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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale e'
stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico
delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza
maturata ed allo stato dell'arte;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il
quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che
aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999 che
integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del
decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti
tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;
Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che
prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di
cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione
del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno
pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta
omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e
classe di cui al precedente art. 2;
Considerato che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via
transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992,
n. 223, acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato
art. 3, punto 3, del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti
possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni
delle prove eseguite in conformita' alle istruzioni tecniche allegate al
suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;
Visto l'art. 3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto
termine di operativita' di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3,
punto secondo, del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla
pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;
Visto il decreto 2 agosto 2001 con il quale, constatate esigenze di
differimento del suddetto termine biennale e' stato ulteriormente
differito il medesimo termine per l'operativita' delle disposizioni di
cui al decreto 18 febbraio 1992, ad un anno dalla pubblicazione dello
stesso decreto 8 agosto 2001;
Viste le circolari 28 maggio 2002, n. 296/MOT, 29 maggio 2002, n. 401, 29
maggio 2002, n. 402 e 2 dicembre 2002, n. 3278, con le quali e' stata
comunicata l'avvenuta omologazione di almeno due barriere per le
tipologie H2 bordo laterale, H3 bordo laterale, H4 spartitraffico e H1
bordo laterale e per le quali tipologie l'operativita' delle disposizioni
di cui al decreto 18 febbraio 1992 scatta decorsi sei mesi dalla
pubblicazione di ciascuna delle citate circolari;
Considerato che permangono ancora esigenze di differimento del termine di
operativita' delle disposizioni di cui al citato decreto 18 febbraio
1992, per le restanti tipologie di barriere, per le quali non sono ancora
state emanate le relative circolari e che pertanto si rende necessario
prorogare ulteriormente il termine di un anno previsto dal su citato
decreto 8 agosto 2001, al fine di consentire agli enti appaltanti di
continuare ad avvalersi, limitatamente a dette tipologie, della facolta'
prevista dal regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3
giugno 1998;
Decreta:
Art. 1
Il termine di un anno
previsto dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001 e' sostituito con quello
di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, unicamente con
riferimento alle seguenti tipologie di barriera:
H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2
spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.
Art. 2
Resta invariata ogni altra
disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del
18 febbraio 1992, n. 223, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11
giugno 1999.
Art. 3
Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 76
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