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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29
marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile
1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386,
pubblicato nel supplemento ordi-nario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del
5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE di modifica
della direttiva n. 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano
la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto
1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso
tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che, modifica,
da ultimo, la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 30 maggio 2002;
Vista la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 18 del
21 gennaio 2002;
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il decreto del Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo
modificato dal presente decreto, si applica esclusivamente
all'omologazione dei veicoli della categoria M 1 con un motore a
combustione interna.
2. Per l'omologazione dei veicoli speciali della categoria M 1 si
applica, su richiesta del costruttore, articolo 4, comma 1, del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
agosto 1995.
3. L'articolo 10 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, come modificato dal decreto del Ministro dei
trasporti 30 giugno 1988, n. 386, continua ad essere applicato
all'omologazione dei veicoli diversi da quelli della categoria M 1 con un
motore a combustione interna.
Art. 2
1. All'articolo 4, comma
1, lettera d), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 agosto 1998, e' soppressa la frase "e viene
attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato
VII".
2. All'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, e'
soppressa la frase "e la sostituzione di qualsiasi numero di
omologazione speciale con un numero di omologazione normale".
3. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, sono sostituiti
dagli allegati al presente decreto.
Art. 3
1. Fino al 30 giugno 2003
e' consentito il rilascio del modello esistente del certificato di
conformita' relativo all'omologazione CE.
2. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate
anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso e non impedisce
l'estensione di tali omologazioni in base al decreto ministeriale a norma
del quale sono state originariamente rilasciate.
Art. 4
1. L'elenco degli allegati
e gli allegati da I a XV al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Art. 5
1. L'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto decorre dal 1 luglio 2002.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
Il Ministro: LUNARDI
ALLEGATO PER GLI ALLEGATI
FARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO CARTACEO DA PAG. 7 A PAG. 119 DELLA G.U.
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