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Testo in vigore dal:
14-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140,
che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore
aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed
elettronico;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata
legge n. 140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano disciplinati da apposito
regolamento;
Considerata la necessita' di dare organica attuazione agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11
maggio 1999, n. 140;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e
l'articolo 1 della legge 24 novembre 1977, n. 801;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visti gli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 175;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23
aprile 2001;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Emana il
seguente regolamento:
Art. 1
Settori di intervento
1. Il Ministero delle
attivita' produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle
capacita' e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie
funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi
riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di
progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei
prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative,
funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie
sensibili.
2. Le tecnologie sensibili per le quali e' ritenuto opportuno
lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui
al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di
cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene
aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa
procedura.
3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2
presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 11
maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 25
maggio 1999), recante: «Norme in materia di attivita' produttive», e'
il seguente: «Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico).
- 1. Al
fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta
tecnologia, assicurando altresi' la qualificata integrazione
dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico
dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a)
la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente
nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad
elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel
settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di
impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa', preferibilmente
costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di
cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le
modalita' recati dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere
espresso dal comitato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n.
808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti
commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e
quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della
partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento
dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo
sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacita' di
ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento
alle aree depresse del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di
competitivita' delle industrie italiane in campo internazionale.
3. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi
avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al
medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di
macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la
disponibilita' da parte del Ministero della difesa di quanto necessario
ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto.
I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante
assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno
impegnarsi ad assicurarne la disponibilita' per la difesa nazionale e in
ogni caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma
di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di
lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a
decorrere dall'anno 2000.». «Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale
e duale).
- 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera
a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a
favorire il rafforzamento della competitivita' internazionale sia in
settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e
comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie
aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle
collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione
europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono
disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema
di regolamento e' espresso dalle commissioni parlamentari entro trenta
giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai
principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, il testo alle commissioni per il parere definitivo.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il
regolamento puo' comunque essere emanato.
3. Il regolamento di cui al
comma 2 si conformera' ai seguenti criteri e principi direttivi: a)
promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), progetti o
programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale
miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio,
progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione
di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b)
promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di
cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per
un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle
imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento
nei confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da
restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del
settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di
svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze
caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed
operativita' di societa', anche di diritto estero, finalizzate alla
realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando
al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati
alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello
Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite
l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di
ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli
interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i
benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivita' in
base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il
coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle
amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di
alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando
situazioni di incompatibilita' con particolare riguardo ai rapporti di
lavoro o di consulenza con le imprese e le societa' operanti nei medesimi
settori, determinando altresi' il compenso degli esperti, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al
relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della
presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 5. Per le finalita' di cui
al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma
3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente
con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.».
- Il regio decreto 11
luglio 1941, n. 1161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 30
ottobre 1941), reca: «Norme relative al segreto militare».
- Il testo
dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 7 novembre 1977), recante: «Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la
disciplina del segreto di Stato», e' il seguente: «Art. 1. - Al
Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione,
la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica
informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato
democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed
il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma
precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla
apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a
cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».
- Il testo
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;».
- Il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.
300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999) reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto-legge del 12 giugno 2001, n.
217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001),
convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2001), reca: «modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo». - Il
testo degli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 2001), recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle attivita' produttive», e' il seguente: «Art. 7 (Direzioni del
Dipartimento per le imprese).
