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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dal
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n.
254;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e' sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto
firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli
ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale.
I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale
sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal
presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio
cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23
dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 24 gennaio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulare le leggi ed emanare i decreti
aventi di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "Art.
17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza
stradale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma primo, della legge 30 marzo 1987, n. 132, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987.
- L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, recante: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per
conto terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n.
123, cosi' recita: "Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti
dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati
provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che le somme versate
dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta
degli albi provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli
autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei
veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi' disciplinate le
modalita' di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della
rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per
l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sara'
rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai
rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681,
recante: "Regolamento recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
recante: "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni" e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 209, alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 681/1994, come modificato dal presente regolamento: "Art.
8. - 1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni
loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese
nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di
attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal
presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di
accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I
pagamenti relativi alle spese di funzionamento del comitato centrale sono
effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal
presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio
cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254.".
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