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Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in
caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i
segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1
(( 1. Le
disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 2. Le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte,
delle luci d'ingombro". 4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.)) Riferimenti normativi: - Il
testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del nuovo codice
della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le
gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu'
comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.;
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto sono
sostituite dalle seguenti:
"le altre;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto
per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui
all'art. 60, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. ;
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta , le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole:
"dei lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti, ;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per
motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel
programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima
della competizione. L'autorita' competente puo' concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. ;
f) al comma 6, nel primo periodo, le
parole: "L'autorizzazione alla prefettura sono sostituite dalle
seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione ;
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo'
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone
le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con
disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai
sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter. ;
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione e'
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro
abitato, dell' art. 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal
seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ;
l) dopo
il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una
competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' punito
con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad
euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo,
partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
"Art. 8. - 1. Al
comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fuori dei casi previsti dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o
per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e'
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro
cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la
confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. ".
"Art. 11. - 1. All'art. 152 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori
ed i motocicli in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso
dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. ". - Il
testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della
strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: "Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli).
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in
ogni altro caso di scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di
marcia, e' obbligatorio l'uso dei
proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1-ter. Durante la
marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad
eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
Art. 2
1. Al comma 2,
secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva
voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare ((purche'
il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le
orecchie".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente
dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive
modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: "Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida).
- 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede
di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo
di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso
durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e
dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade
ed al trasporto di persone in conto terzi. E' inserito l'uso di
apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia
adeguate capacita' utitive ad entrambe le orecchie che non richiedono per
il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni
del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
Art. 3
(( 1. Il
comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.". 2.
All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora
dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.". 3. All'articolo 191, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata
da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone
bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".))
Riferimenti
normativi:
- Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente: "Art. 186 (Guida sotto l'influenza
dell'alcool).
- 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e'
punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino
ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5.
Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al
comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 9/2002, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 13. -
1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente
di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ;
b) il comma
e' sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. ;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi
4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
e) al comma 6, le
parole: "di cui al comma 4, sono sostituite dalle seguenti: "di
cui ai commi 4 e 4-bis, ". - Il testo vigente dell'art. 191 del
decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 491
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).
-1. Quando il
traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono
dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano
per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade
sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al
pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacita' motorie o su carrozzella, o riunita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso i
persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la
carreggiata o si accinge a attraversarla e devono comunque prevenire
situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in
relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.".
Art. 4
(( 1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati
sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato
decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale
competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane
principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo
conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo
di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione,
alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei
soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le
successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al
precedente periodo. 3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve
essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con
analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla
tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in
tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo
ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione,
senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli
stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Nelle ipotesi
in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al
presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui
all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e
D del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il
seguente: "2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A
- Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane
secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;".
- Il testo dell'art.
12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive
modificazioni e' il seguente: "1. L'espletamento dei servizi di
polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via
principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b)
alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della
guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero
dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.".
- Il testo
degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive
modificazioni e' il seguente: "Art. 142 (Limiti di velocita). - 1.
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di
elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di
scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i
limiti massimi suddetti gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di
velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati
al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che
saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari
della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di
velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i
provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di
mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere
direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di
veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori:
45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle
merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato
all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50
km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine
agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su
altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un
autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art.
54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori
dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati
al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a
5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi
d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati: 60
km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di
cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti
di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo
gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del
comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali
sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti
dall'art. 141. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di
velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e
di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e'
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste
sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Se la violazione e' commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa e' da quattro a otto mesi.". "Art. 148 (Sorpasso). - 1.
Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla
parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il
conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che
la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa
compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che
lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere
analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa
carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla
propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano
suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia
libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del
sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocita' e
quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da
sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il
sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra
del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato
deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia
per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu' vicino
possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il
profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densita'
della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare
facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a
rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo
deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per
lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in
servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo
aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o
animale, puo' rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a
condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli piu' rapidi che
sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra
quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico,
che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il
sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata
a senso unico di circolazione il sorpasso si puo' effettuare su ambo i
lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un
salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
10. E' vietato il sorpasso
in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni
altro caso di scarsa visibilita'; in tali casi il sorpasso e' consentito
solo quando la strada e' a due carreggiate separate o a carreggiata a
senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi
sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il
sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' il
superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello,
ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a
tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o
in corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a)
quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando
avvenga su strada a precedenza, purche' a due carreggiate separate o a
senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le
corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando
ii veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non
sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o
da agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in
corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la
circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un
veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa
a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti,
anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in
cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi
i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Quando non si
osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una
delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due
a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.".
- Il
testo dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e
successive modificazioni, e' il seguente: "6. Nel regolamento sono
precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi
tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme
di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e
diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del
Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro
necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita'
di omologazione e di approvazione.".
- Il testo dell'art. 200 del
decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il
seguente: "Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle
violazioni). 1. La violazione, quando e' possibile, deve essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta
contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel
regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve
essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata
in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.".
Art. 5
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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