- 1. Il Dipartimento per le imprese e'
articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a)
Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
b)
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
c)
Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli
enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
la competitivita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti
il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative
finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema produttivo;
b)
coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle
politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in
particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre
amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri
organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
d) vigilanza
sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco
portatili;
e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia
di promozione industriale, vigilanza sull'istituto per la promozione
industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana
al Patto Atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale
nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre
amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e
duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione
delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese;
esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di riordino
delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di
centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita', d'intesa con la Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri
collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al
settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; j) analisi dello stato dei settori
merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli
stessi; k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le
autorita' internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli
industriali e per marchi di impresa;
l) attivita' di supporto e di
segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71
del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
m)
vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale;
n) approvazione
delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei
prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le
normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di
caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di
promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti
per i profili di competenza;
o) attivita' connesse alla promozione ed
allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto
ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con
l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
p)
politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia
nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di
sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio,
della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore
strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
la competitivita' opera il nucleo degli esperti di politica industriale
di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione
degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione
assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi
interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali
correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;
b)
elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di
incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo
monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione
tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze
statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello
minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti
minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali
in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore
distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati
agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed
all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo
sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori
industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture
ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e
dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi
relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti
della programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in
materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative
per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di
agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da
parte dell'Unione europea;
k) direttive, vigilanza e controllo sulle
attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle
imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a
Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di
norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri Ministeri nei
rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione
e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle
politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche'
attivita' finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle
connesse linee guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attivita'
statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema
turistico nazionale;
c) partecipazione alle attivita' delle
organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e
attivita' finalizzate alla
realizzazione degli accordi internazionali
nella medesima materia;d) rapporti con l'Unione europea in materia di
turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia
all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione
degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
e) attivita'
finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia
all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della
promozione del turismo sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed
elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema
turistico, nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare
la competitivita' del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative
normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
h)
vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club
alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli
Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e
promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a
disabilita', stato di salute, eta' avanzata;
l) gestione del fondo di
garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
m) applicazione delle
leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con
riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e
sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel
settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche'
rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel
settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore
commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di
prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del commercio e le
istituzioni per il deposito di merci;
c) attivita' di monitoraggio e di
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
d) attivita'
fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche
internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i
rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la
Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
f) attuazione
della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed
albi tenuti dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e
coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di
commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) contenzioso ed
attivita' di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari
del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio;
esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di
commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali;
monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti
con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura
della relazione al Parlamento;
i) attivita' delle societa' fiduciarie e
di revisione;
j) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla
CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
k)
provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonche'
provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia
assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.
7. La Direzione generale per gli
enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla
mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed
internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione
dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle
cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza
sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei
confronti delle societa' cooperative;
e) rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta
dello schedario generale della cooperazione;
g) supporto e segreteria
tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta
dell'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e
loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in
relazione all'attivita' di vigilanza ed al registro prefettizio delle
cooperative.».
«Art. 17 (Disposizioni finali).
- 1. Il presente
regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di
cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti,
fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle
comunicazioni ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad
amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attivita'
produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al
Ministero delle attivita' produttive ovvero alle corrispondenti funzioni
e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attivita'
produttive.».
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della legge 11
maggio 1999, n. 140, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Coordinamento
degli interventi
1. Il Ministro delle attivita' produttive,
periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il
Ministro della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli
obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da
assicurare la compatibilita' con gli obiettivi stessi delle acquisizioni
all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per assicurare il coordinamento e la
razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 e'
costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attivita' produttive
o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno
supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva
competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei
dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione
del Ministero delle attivita' produttive, (( della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, )) in relazione alle finalita' di
cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell'Agenzia
spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' da tre esperti scelti tra personalita' di alta
qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o
meccanico, elettronico. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive e dura in carica tre anni; i componenti
possono essere confermati.
3. All'atto di accettazione dell'incarico gli
esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano,
per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi
successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di
collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori
comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento,
nonche' ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od
organizzazioni.
4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui
al comma 2 e' determinato con successivo decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti
previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
5. Il
Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare
il regolamento contenente i criteri e le modalita' del suo funzionamento.
La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
provvede alla segreteria del Comitato.
Nota all'art. 2:
- Il
testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001), recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e' il seguente: «Art. 14 (Indirizzo
politico-amministrativo) (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita',
piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini
dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'Autorita'
di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme
del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il
Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera
p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Per il testo
dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999), recante:
«Norme in materia di attivita' produttive», e' il seguente:
«Art. 3
(Studi e ricerche per la politica industriale).
- 1. Per lo svolgimento
di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle
attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari
competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa'
specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di
esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei
criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo,
comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e'
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».
Art. 3
Destinatari degli
interventi
1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le
imprese costituite ed operanti in Italia che:
a) sono in possesso di
abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalita' di cui
al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e alla legge 24 ottobre 1977,
n. 801;
b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualita' azienda
ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla
relativa categoria merceologica;
c) hanno come attivita' principale la
costruzione di:
1) aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali
aeronautici;
2) sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale,
stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali;
3) sistemi ed
apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli
equipaggiamenti avionici, terrestri e navali.
2. Sono considerate imprese
con attivita' principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui
fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda e' dovuto per
oltre il 50% alle attivita' di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Per i
rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli
stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilita' gestionale
autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 e' verificata
nell'ambito delle relative contabilita' gestionali autonome, sulla base
di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante
legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il
fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda
scorporanti.
