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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto
l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di individuare,
con proprio decreto, i criteri tecnici e le modalita' di utilizzazione
dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo e' finalizzato alla
diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle
aree urbane e suburbane;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, recante norme per
la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei
veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o
integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e
suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico
locale;
Visto in particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno
2000, n. 215, che fissa le caratteristiche dei pannelli indicatori del
servizio;
Ravvisata la necessita' di integrare l'articolo 2 del decreto
ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, per tener conto delle risultanze
emerse nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute, con
particolare riferimento alla necessita' di fornire agli utenti il maggior
numero possibile di indicazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del
20 dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 1655 del 15 maggio 2002);
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo
unico
Caratteristiche
dei pannelli indicatori del servizio
All'articolo
2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente comma: "3. Il pannello di cui al comma 1 puo'
essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere
dimensioni esterne minime di 80x22 cm".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19
giugno 2002
Il
Ministro: Lunardi
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n.
215, e' riportato nella nota all'articolo unico.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" prevede che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Nota all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000), recante
"Norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di
utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla
diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle
aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto
pubblico locale" e' il seguente:
"Art. 2 (Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio).
1. I veicoli debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare,
ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la
segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di
destinazione del servizio. Il pannello deve avere dimensioni esterne non
eccedenti 85x30 cm. 2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di
ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22x18 cm,
deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale.
3. Il pannello di cui al comma 1 puo' essere omesso ma in tale ipotesi il
pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80x22
cm".
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