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo loro di rallentare
utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di
segnalazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a).
6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-bis, comma 1,
lettera b), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni
manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli
utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono
immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi
indicati e' vietato.
15. Dopo l'allegato 1, e' aggiunto il seguente:
Allegato 1-bis
MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA
PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART.
3-BIS
a) Autorizzazioni per lo svolgimento
delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per
l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica -
Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni;
b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico;
c) servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi;
d) regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva;
e) obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare
le scorte tecniche a gare ciclistiche;
f) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di
segnalazione;
g) modalita' di svolgimento dei servizi di segnalazione;
h) impiego degli apparati radio per i collegamenti. Il corso di
formazione deve avere durata minima di 8 ore. Dell'inizio del corso,
dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data
comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per
territorio almeno quindici giorni prima. L'esame deve svolgersi
davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre
membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile
della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione
sportiva che ha organizzato il corso di formazione. L'esame deve
essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame
devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice
e conservati dalla societa' ovvero dall'Associazione o ente di
promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni. 16.
Dopo l'allegato 2, e' aggiunto il seguente:
Allegato 2-bis
ATTESTATO DI
ABILITAZIONE
Intestazione dell'ufficio
Si attesta che, in data odierna, il
sig. .... nato a.... il.... dopo aver superato la prova d'esame
predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere
i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare
ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta
tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare
ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata.
La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in
originale.
Data....
(Timbro della Repubblica)
Firma....
(Il dirigente del compartimento di Polizia stradale)
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