Nota all'art. 3:
- Per il
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e per il testo dell'art. 1 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Attivita' ammesse
agli interventi del Ministero delle attivita' produttive
1. Sono ammessi
agli interventi del Ministero delle attivita' produttive i progetti ed i
programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da
parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi
o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti
esistenti.
2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di
studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e
prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica
sul campo della operativita' della pre-serie industrializzata.
3. Gli
interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali
operati in relazione alle stesse attivita' sulla base di normative
agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere
concessi per ulteriori fasi o attivita' di programma anche ad imprese che
sono state gia' ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti
da altre normative agevolative nazionali e comunitarie.
4. I progetti e
programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le
attivita' sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non
appartenenti all'Unione europea.
5. Non sono ammessi interventi nel caso
in cui le attivita' sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere
per l'impresa.
6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione
internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di
partecipazione dell'industria nazionale.
7. Nel caso in cui le attivita'
di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di
presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attivita'
effettuate successivamente a tale data, purche' queste ultime abbiano
costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in
relazione alla fase iniziale di applicazione della legge 11 maggio 1999,
n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla
approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili
agli interventi anche le attivita' effettuate prima della data di
presentazione purche' successive alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati
anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del
provvedimento di ammissione agli interventi.
Nota all'art. 4:
- Per il
titolo della legge n. 140 del 1999 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Criteri di
preminenza
1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5,
sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui
all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:
a) un rilevante
accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la
sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;
b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunita'
scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione
di elementi qualificanti dei progetti o programmi;
c) l'incremento delle
capacita' di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di
architettura di grandi sistemi;
d) l'allineamento allo stato dell'arte
nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza
in settori specialistici;
e) lo sviluppo di una qualificata componente di
piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di
tali imprese;
f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di
occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture
industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino
industriale;
g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle
imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo
principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;
h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali
di eccellenza.
2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono
considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso
rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 6
Contenuti, misura
e modalita' degli interventi
1. In relazione alle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70%
e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio»
del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di
sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento e'
elevata rispettivamente al 75% e 65%.
2. I costi ammissibili sono
calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione
del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle
attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o
programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle
spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a
collaborazioni internazionali sono altresi' considerati ammissibili i
costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attivita' comuni di
programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per
la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20%
dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di
acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle
attivita' subcommesse all'estero.
3. In alternativa ai finanziamenti di
cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, per i progetti o
programmi utilmente valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, puo'
assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento,
comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese
con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di
cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte
direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.
4. Su richiesta delle
imprese interessate, il Ministero delle attivita' produttive, in luogo
degli interventi di cui ai commi 1 e 3, puo' concedere, in relazione a
mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai
quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di
contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da
applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in
vigore alla data del provvedimento di ammissione.
Art. 7
Procedura
1. Le
imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all'articolo 1,
presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e
la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive, di seguito
denominata la Direzione generale, indicando in particolare:
a) l'oggetto
del progetto o programma;
b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma
2, interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici
previsti;
c) i prevedibili impieghi anche duali;
d) il fabbisogno
finanziario;
e) la localizzazione delle attivita', gli effetti sui
livelli e la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento
alle aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), gli eventuali
effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con
particolare riferimento alle attivita' oggetto del programma destinate ad
essere svolte da piccole e medie imprese;
f) i tempi di attuazione;
g) le
condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione
internazionale;
h) gli eventuali benefici concessi gia' in relazione alle
stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
i) gli interventi richiesti.
2. La domanda deve, altresi', comprendere
l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre
o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del
provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti
basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle
attivita' produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2,
autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in
considerazione della loro funzionalita' alle esigenze della sicurezza
nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni
vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la
facolta' di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza
dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o
programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11,
comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.
3. La domanda deve essere redatta
in duplice copia in conformita' ai modelli di cui all'allegato A e
corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese
possono esprimere la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli
interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al
comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le
imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese
preliminari raggiunte con gli istituti di credito.
4. La Direzione
generale ha facolta' di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e
documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame
della domanda, nonche' una relazione in ordine ai principali aspetti del
progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e
provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonche'
convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da
eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle
condizioni di ammissibilita' e anche in considerazione delle esigenze di
controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma,
puo' frazionare il periodo di riferimento delle attivita' da ammettere a
finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.
5. Le domande pervenute
alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui
all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti
di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui
all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o
«medio» dello stesso progetto o programma.
6. Le risultanze istruttorie
delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei
componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della
riunione.
