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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono
riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Art. 1
Ambito
di applicazione e disposizioni generali
1. Le
disposizioni del presente decreto definiscono le modalita' per il
recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del
riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994,
per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla
legge 22 luglio 1994, n. 459;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto
costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e
n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio
1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed
alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli
anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e'
affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti
normativi:
- L'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante:
"Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello
Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1990, n.
219, e convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1990, n. 331 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1990, n.
267, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. In aggiunta al limite di spesa prevista dall'art. 13
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e' prevista la spesa di lire 122
miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire
275 miliardi per l'anno 1992.
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del
decreto-legge di cui al comma 1 e' integrato con successivo decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Alla copertura dell'onere, recato dal presente articolo, pari a lire
122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a
lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate previste dal presente decreto.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante: "Misure
urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1993, n. 73, e
convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n.
162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, cosi'
recita:
"Art. 15. - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa di lire 370
miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a
parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione
di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate
all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' di
un contributo per le imprese di autotrosporto di Paesi membri della CEE,
rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi
disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio
italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di
terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del
fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e'
adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un
credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui reddti o dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte,
operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui
compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 68.
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE e' adottato, nei
limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2,
apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo
rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalita' che
saranno stabilite nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dallo stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei
trasporti.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante:
"Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto
di terzi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1994, n.
119, e convertito in legge dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171, cosi' recita:
Art. 1. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1993, n. 162, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire
200 miliardi per l'anno 1993.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1993, n. 162. 3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota
delle maggiori entrate conseguenti dall'art. 14 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, e dall'art. 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 recante:
"Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1995, n. 17,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1995, n. 68, cosi'
recita:
"Art. 1 (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per
conto terzi). - 1. Per il primo semestre dell'anno 1994, e' concesso un
credito di imposta di complessive lire 270 miliardi a favore delle
imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autatrasporto di merci
per conto di terzi, nonche' un contributo di complessive lire 15 miliardi
per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportata ai
consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel
territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze
effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del
fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e'
adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la
concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale dai redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla
fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei
dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE e' adottato, nei
limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2,
apposito decreto del Ministro del trasporti e della navigazione, di
concreto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per
autotrazione per percorsi effettuati nel territorio italiano,
nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite nello stesso
decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70
miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 68: quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione
per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di cui all'all'articolo 17, comma 1, della legge 4
agosto 1990, n. 240, quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono
a tal fine versare all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi:
quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- L'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 recante:
"Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto", pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1995,
n. 277, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio
1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1996, n. 9,
cosi' recita: "Art. 1 (Interventi per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto terzi).
- 1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito
d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali
autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,
nonche' un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto
di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per
autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e' adottato,
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la
concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sui valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla
fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti
e sui compensi da lavoro autonomo.
3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo di cento veicoli
per impresa.
4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea e'
adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per
autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano,
nell'ammontare e con lo modalita' che saranno stabilire nello stesso
decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando,
per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro
e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo ai Ministero dei
trasporti e della navigazione.".
- La decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 97/270/CE del
22 ottobre 1996, concernente il regime di crediti d'imposta istituite
dall'Italia a favore del settore dei trasporti di merci su strada per
conto di terzi (C 45/95 ex nn. 48/95), confermata dalla sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 maggio 1999, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile
1997, n. 106.
- La decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE,
del 9 giugno 1993, relativa all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex nn. 67/92)
Italia (Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori
professionisti) confermata dalla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 29 gennaio 1998, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 16 settembre 1993, n. 233.
Art. 2
Individuazione
dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
1. Il
recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli
interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1,
comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i
beneficiari non sono piu' esistenti alla data di formazione degli elenchi
di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.
((2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un
apposito piano straordinario di attivita', anche con il supporto del
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,
utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi
provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i
soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e
che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi, da
quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo
della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese
che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attivita', oltre
che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente
alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti
di aziende che abbiano cessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita
per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la
medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito
l'attivita', fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese
cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto
dirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche,
necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi.
Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il
pagamento di cui al comma 6.))
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione
degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del
loro ammontare complessivo, nonche' con l'indicazione, in caso di non
corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle
somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri
di imputazione della somma, ((anche pro quota)). A tale fine l'importo
complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e'
costituito dalle somme di cui e' stato normativamente previsto il
riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994 ((con
riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle
medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri
dell'Unione europea)), maggiorate degli interessi indicati negli atti
comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e'
altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico
superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in
rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il riconoscimento
delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite
numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi
di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi
del comma 3, dando termine di ((sessanta giorni)) per eventuali
osservazioni e produzione di documenti.
((5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di
pagamento di cui al comma 6.))
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente
il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento
deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del
termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti la rateizzazione in non piu' di quarantotto mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
Riferimenti
normativi:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 501/1995,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 11/1996 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3
Recupero
((1.
Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti propone all'autorita' giudiziaria domanda di ingiunzione,
ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In
caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola
delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione.))
Riferimenti
normativi:
- Gli articoli del codice di procedura civile da 633 a 656 cosi'
recitano: "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita).
- Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla
consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia
ingiunzione di pagamento o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o
stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua
opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai
a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una
libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una
controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra
elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento
della condizione.
L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione
all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o
dei territori soggetti alla sovranita' italiana".
"Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte idonee a norma del
n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per
scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti
prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni
di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da
imprenditori che esercitano una attivita' commerciale anche a persone che
non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli
estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e
seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di
legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle
scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano
tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".
"Art. 635 (Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti
pubblici).
- Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o
vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della
pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un
notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei
regolamenti.
Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di
assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459,
sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del
lavoro e dai funzionari degli enti".
"Art. 636 (Parcella delle spese e prestazioni). - Nei casi previsti
nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla
parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del
ricorrente e corredata dal parere della competente associazione
professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle
prestazioni e' determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se
non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere
nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori
materiali".
"Art. 637 (Giudice competente).
- Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione
monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta
in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 e' competente anche
l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si
riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda
d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore
del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti
o il consiglio notarile dal quale dipendono".
"Art. 638 (Forma della domanda e deposito). - La domanda
d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti
indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono.
Il ricorso deve contenere altresi' l'indicazione del procuratore del
ricorrente oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
possono essere fatte presso la cancelleria. Il ricorso e' depositato in
cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono
essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di
ingiunzione a norma dell'art. 641".
"Art. 639 (Ricorso per consegna di cose fungibili). - Quando la
domanda riguarda la consegna di una determinata quantita' di cose
fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e'
disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a
definitiva liberazione dell'altra parte.
Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di
pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un
certificato della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
"Art. 640 (Rigetto della domanda). - Il giudice, se ritiene
insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne
dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il
ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la
domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via
ordinaria".
"Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge
all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita'
di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso
termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e
che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a
dieci giorni oppure aumentata a sessanta.
Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla
sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne
maggiore di centoventi giorni. Nel decreto, eccetto per quello emesso
sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne
ingiunge il pagamento".
"Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito e' fondato su
cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di
liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al
debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza
l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli
effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di
grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente
una cauzione. In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione
senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482".
"Art. 643 (Notificazione del decreto). - L'originale del ricorso e
del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto
sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e
seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite".
"Art. 644 (Mancata notificazione del decreto). - Il decreto
d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia
eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire
nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche], e di
novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere
riproposta".
"Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti
all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui
all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare
avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decrete. In seguito all'opposizione il giudizio si
svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice
adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'".
"Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro). -
Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti dai
rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione
l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430
all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene
l'opponente. In tal caso il termine per la comparizione in giudizio
decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della
notificazione dell'opposizione. Durante il corso del termine, stabilito
per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso
al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il
giudice provvede con decreto che, in caso di accoglimento dell'istanza,
deve essere notificato alla controparte".
"Art. 647 (Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata
attivita' dell'opponente). - Se non e' stata fatta opposizione nel
termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice
che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente,
lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia
rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che
l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto e'
stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione
non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art.
650 e la cauzione eventualmente prestata e' liberata".
"Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). - Il
giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di
pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile
l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa
a norma dell'art. 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni,
spese e danni".
"Art. 649 (Sospensione dell'esecuzione provvisoria). - Il giudice
istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi,
puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria
del decreto concesso a norma dell'art. 642".
"Art. 650 (Opposizione tardiva). - L'intimato puo' fare opposizione
anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne
avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore. In questo casa l'esecutorieta' puo'
essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non e'
piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione".
"Art. 651. - Articolo abrogato dall'art. 1, legge 18 ottobre 1977,
n. 793, sulla abolizione del deposito per soccombenza nel processo
civile".
"Art. 652 (Conciliazione). - Se nel giudizio di opposizione le parti
si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o
conferma l'esecutoriota' del decreto, oppure riduce, con la somma o la
quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane
ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta,
fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve
effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari".
"Art. 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione). - Se
l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o
provvisoriamente esecutiva, oppure e' dichiarata con ordinanza
l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito,
acquista efficacia esecutiva. Se l'opposizione e' accolta solo in parte
il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli
atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro
effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta. Con la sentenza
che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in
base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli
onorari del decreto ingiuntivo".
"Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione). - L'esecutorieta'
non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo
precedente e' conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto
esecutivo: ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha
disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula".
"Art. 655 (Iscrizione d'ipoteca). - I decreti dichiarati esecutivi a
norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali e'
rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale".
"Art. 656 (Impugnazioni). - Il decreto d'ingiunzione, divenuto
esecutivo a norma dell'art. 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi
indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo
nei casi previsti nell'art. 404, secondo comma".
Art.
3-bis
Maggiori
entrate
((1. Le
maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in
apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 4
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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