7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della
Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il
provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma
valutato di livello «elevato» o «medio», definendo in particolare:
a)
l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita'
delle erogazioni.
8. Il provvedimento e' comunicato entro quindici giorni
dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce
corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.
9. In
attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle
attivita' produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento e' fissato
in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si
intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del
comma 4.
10. Nei casi in cui il Ministero delle attivita' produttive
intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero
accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4,
prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi
l'impresa e' invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.
Nota all'art. 7:
- La
legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990) reca: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Art. 8
Erogazioni
1. I
finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti
consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguardera'
le attivita' e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare
successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7,
comma 8.
2. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla
Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del
periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformita'
al modello riportato nell'allegato D, corredati da un rapporto
dettagliato sulle attivita' svolte e sullo stato del programma,
sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il
collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui
in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facolta' di
richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del
progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti
dovranno essere altresi' corredati da una dettagliata relazione tecnica
predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno
alla struttura dell'impresa.
3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80
% dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7,
entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base
all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto
viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi
l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione
della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% e'
disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli
accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1,
entro trenta giorni dal completamento degli stessi.
4. Nel caso degli
interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i
mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base
dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa.
5. I contributi
in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in
correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti
dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.
Art. 9
Accertamenti
1.
Con decreto del direttore della Direzione generale e' nominata, per lo
svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la
realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli
interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque
componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i
dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro,
di cui due scelti dal Ministero delle attivita' produttive muniti di
laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal
Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o
meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i
componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha
l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma
realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 7, comma 7, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza
della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai
componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione.
All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Nota all'art. 9:
- Per il
testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note
all'art. 2.
Art. 10
Variazioni e
misure di garanzia
1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del
programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di
realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione
generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di
parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le
suddette variazioni incidano negativamente sulla validita' complessiva
del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.
2.
Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o
progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello «elevato»
o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi e' confermato
con le modifiche necessarie.
3. Nel caso in cui, a seguito delle
variazioni, le attivita' del progetto o programma ancora da svolgersi non
siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli
interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione
generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora
in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze
dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti
nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il direttore generale
puo' revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di
penali commisurate alla gravita' dell'inadempienza riscontrata in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Nel caso in cui sono accertate
variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della
nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale
puo' cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.
5. Ove, nel
corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni
ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse
l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica
la procedura di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 10:
- Il
testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998), recante:
«Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' il seguente: «Art. 9 (Revoca dei benefici e
sanzioni).
- 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al
richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca
degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata
comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli
interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in
misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente
fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di
restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma
3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura
parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa
stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di
cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da
applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5.
Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante,
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo,
ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle
relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la
disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2.».
Art. 11
Acquisizione del
progetto o programma da parte dell'Amministrazione
1. Entro un anno dal
completamento del progetto o programma, il Ministro delle attivita'
produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui
all'articolo 2, comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma
strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e
tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, puo' promuovere,
sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprieta' del
progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura
di cui all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979,
n. 338. In tale caso l'indennita' spettante all'impresa viene
determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la
procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127 del
1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 338
del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi
dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennita'.
2. Per
le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al
patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie
pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parita' di
condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura
ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che
ha realizzato il progetto o programma.
3. Nel caso in cui, non essendo
intervenuto l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, le
amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui
risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto e' definito
tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura
dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.
Nota all'art. 11:
- Il
testo degli articoli 61 e 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939), recante:
«Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali», e' il seguente: «Art. 61 (Art. 51 del regio
decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
- L'espropriazione ha luogo per
decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il
Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare
del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi. Il decreto di
espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando
venga emanato prima della stampa prevista nell'art. 38, potra' contenere
l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.
La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del codice
penale.».
«Art. 63 (Art. 52, comma secondo, del regio decreto 13
settembre 1934, n. 1602).
- Nei casi di espropriazione nell'interesse
della difesa militare del Paese, l'indennita' e' fissata, in mancanza di
accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le
parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennita' sara'
determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno
dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e terzo, con funzioni di
Presidente, dai due nominati, o in caso di disaccordo, dal Ministro per
le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato
dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli
iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura
da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel
regolamento.». Le competenze del Ministero delle corporazioni in materia
di brevetti, per effetti del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718; del
decreto legislativo 21 giugno 1945, n. 377; decreto legislativo 10 agosto
1945, n. 474, sono attribuite attualmente al Ministero delle attivita'
produttive.
Art. 12
Vendita dei
prodotti basati sui progetti o programmi
1. I prodotti basati sui
risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e
commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma
stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione
generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata
dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di
armamento e dei materiali a duplice uso.
2. Nel caso di vendita di
prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui
all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le
imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare
all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la
Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto
della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla
Direzione generale. Nella stessa convenzione e' anche disciplinata
l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di
produzione.
Art. 13
Interventi
relativi all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi
1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti
e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese
industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o
indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti,
ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale puo' concedere a
favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui
finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di
credito per un periodo massimo di dieci anni.
2. I contributi sono
determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da
applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in
vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto
rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del programma giusta
la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi
realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino
industriale la misura in questione e' elevata rispettivamente all'85% e
al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione
dei contributi e' individuata sulla base di quanto previsto dalla
delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non puo' comunque
superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma,
calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in
qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potra' essere erogato anche
in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.
3. Le imprese
interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla
Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai
modelli di cui all'allegato B e corredata della documentazione ivi
indicata. 4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7,
commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10.
Art. 14
Partecipazione a
societa' di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi
1. La
Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, puo'
concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei
requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al
20% delle disponibilita', finanziamenti per l'acquisizione di
partecipazioni al capitale di rischio di societa' finalizzate alla
realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali
societa' possono essere anche di diritto estero purche' costituite in
Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a
tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia
ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I
finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni
ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui
quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del
provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul
capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero
delle attivita' produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza
dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.
2. In alternativa ai
finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale puo' assumere gli
impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Le imprese
interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione
generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai modelli di
cui all'allegato C e corredata della documentazione ivi indicata.
4.
Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9,
all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14
novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n.
3 Attivita' produttive, foglio n. 372.
Nota all'art. 14:
- Il
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997), reca: «Attuazione del regolamento
C.E. n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di
beni a duplice uso».
Allegato A
(previsto
dall'art. 7, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI
CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive
- Direzione generale dello
sviluppo produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste
giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attivita' di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo,
realizzazione di dimostratori e prototipi ed industrializzazione
(specificare) riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai
benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 140
del 1999. (Eventuale)
- Si esprime la disponibilita' ad ottenere, in
alternativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento
per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui
all'art. 6, comma 3, dello stesso regolamento. (Eventuale)
- Si
richiedono, in luogo degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del
regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi
di cui all'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento. Si assume l'impegno
ad astenersi dalla commercializzazione dei risultati del progetto o
programma, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2 del
citato regolamento. Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione
delle dette attivita' richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici
nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni
richieste e/o ottenute). Alla presente domanda si uniscono i seguenti
documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' del
progetto o programma;
c) previsioni dei costi delle attivita'.
Le persone
con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed
integrazioni sono:
(nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e
fax).
Firma
a) Notizie sull'azienda.
Ragione sociale, veste giuridica,
sede legale ed amministrativa, estremi di iscrizione alla C.C.I.A.,
capitale sociale (e sua ripartizione).
Cenni sulle principali vicende
dell'azienda, principali attivita', organizzazione e struttura,
insediamenti produttivi, organici (degli ultimi tre esercizi), principali
partecipazioni, fatturato ed esportazioni (degli ultimi tre anni),
investimenti (degli ultimi tre anni).
Notizie del settore, previsioni di
attivita' aziendali.
Bilanci degli ultimi tre esercizi.
b) Descrizione
delle attivita' di programma.
Finalita' ed oggetto del programma, con
specificazione delle tecnologie interessate al progetto o programma e
risultati tecnologici attesi. Impieghi previsti.
Condizioni e modalita'
dell'eventuale partecipazione a collaborazione internazionale.
Descrizione delle attivita'.
Luoghi di svolgimento delle attivita'.
Previsioni della tempistica di attuazione.
Previsione degli impatti
sull'occupazione e sull'indotto.
c) Previsioni dei costi delle attivita'
di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di
dimostratori e prototipi, prove ed industrializzazione (a valori
correnti).
c.1) Costi delle attivita' per tipo di costo: costo del
lavoro; materiali; attrezzature specifiche; altri costi; attivita' e
spese comuni; imprevisti (-20%).
Totale.
c.2) Costi delle attivita' per
tipo di attivita': definizione sviluppo e prove; prototipi e
industrializzazione; attivita' e spese comuni; imprevisti (-20%).
Totale.
Con dettaglio per ciascuna tipologia di attivita' delle previsioni di
costo per tipo di costo.
Allegato B
(previsto
dall'art. 13, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI
CUI ALL'Art. 2, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale dello
sviluppo produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste
giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente),
chiede che le attivita' per utilizzo industriale e commerciale
riguardanti il progetto o programma siano ammesse ai benefici previsti ai
sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della legge n. 140 del 1999. Si
precisa che in funzione delle dette attivita' e' stata ottenuta la
delibera da parte di (indicare l'istituto o gli istituti bancari) di un
finanziamento finalizzato per un ammontare di , pari al ........... % del
circolante massimo previsto per il programma di produzione e
commercializzazione, che avra' durata di Relativamente ad eventuali
apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque
titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che
(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute). Alla presente domanda
si uniscono i seguenti documenti:
a) notizie sull'azienda;
b) descrizione
delle attivita' di utilizzo industriale e commerciale;
c) previsioni del
fabbisogno finanziario per le attivita' di utilizzo industriale e
commerciale di programma;
d) copia della delibera dello (o degli)
istituti di credito. Le persone con le quali potranno essere presi
contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: (nome, qualifiche,
indirizzo e recapiti di telefono e fax).
Firma
Per la documentazione si
utilizzano, ove possibile gli schemi di cui all'allegato A.
Allegato C
(previsto
dall'art. 14, comma 3)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI
CUI ALL'Art. 2, COMMA 3, LETTERA C), DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, n. 140
Al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale dello
sviluppo produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste
giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente),
chiede che le operazioni di acquisizione di partecipazioni al capitale di
rischio della societa' , siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2,
comma 3, lettera c), della legge n. 140 del 1999. (Eventuale)
- Si
esprime la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi di
cui all'art. 14, comma 1, del regolamento per l'applicazione della
suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dello
stesso regolamento. Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione
delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici
nazionali o comunitari, si precisa che (elencare le agevolazioni
richieste e/o ottenute).
Alla presente domanda si uniscono i seguenti
documenti:
a) notizie dell'azienda;
b) descrizione delle attivita' della
societa' interessata e delle operazioni di investimento finanziario;
c)
previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario.
Le persone con
le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni
sono:
(nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax).
Firma
a) Notizie sull'azienda.
Si utilizza lo schema di cui all'allegato A.
b)
Descrizione delle attivita'.
Descrizione delle attivita' della societa' e
delle relative previsioni di risultati.
Descrizione dei riflessi
industriali della societa' sull'azienda richiedente.
Descrizione delle
operazioni di investimento finanziario.
| | Contenuti e tempistica delle
operazioni | |
Previsioni di ritorno finanziario delle operazioni
c)
Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario (a valori
correnti).
Allegato D
(previsto
dall'art. 8, comma 2)
SCHEMA DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEI
FINANZIAMENTI DI CUI ALL'Art. 6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Al
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale dello sviluppo
produttivo e della competitivita'
La (ragione sociale, veste giuridica,
sede legale e amministrativa della impresa richiedente), con riferimento
al progetto o programma ammesso con provvedimento del ai benefici
previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 140 del 1999,
chiede l'erogazione del finanziamento relativo alle attivita' effettuate
nel periodo dal al
Si allega la seguente documentazione:
1) consuntivo
relativo al periodo , costituito da:
1.a) prospetto riepilogativo dei
costi sostenuti nel periodo, sottoscritto dal legale rappresentante e dal
presidente del collegio sindacale (qualora esista);
1.b) dettagliata
relazione, sottoscritta dal legale rappresentante della societa',
illustrativa delle attivita' svolte e dello stato di avanzamento del
progetto o programma con particolare riferimento agli obiettivi anche
parziali conseguiti, che evidenzia, indicandone le motivazioni, gli
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o programma
ammesso ai benefici;
1.c) elenchi delle fatture ed altri titoli di spesa,
evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una
dichiarazione sostitutiva di notorieta' del legale rappresentante della
societa' attestante la conformita' ai documenti originali;
2)
certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 1965 e
successive modifiche ed integrazioni;
3) indicazione delle coordinate
bancarie per l'effettuazione degli accrediti:
4) (eventuale in relazione
a quanto previsto dall'art. 8, com;ma 2, del regolamento applicativo)
-
relazione tecnica di esperto qualificato, esterno alla societa', che
attesta gli obiettivi conseguiti e la pertinenza, l'ammissibilita' e la
congruita' delle attivita' svolte e dei costi del progetto o programma
nel periodo di riferimento, posti a confronto con il progetto o programma
ammesso ai benefici.
Firma
N.B.: la modifica
riportata dall'Avviso di rettifica piu' sotto rubricato e' stata indicata
in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
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